Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 27

NORME PER LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NEL PROCESSO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 396 del 29 novembre 2019

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 Registro dei rappresentanti dei portatori di interesse - Adeguamento degli atti inerenti all’Albo delle associazioni ex articolo 19 dello Statuto
Art. 4 - Diritti e doveri dei rappresentanti dei portatori di interesse
Art. 5 - Doveri dei decisori pubblici
Art. 6 - Verifica e monitoraggio
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione stabiliti dagli articoli 14 Sito esterno e 15 dello Statuto Sito esterno della Regione Emilia-Romagna, disciplina l’attività di rappresentanza dei portatori di interesse presso i decisori pubblici quale attività che concorre alla formazione delle scelte politiche e amministrative, attraverso strumenti che garantiscano la massima trasparenza nei procedimenti di formazione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi generali.
2. Resta ferma l’applicazione della norma di cui all’articolo 19 dello Statuto Sito esterno per l’attività ivi disciplinata.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) attività di rappresentanza di interessi: ogni attività dei portatori di interesse svolta nei confronti dei decisori pubblici, attraverso proposte, osservazioni, studi, ricerche e qualsiasi altra forma di iniziativa, comprese quelle che danno luogo ad accordi, con la quale vengono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di rilevanza non generale, al fine di incidere sui processi decisionali in atto, di avviarne dei nuovi o di inibirne il seguito;
b) portatori di interesse: organizzazioni, società, associazioni, fondazioni, gruppi e comitati che agiscono sia per interessi privati, anche collettivi o diffusi, sia con finalità di interesse generale;
c) rappresentanti dei portatori di interesse: chi svolge l’attività di cui al punto a) in rappresentanza di portatori di interesse, sulla base di un rapporto negoziale o di un incarico ricevuto;
d) decisori pubblici: il presidente, il sottosegretario e i componenti della Giunta regionale, il presidente e i componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, i consiglieri regionali, i direttori generali della Regione e i direttori di enti, istituti e agenzie della Regione stessa;
e) processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi generali, compresi quelli di pianificazione e programmazione, comunque denominati, di competenza di organi politici.
Art. 3
Registro dei rappresentanti dei portatori di interesse - Adeguamento degli atti inerenti all’Albo delle associazioni ex articolo 19 dello Statuto Sito esterno
1. La Giunta regionale istituisce il Registro dei rappresentanti dei portatori di interesse, di seguito Registro. Il Registro è istituito presso il Gabinetto del presidente della Giunta ed è gestito con le risorse umane e strumentali disponibili in tale struttura senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. L’Assemblea legislativa istituisce un proprio Registro dei rappresentanti dei portatori di interesse.
2. Può svolgere attività di rappresentanza di portatori di interesse presso i decisori pubblici solo chi è iscritto al Registro. Modalità di iscrizione e cancellazione, requisiti e documentazione da allegare alla richiesta di iscrizione sono stabiliti con delibera di Giunta, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, nel rispetto dei seguenti presupposti essenziali:
a) esistenza di un rapporto di rappresentanza del portatore di interesse attestata da un rapporto negoziale o da un incarico ricevuto;
b) alla richiesta di iscrizione è allegata copia di atto costitutivo o statuto o regolamento o altra documentazione idonea che dimostri natura e scopi del portatore di interesse.
3. Il rappresentante o portatore di interesse è, in ogni caso, tenuto a dare tempestiva comunicazione in merito alla perdita dei requisiti di cui al comma 2, ovvero alla sopravvenienza di una delle cause di divieto previste dalla presente legge.
4. Ai fini dell’iscrizione al Registro il rappresentante del portatore di interesse:
a) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, l’economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona;
b) non deve essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.
5. Non può iscriversi al Registro e svolgere attività di rappresentanza di interessi:
a) chi ricopre la carica di consigliere regionale, assessore regionale, di sottosegretario o di presidente della Regione Emilia-Romagna, ovvero chi abbia ricoperto una di queste cariche negli ultimi dodici mesi che precedono la domanda di iscrizione;
b) chi ricopre la carica di componente del Governo della Repubblica ovvero di una delle Camere del Parlamento italiano o del Parlamento europeo;
c) i dipendenti della Regione e degli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), nonché dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambientale e l’energia (ARPAE), istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna);
d) chi è componente degli organi di vertice regionali e nazionali dei partiti, dei movimenti e delle associazioni politiche.
6. Fermi restando l’istituzione dell’Albo delle associazioni e il protocollo di consultazione previsti dall’articolo 19 dello Statuto Sito esterno, l’Assemblea legislativa provvede ad adeguare e integrare i relativi atti ai principi della presente legge.
7. L’iscrizione nel Registro o la formale indicazione come rappresentante di associazione iscritta all’Albo ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Sito esterno consente di svolgere attività indifferentemente nei confronti di tutti i decisori pubblici contemplati dalla presente legge.
8. L’Ufficio di Presidenza approva le linee guida di cui al comma 2, sentito il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Assemblea legislativa.
9. I dati relativi al Registro sono pubblicati in apposita sezione del portale web della Regione Emilia-Romagna, nelle forme e con le modalità stabilitedal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Art. 4
Diritti e doveri dei rappresentanti dei portatori di interesse
1. I rappresentanti dei portatori di interesse possono:
a) chiedere di essere sentiti dai decisori pubblici in relazione ai diversi ambiti di competenza, e chiedere di essere da essi ricevuti per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse;
b) presentare ai decisori pubblici, in relazione alle rispettive competenze, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione intesi a perseguire le finalità dei propri portatori di interesse, fermo restando il principio di autonomia e di libertà del decisore pubblico nel determinare le proprie modalità di relazione;
c) seguire, anche per via telematica, i lavori delle commissioni assembleari, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno dell’Assemblea legislativa. Sono esclusi i lavori della Giunta salvo diversa decisione della stessa. Restano ferme le altre modalità di consultazione previste dal Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e dal protocollo di consultazione delle associazioni iscritte all’Albo di cui all’articolo 19 dello Statuto Sito esterno.
2. Nello svolgimento dell’attività presso i decisori pubblici i rappresentanti dei portatori di interesse devono:
a) rispettare i principi di legalità, trasparenza e correttezza istituzionale;
b) attenersi, riguardo ad ogni informazione acquisita, alle norme in materia di protezione dei dati personali;
c) non possono elargire o promettere doni, beni, prestazioni di servizio od offerte in denaro, anche indirettamente, ai decisori pubblici e a loro familiari;
d) rispondere tempestivamente ad ogni richiesta di chiarimenti ed informazioni, proveniente dalla Presidenza della Regione o dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa con riferimento a questioni che, a qualunque titolo, possano interessare l’attività di interesse rappresentata;
e) rendersi disponibili a presentare, su richiesta della Regione, relativamente ad un dato intervallo temporale, una relazione concernente le attività svolte, che dia conto:
1) delle attività di rappresentanza di interessi svolte, con indicazione delle modalità, dei mezzi impiegati e dei relativi contenuti;
2) dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività;
3) delle risorse impiegate per lo svolgimento delle attività.
3. Fatte salve le condotte previste e punite dalla legge penale, i rappresentanti dei portatori di interesse non devono esercitare, nei confronti dei decisori pubblici, forme di pressione tali da coartare l’esercizio della loro libertà di giudizio, di voto o di determinazione.
Art. 5
Doveri dei decisori pubblici
1. I decisori pubblici tengono in considerazione le attività di rappresentanza di interessi compatibilmente con l’interesse pubblico generale e quando, per qualsiasi motivo, ritengano violate da parte dei rappresentanti dei portatori di interesse le disposizioni della presente legge, ne danno immediata comunicazione al capo di Gabinetto della Giunta e all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa per eventuali provvedimenti di cancellazione dal Registro o dall’Albo delle associazioni.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa dettano specifiche indicazioni costituenti best practices affinché nella relazione illustrativa dei progetti di legge e di regolamento e nelle premesse degli atti amministrativi, i decisori pubblici diano atto dei soggetti consultati e delle attività svolte, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), con i rappresentanti dei portatori di interesse in ordine all’oggetto della decisione, nonché con altri soggetti.
3. Nel sito istituzionale della Regione, in apposita sezione, sono rese note in forma di agenda pubblica le attività come definite all’articolo 2, comma 1, lettera a), svolte tra i rappresentanti dei portatori di interesse e i decisori pubblici. L’agenda riporta la data, i temi di discussione e la documentazione prodotta nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
Art. 6
Verifica e monitoraggio
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, ciascuno per il proprio ambito di competenza, presentano a cadenza biennale alla competente commissione assembleare apposite relazioni sui seguenti aspetti:
a) stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all’istituzione del Registro previsto all’articolo 3 e all’adeguamento degli atti inerenti all’Albo delle associazioni previsto dall’articolo 19 dello Statuto Sito esterno;
b) numero di iscritti al Registro e all’Albo distinti per categorie degli interessi rappresentati;
c) grado di accoglimento delle proposte avanzate dai rappresentanti dei portatori di interesse nelle decisioni assunte dai decisori pubblici;
d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione delle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Espandi Indice