Legge Regionale 10 dicembre 2019, n. 28
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA LUCANA PER LA LOTTA ALLA DIPENDENZA
DA GIOCO D’AZZARDO
Bollettino Ufficiale n.49 (Speciale) dell’11 dicembre 2019
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
CON L.R. 20 marzo 2020, n. 12.
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Art. 1
Finalità
1. È istituita la
giornata regionale per la lotta alla dipendenza da gioco d’azzardo patologico,
da celebrare annualmente il 2 dicembre, quale giornata di informazione e
sensibilizzazione dell’opinione pubblica per contrastare la diffusione del
gioco d’azzardo patologico.
2. La Regione ritiene
principi fondamentali per il contrasto al gioco d’azzardo patologico:
a) le azioni tese a contrastare il pregiudizio nei
confronti della patologia della dipendenza che contribuisce a ritardarne il
riconoscimento tempestivo e il ricorso alle cure;
b) l’informazione rispetto al sistema dei servizi di cura
pubblici e privati e alle possibilità di intervento;
c) la sensibilizzazione sul tema del rischio per i giovani
e sull’importanza della prevenzione di situazioni a rischio dipendenza con
gravi conseguenze nelle diverse aree
della vita della persona interessata (area psicologica, area fisica, area
sociale).
Art. 2
Iniziative di sensibilizzazione
1. In occasione della
giornata regionale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico la Regione
promuove iniziative volte alla prevenzione del rischio da gioco d’azzardo,
nonché alla diffusione della cultura della legalità e alla consapevolezza dei
danni e dei rischi, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e
dibattiti.
2. Per le iniziative di
cui al comma 1 la Regione:
a) collabora con le aziende del Servizio Sanitario
Regionale;
b) collabora con gli Enti locali, con gli enti del terzo
settore, con l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, al fine di
raggiungere le fasce di età più giovani;
(1)
c) in prossimità della data stabilita, promuove attività
di informazione sui principali social
media anche mediante una specifica soluzione informativa dedicata alle
famiglie.
3. La Giunta regionale
con propria deliberazione definisce le iniziative da promuovere, le modalità di
intervento e i soggetti da coinvolgere, sentita la Commissione consiliare
competente in materia di politiche sociali.
Art. 3
Soggetti attuatori
1. I soggetti attuatori
della presente legge regionale sono individuati in:
a) Presidenza della Giunta regionale;
b) Presidenza del Consiglio regionale;
c) Dipartimento regionale Politiche della Persona.
2. I soggetti attuatori
organizzano ed attivano congiuntamente il piano delle iniziative, provvedendo al relativo coordinamento
tecnico ed organizzativo.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge, quantificati, a regime, in euro 10.000,00 si provvede, per
ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, mediante imputazione
della spesa sulla Missione 01 - Programma 02 del Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2019/2021 della Regione Basilicata.
2. Per gli anni successivi
si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di approvazione
del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare eventuali variazioni del bilancio per la creazione o
l’individuazione del pertinente capitolo di bilancio, in coerenza con la natura
della spesa e con le disposizioni di legge.
Art. 5
Pubblicazione
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.
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NOTE:
(1)
lettera sostituita dall’art. 7, comma 1,
L.R. 20 marzo 2020, n. 12.