Leggi Regionali
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Legge Regionale 10 dicembre 2019, n. 28

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA LUCANA PER LA LOTTA ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D’AZZARDO

Bollettino Ufficiale n.49 (Speciale) dell’11 dicembre 2019

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON L.R. 20 marzo 2020, n. 12.

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Art. 1

Finalità

1. È istituita la giornata regionale per la lotta alla dipendenza da gioco d’azzardo patologico, da celebrare annualmente il 2 dicembre, quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico.

2. La Regione ritiene principi fondamentali per il contrasto al gioco d’azzardo patologico: 

            a) le azioni tese a contrastare il pregiudizio nei confronti della patologia della dipendenza che contribuisce a ritardarne il riconoscimento tempestivo e il ricorso alle cure;

            b) l’informazione rispetto al sistema dei servizi di cura pubblici e privati e alle possibilità di intervento;

            c) la sensibilizzazione sul tema del rischio per i giovani e sull’importanza della prevenzione di situazioni a rischio dipendenza con gravi conseguenze nelle  diverse aree della vita della persona interessata (area psicologica, area fisica, area sociale).

Art. 2

Iniziative di sensibilizzazione

1. In occasione della giornata regionale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico la Regione promuove iniziative volte alla prevenzione del rischio da gioco d’azzardo, nonché alla diffusione della cultura della legalità e alla consapevolezza dei danni e dei rischi, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Regione:

            a) collabora con le aziende del Servizio Sanitario Regionale;

            b) collabora con gli Enti locali, con gli enti del terzo settore, con l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;     (1)

            c) in prossimità della data stabilita, promuove attività di informazione sui  principali social media anche mediante una specifica soluzione informativa dedicata alle famiglie.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti da coinvolgere, sentita la Commissione consiliare competente in materia di politiche sociali.

Art. 3

Soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori della presente legge regionale sono individuati in:

            a) Presidenza della Giunta regionale;

            b) Presidenza del Consiglio regionale;

            c) Dipartimento regionale Politiche della Persona.

2. I soggetti attuatori organizzano ed attivano congiuntamente il piano delle iniziative,      provvedendo al relativo coordinamento tecnico ed organizzativo.

Art. 4

Norma finanziaria

1.  Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati, a regime, in euro 10.000,00 si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, mediante imputazione della spesa sulla Missione 01 - Programma 02 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 della Regione Basilicata.

2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare eventuali variazioni del bilancio per la creazione o l’individuazione del pertinente capitolo di bilancio, in coerenza con la natura della spesa e con le disposizioni di legge.

Art. 5

Pubblicazione

1.  La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

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NOTE:

(1)  lettera sostituita dall’art. 7, comma 1, L.R. 20 marzo 2020, n. 12.




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