Sentenza 35/2014 (ECLI:IT:COST:2014:35)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SILVESTRI - Redattore: CASSESE
Udienza Pubblica del 11/02/2014;    Decisione  del 26/02/2014
Deposito del 06/03/2014;   Pubblicazione in G. U. 12/03/2014  n. 12
Norme impugnate: Delibera legislativa statutaria della Regione Calabria 18/03/2013, n. 279.
Massime:  37673  37674  37675 
Massime:  37673  37674  37675 
Atti decisi: ric. 58/2013

Massima n. 37673 Massima successiva
Titolo
Regioni in genere - Norme della Regione Calabria - Modifiche allo Statuto - Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Carenza assoluta di motivazione in merito alla violazione del parametro invocato - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile, per carenza assoluta di motivazione, la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 "Statuto della Regione Calabria"», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, censurata con riferimento all'art. 127 Cost., non avendo il Presidente del Consiglio dei ministri svolto alcuna argomentazione in merito alla violazione del predetto parametro costituzionale.

- V. le citate sentenze n. 255/2013 e n. 46/2013.

Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa statutaria regione Calabria  09/10/2012  n. 230  approvata in prima lettura
delibera legislativa statutaria regione Calabria  18/03/2013  n. 279  approvata in seconda lettura

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 127

Titolo
Regioni in genere - Norme della Regione Calabria - Modifiche allo Statuto - Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale da "50" a "40" - Contrasto con la norma statale, espressiva di principio fondamentale, secondo cui il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, è uguale o inferiore a 30, per le regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Necessità di sostituire nel testo della disposizione impugnata il numero «40», con il numero «30» - Illegittimità costituzionale parziale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria - concernente la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale - approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30». La disciplina censurata contrasta con l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011, il quale stabilisce che, per le Regioni la cui popolazione sia inferiore a due milioni di abitanti, il numero di consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, non deve essere superiore a trenta. La norma statale detta un principio di coordinamento della finanza pubblica e pone precetti di portata generale per il contenimento della spesa. In coerenza con il principio di eguaglianza, essa stabilisce criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati. In particolare, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. Secondo le rilevazioni ISTAT la popolazione della Regione Calabria nel periodo 2010-2013 è stata inferiore a due milioni di abitanti e pertanto il numero dei consiglieri non può essere superiore a trenta.

- Sulla qualificazione l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011, come principio di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 198/2012; ordinanze nn. 258/2013 e 31/2013.

- Sull'applicazione del criterio di proporzione tra elettori, eletti e nominati per la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali quale garanzia del principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati, v. la citata sentenza n. 198/2012.

Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa statutaria regione Calabria  09/10/2012  n. 230  approvata in prima lettura
delibera legislativa statutaria regione Calabria  18/03/2013  n. 279  art. 1  approvata in seconda lettura

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte
decreto legge  13/08/2011  n. false  art. 14  co. 1
legge  14/09/2011  n. false

Massima n. 37675 Massima precedente
Titolo
Regioni in genere - Norme della Regione Calabria - Modifiche allo Statuto - Riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale - Previsione che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente - Contrasto con la norma statale, espressiva di principio fondamentale, secondo cui il numero massimo degli assessori regionali è pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Necessità di sostituire nel testo della disposizione impugnata la locuzione «un numero di Assessori non superiore a otto» con la locuzione «un numero di Assessori non superiore a sei» - Illegittimità costituzionale parziale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria - concernente la riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale, approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei». La disciplina censurata contrasta con l'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. n. 138 del 2011 - il quale stabilisce che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale. La norma statale detta un principio di coordinamento della finanza pubblica e pone precetti di portata generale per il contenimento della spesa. In coerenza con il principio di eguaglianza, essa stabilisce criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati. In particolare, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. Inoltre, il principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati), sia perché, in base all'art. 123 Cost., "forma di governo" e "principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" debbono essere in armonia con la Costituzione, sia perché l'art. 51 Cost. subordina al rispetto delle "condizioni di eguaglianza" l'accesso non solo alle cariche elettive, ma anche agli uffici pubblici (non elettivi). Essendo il numero dei consiglieri della Regione Calabria (stabilito sulla base delle rilevazioni ISTAT sulla popolazione regionale nel periodo 2010-2013) non superiore a trenta, ne consegue che il numero degli assessori debba essere non superiore a sei.

- Sulla qualificazione l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011, come principio di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 198/2012; ordinanze nn. 258/2013 e 31/2013.

- Sull'applicazione del criterio di proporzione tra elettori, eletti e nominati per la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali quale garanzia del principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati, v. la citata sentenza n. 198/2012.

- Sull'inerenza del principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non solo al rapporto tra elettori ed eletti, ma anche a quello tra elettori e assessori, v. la citata sentenza n. 198/2012.

Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa statutaria regione Calabria  09/10/2012  n. 230  approvata in prima lettura
delibera legislativa statutaria regione Calabria  18/03/2013  n. 279  art. 2  approvata in seconda lettura

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte
decreto legge  13/08/2011  n. false  art. 14  co. 1
legge  14/09/2011  n. false


Pronuncia

SENTENZA N. 35

ANNO 2014


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013, depositato in cancelleria il 24 aprile 2013 ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di intervento, fuori termine, del Consiglio regionale della Calabria;

udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2014 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013 (reg. ric. n. 58 del 2013), e depositato in cancelleria il 24 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, per violazione dell’art. 117, comma terzo, della Costituzione, in relazione all’art. 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’art. 127 Cost.

2.– La delibera legislativa statutaria impugnata, composta da tre articoli, apporta modifiche, rispettivamente, al comma 1 dell’art. 15 e al comma 3 dell’art. 35 dello statuto regionale, prevedendo la riduzione da «50» a «40» del numero dei componenti del Consiglio regionale (art. 1) e stabilendo che «La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente» (art. 2). L’art. 3 dispone che «La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria».

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa statutaria impugnata siano in contrasto, rispettivamente, con le lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 14 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 148 del 2011, che costituirebbero principi di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Le disposizioni statali stabiliscono che le Regioni adeguano, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti a determinati parametri, in particolare prevedendo che: «a) […] il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a […] 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; […]. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero; b) […] il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Sulla base delle rilevazioni statistiche fornite dall’ISTAT, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che la Regione Calabria risulterebbe avere 1.958.418 abitanti. Di conseguenza, la Regione, sulla base delle citate disposizioni statali, dovrebbe, in primo luogo, prevedere un numero massimo di 30 consiglieri regionali, anziché di 40 come stabilito invece dalla disposizione impugnata (art. 1); in secondo luogo, dovrebbe definire un numero di assessori regionali pari o inferiore a un quinto del numero dei consiglieri regionali, che andrebbe parametrato al numero 30, ottenendo quindi la cifra di 6 anziché di 8, come invece stabilito dalla norma censurata (art. 2).

4.– La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.


Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013, depositato in cancelleria il 24 aprile 2013 e iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2013, ha impugnato la delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013. La delibera legislativa statutaria impugnata riguarda la disciplina del numero dei consiglieri e degli assessori regionali.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa statutaria sarebbero in contrasto, rispettivamente, con le lettere a) e b) dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che costituirebbero principi di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Le norme impugnate violerebbero, inoltre, l’art. 127 Cost.

2.– In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità delle censure riferite all’art. 127 Cost. per carenza assoluta di motivazione, non avendo il Presidente del Consiglio dei ministri svolto alcuna argomentazione in merito alla violazione del predetto parametro costituzionale (da ultimo, sentenze n. 255 e n. 46 del 2013).

3.– Nel merito, le questioni sono fondate.

3.1.– L’art 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 stabilisce, tra le varie misure, quella della riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali al fine del contenimento della spesa pubblica, disponendo che le Regioni adeguano, nell’esercizio dell’autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad alcuni parametri.

Tale disposizione, come già rilevato da questa Corte, detta un principio di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 23 del 2014, n. 198 del 2012; ordinanze n. 258 e n. 31 del 2013) e «non vìola gli artt. 117, 122 e 123 Cost., in quanto, nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati» (sentenza n. 198 del 2012). In particolare, la norma statale «fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell’ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori): i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione» (sentenza n. 198 del 2012). Inoltre, «[…] il principio relativo all’equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati) […] sia perché, in base all’art. 123 Cost., “forma di governo” e “principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” debbono essere “in armonia con la Costituzione”, sia perché l’art. 51 Cost. subordina al rispetto delle “condizioni di eguaglianza” l’accesso non solo alle “cariche elettive”, ma anche agli “uffici pubblici” (non elettivi)» (sentenza n. 198 del 2012).

3.2.– L’art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 stabilisce che, per le Regioni la cui popolazione sia inferiore a due milioni di abitanti, il numero di consiglieri regionali non deve essere superiore a 30 (lettera a), mentre il numero degli assessori regionali non deve essere superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale (lettera b), quindi a 6. Considerato che, secondo le rilevazioni ISTAT nel periodo 2010-2013, la popolazione della Regione Calabria è stata inferiore a due milioni di abitanti, l’art. 1 della delibera legislativa statutaria impugnata è in contrasto con la lettera a) del comma 1 del citato art. 14, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30»; il successivo art. 2 è in contrasto con la lettera b) del medesimo comma 1, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei». Le disposizioni censurate, dunque, ledono i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dal citato art. 14 del d.l. n. 138 del 2011, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30»;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della medesima delibera legislativa statutaria della Regione Calabria, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei»;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della medesima delibera legislativa statutaria della Regione Calabria, promossa, in riferimento all’art. 127 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI