Sentenza 188/2013 (ECLI:IT:COST:2013:188)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GALLO - Redattore: MAZZELLA
Camera di Consiglio del 22/05/2013;    Decisione  del 03/07/2013
Deposito del 12/07/2013;   Pubblicazione in G. U. 17/07/2013  n. 29
Norme impugnate: Art. 5, c. 23°, della legge della Regione autonoma della Sardegna 07/08/2009, n. 3.
Massime:  37223 
Massime:  37223 
Atti decisi: ord. 297/2012

Massima n. 37223
Titolo
Energia - Norme della Regione Sardegna - Impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW - Previsione che debbano essere considerati minieolici e non debbano essere assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale - Contrasto con la normativa statale che impone inderogabilmente la procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale. Tale previsione, infatti, contrasta con la normativa statale che impone inderogabilmente la procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici e pertanto viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

- Sulla necessità della valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, si vedano le sentenze n. 67 del 2011 e n. 127 del 2010.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna  07/08/2009  n. 3  art. 5  co. 23

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2


Pronuncia

SENTENZA N. 188

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009 n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna nel procedimento vertente tra F.P. e il Comune di Sorso, con ordinanza del 4 ottobre 2012, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella.


Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio promosso da F.P. contro il Comune di Sorso, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Il rimettente riferisce che la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti amministrativi di diniego definitivo all’istanza di autorizzazione paesaggistica e alla denuncia di inizio attività da essa presentate per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 50 kW. Tali provvedimenti erano stati motivati dall’amministrazione con riferimento alla necessità di assoggettare l’intervento richiesto alla procedura di valutazione di impianto ambientale ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della lettera c-bis) dell’Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo.

La parte privata, prosegue il giudice a quo, ritiene di aver diritto al rilascio delle autorizzazioni richieste in base al citato disposto dell’art. 5, comma 23, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Ad avviso del rimettente, questa disposizione regionale vìola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché è invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

Il giudice a quo afferma anche che la norma sarda censurata si pone in contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale. Infatti, l’art. 6, commi 5 e 6, lettera a), e la lettera c-bis) dell’Allegato III alla Parte II del d. lgs. n. 152 del 2006 assoggettano alla procedura di valutazione di impatto ambientale l’installazione di qualsiasi impianto eolico, senza che assuma rilievo la circostanza che trattasi impianto mini eolico di potenza pari a 50 kW.

Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna deduce che, ai fini della definizione del giudizio principale, è decisivo stabilire se, nel caso di specie, l’intervento che la parte privata intende realizzare sia soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.


Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Ad avviso del rimettente, la norma regionale è invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, stante il contrasto con l’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e la lettera c-bis) dell’Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo, i quali impongono la procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici, anche se di potenza inferiore ai limiti previsti dall’art. 5, comma 23, legge reg. Sardegna n. 3 del 2009.

2.– Successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, l’art. 8 della legge della Regione autonoma della Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), ha aggiunto alla norma censurata un periodo in base al quale «Sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all’allegato 3, lettera c-bis), della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni».

Tale modifica non fa venir meno la necessità di esaminare il merito della questione, poiché il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti amministrativi emanati sotto il vigore dell’originaria versione della disposizione legislativa regionale.

3.– La questione è fondata.

Come già affermato da questa Corte (sentenza n. 67 del 2011), il citato Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 comprende nella lettera c-bis), senza alcuna esclusione “sotto soglia”, l’intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». In conseguenza di ciò, la normativa statale prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d’impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale.

Se, quindi, l’obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di VIA attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarre a tale obbligo la tipologia degli impianti “sotto soglia”, è invasiva dell’ambito di competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Deve, dunque, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 3 del 2009, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI