Sentenza 80/2018 (ECLI:IT:COST:2018:80)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LATTANZI - Redattore: PROSPERETTI
Udienza Pubblica del 20/03/2018;    Decisione  del 22/03/2018
Deposito del 19/04/2018;   Pubblicazione in G. U. 26/04/2018  n. 17
Norme impugnate: Art. 1, c. 1° bis, della legge della Regione Siciliana 30/04/1991, n. 12, comma introdotto dall'art. 13 della legge della Regione Siciliana 19/08/1999, n. 18.
Massime:  40497 
Massime:  40497 
Atti decisi: ord. 108/2017

Massima n. 40497
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Enti pubblici economici dipendenti o controllati dalla Regione (in specie, consorzi di bonifica) - Esenzione da ogni forma di selezione pubblica nell'assunzione del personale per cui sia richiesto il solo titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo - Denunciato contrasto con la regola dell'accesso agli impieghi amministrativi mediante concorso nonché con i principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, della legge reg. Sicilia n. 12 del 1991 (introdotto dall'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 18 del 1999), censurato dal Tribunale di Catania, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui esenta gli enti pubblici economici siciliani da ogni forma di selezione pubblica nell'assunzione del personale per cui sia richiesto il solo titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo. Il giudice a quo - inferendo dalla sentenza n. 205 del 1996, cui non può invece essere attribuita portata generale, che gli enti pubblici economici regionali siano soggetti alla regola del pubblico concorso per l'assunzione del personale dipendente - tralascia di esaminare, in punto di rilevanza, le leggi reg. Sicilia n. 45 e n. 76 del 1995, le quali disciplinano la fattispecie di causa prevedendo, con riferimento ai consorzi di bonifica oggetto del giudizio principale, peculiari modalità di assunzione e di rinnovo dei contratti per i lavoratori a tempo determinato. La mancata considerazione di tale specifica disciplina - che, seppur precedente alla disposizione censurata, continua a regolamentare la materia, in base al principio per cui la legge speciale non è derogata dalla posteriore legge generale - compromette l'iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata questione, precludendone lo scrutinio. (Precedenti citati: sentenza n. 205 del 1996; sentenze n. 60 del 2015 e n. 165 del 2014, ordinanze n. 30 del 2018, n. 55 del 2017, n. 247 del 2016, n. 246 del 2016 e n. 136 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana  30/04/1991  n. 12  art. 1  co. 1
legge della Regione siciliana  19/08/1999  n. 18  art. 13

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 51
Costituzione  art. 97


Pronuncia

SENTENZA N. 80

ANNO 2018


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso l’Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto dall’art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro), promosso dal Tribunale ordinario di Catania, nel procedimento vertente tra Francesco Gandolfo e altri e il Consorzio di bonifica n. 9 di Catania, con ordinanza del 14 febbraio 2017, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione del Consorzio di bonifica n. 9 di Catania;

udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 2018 il Presidente Giorgio Lattanzi, il quale, sentiti il Giudice relatore Giulio Prosperetti e l’avvocato Antonino Ravì per il Consorzio di bonifica n. 9 di Catania, dispone che sia omessa la relazione.


Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza del 14 febbraio 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. l, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso l’Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto dall’art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro).

Il giudice a quo riferisce che: a) i ricorrenti, esponendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio di bonifica n. 9 di Catania, come operai addetti alla manutenzione delle reti irrigue, avevano chiesto al tribunale che, dichiarata la nullità dei termini apposti ai loro contratti di lavoro, disponesse la conversione dei relativi rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato, condannando il convenuto consorzio alla loro reintegrazione nei posti di lavoro e al risarcimento dei danni; b) il Consorzio di bonifica n. 9 di Catania, costituitosi ritualmente in giudizio, aveva eccepito l’intervenuta decadenza dall’azione dei ricorrenti, per non avere i medesimi impugnato i contratti nel termine previsto e, comunque, la prescrizione in relazione a qualunque pretesa relativa al periodo anteriore al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso; c) nel merito, il suddetto Consorzio aveva chiesto il rigetto delle domande.

La disposizione censurata, nell’esentare gli enti pubblici economici siciliani da ogni forma di selezione pubblica nell’assunzione del personale per cui sia richiesto il solo titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo, vìola, a parere del rimettente, il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., mancando, nel caso, qualsivoglia specifica ragione di deroga alla regola fondamentale del pubblico concorso. L’indicata disposizione della legge regionale contrasta pure, ad avviso del giudice a quo, con gli artt. 97, 51 e 3 Cost., i cui principi sono ritenuti applicabili alla luce della giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, della sentenza n. 205 del 1996, anche alle assunzioni effettuate dagli enti pubblici economici, tra i quali, secondo lo stesso rimettente, sono da annoverare anche i consorzi di bonifica regionali.

Il rimettente, in punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale, evidenzia che la disposizione censurata, nonostante l’avvenuta abrogazione disposta dall’art. 49 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l’anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum), continua a trovare applicazione, ratione temporis, ai rapporti di lavoro stipulati nella sua vigenza.

Passa, quindi, ad esaminare la non manifesta infondatezza della questione, sottolineando che la norma censurata «esonera le assunzioni del personale ivi indicato – al contrario di quelle previste dall’art. 3 della medesima l. reg. 12/1991 – da ogni forma di pubblica selezione, riconoscendo così totale libertà agli enti pubblici economici di stabilire come, quando, e soprattutto chi, assumere, in spregio ai più elementari principi di eguaglianza, trasparenza ed imparzialità» e che, stante il chiaro ed univoco tenore letterale della disposizione, non è possibile procedere ad una interpretazione di essa costituzionalmente orientata.

Ad avviso del giudice a quo, la violazione del principio di ragionevolezza da parte della norma denunciata emergerebbe dall’esame della stessa evoluzione cronologica della normativa regionale in materia.

Infatti, nel periodo di vigenza della legge della Regione Siciliana 7 maggio 1958, n. 14 (Norme sul personale della Regione) e fino all’introduzione della disposizione censurata, il legislatore siciliano aveva ritenuto di assoggettare tutte le assunzioni alla regola del pubblico concorso ovvero, a séguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 1991, in relazione alle qualifiche per le quali era richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo, al sistema del collocamento ordinario, comunque riconducibile al novero delle selezioni pubbliche, in quanto fondato su graduatorie pubbliche formate sulla base di criteri obiettivi e predeterminati.

Secondo il rimettente, la deroga alla regola del pubblico concorso stabilita dalla norma denunciata non potrebbe trovare giustificazione nel fine, enunciato espressamente dalla disposizione, «di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell’articolo 9-bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»; ciò in quanto, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni statali richiamate dalla norma censurata non conterrebbero alcuna previsione che possa dare ragione, nel caso, dell’esenzione degli enti pubblici economici regionali dall’osservanza della regola del pubblico concorso.

Con riguardo, invece, al ritenuto contrasto con gli artt. 97, 51 e 3 Cost., il giudice a quo ritiene che la disposizione censurata non possa trovare giustificazione né nella circostanza che la deroga sia dettata solo con riferimento ad enti pubblici economici, né nelle caratteristiche e nella natura dei rapporti di lavoro presi in considerazione.

2.– Con atto depositato il 18 settembre 2017, si è costituito in giudizio il Consorzio di bonifica n. 9 di Catania che, riprendendo gli argomenti esposti dal giudice a quo nell’ordinanza di rimessione, ha chiesto che la questione venga dichiarata fondata.

In data 27 febbraio 2018, il consorzio di bonifica ha depositato una ulteriore memoria illustrativa, in cui ha ribadito le precedenti conclusioni.


Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Catania dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dell’art. l, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso l’Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto dall’art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro).

Il giudizio principale ha ad oggetto i ricorsi proposti da alcuni operai, addetti alla manutenzione delle reti irrigue, che, esponendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio di bonifica n. 9 di Catania in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, hanno chiesto al Tribunale ordinario di Catania di accertare la nullità dei termini apposti a tali contratti e di disporre la conversione dei relativi rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, condannando il consorzio convenuto alla loro reintegrazione nei posti di lavoro e al risarcimento del danno.

La disposizione censurata esenta gli enti pubblici economici siciliani da ogni forma di selezione pubblica nell’assunzione del personale per cui sia richiesto il solo titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo e, a parere del rimettente, vìola il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., mancando, nel caso, qualsivoglia specifica ragione di deroga alla regola fondamentale del pubblico concorso.

L’indicata disposizione della legge regionale contrasta pure, ad avviso del giudice a quo, con gli artt. 97, 51 e 3 Cost., alla luce della giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, della sentenza n. 205 del 1996, i cui principi sono ritenuti applicabili anche alle assunzioni effettuate dagli enti pubblici economici, tra i quali, secondo lo stesso rimettente, sono da annoverare anche i consorzi di bonifica regionali.

2.– La questione è inammissibile per l’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento (ex plurimis, ordinanze n. 30 del 2018, n. 55 del 2017, n. 247, n. 246 e n. 136 del 2016; sentenze n. 60 del 2015 e n. 165 del 2014).

Il giudice rimettente solleva la questione ritenendo che anche gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali, debbano essere soggetti alla regola del pubblico concorso nell’assunzione del personale dipendente, richiamando quanto osservato da questa Corte con la sentenza n. 205 del 1996, che, però, si riferisce a una peculiare fattispecie a cui non può essere attribuita portata generale.

Il giudice a quo tralascia di esaminare le leggi della Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 45 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d’opera dell’ESA e disposizioni per i commissari straordinari), e 30 ottobre 1995, n. 76 (Norme per il personale dell’assistenza tecnica, dell’ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura), che, a ben vedere, disciplinano la fattispecie in questione prevedendo peculiari modalità di assunzione e di rinnovo dei contratti per i lavoratori a tempo determinato, stabilite, in particolare, dall’art. 30 della legge reg. Siciliana n. 45 del 1995 e dagli artt. 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 76 del 1995 in deroga, limitatamente ai contratti a tempo determinato, al divieto generale di assunzioni posto dall’art. 32 della legge regionale n. 45 del 1995.

Tale normativa, che riguarda specificatamente il tema delle assunzioni a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica regionali, benché sia precedente alla disposizione censurata, continua a regolamentare la materia, in base al principio per cui la legge speciale non è derogata dalla posteriore legge generale.

L’ordinanza di rimessione, nel delineare la rilevanza della questione, non la esamina, quindi, alla luce di detta normativa, presa in considerazione anche da recenti pronunce di legittimità rese sul tema dei rapporti di lavoro alle dipendenze dei consorzi di bonifica siciliani (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 14 settembre 2017, n. 21331 e n. 21332; ordinanze 13 settembre 2017, n. 21263, n. 21264 e n. 21265).

La mancata considerazione di tale specifica disciplina e la conseguente, incompleta, ricostruzione del quadro normativo di riferimento compromettono l’iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata questione e ne determinano l’inammissibilità, precludendone, quindi, lo scrutinio.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso l’Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto dall’art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA