Sentenza 209/2018 (ECLI:IT:COST:2018:209)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LATTANZI - Redattore: BARBERA
Camera di Consiglio del 10/10/2018;    Decisione  del 10/10/2018
Deposito del 22/11/2018;   Pubblicazione in G. U. 28/11/2018  n. 47
Norme impugnate: Art. 10, c. 1°, della legge della Regione Liguria 04/02/2005, n. 3, nel testo introdotto dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 24/01/2006, n. 2.
Massime:  40482  40483 
Massime:  40482  40483 
Atti decisi: ord. 153/2017

Massima n. 40482 Massima successiva
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens abrogativo di norma presupposta da quella censurata - Ininfluenza ratione temporis.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, non rileva l'intervenuta abrogazione - ad opera dell'art. 1, comma 666, lett. b), della legge n. 190 del 2014 - dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000, presupposto fondante, anche in termini di contenuto, dell'esenzione fiscale (ulteriormente) disciplinata dalla norma regionale censurata. Le disposizioni abrogate erano certamente in vigore sia al momento dell'emanazione di quest'ultima, sia alla data di insorgenza del presupposto relativo alla tassa oggetto del giudizio principale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria  04/02/2005  n. 3  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2

Massima n. 40483 Massima precedente
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Tasse automobilistiche - Esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali, a uso privato, destinati al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub storico italiano (ASI) e Federazione motociclistica italiana (FMI) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 27 della legge reg. Liguria n. 2 del 2006, che riferisce il regime di favore di tassazione forfettaria delle tasse agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno della loro costruzione e fino a quello in cui si compie il trentesimo, purché definiti secondo le caratteristiche descritte dai commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, nonché iscritti nei registri Automotoclub storico italiano (ASI) e Federazione motociclistica italiana (FMI). La disposizione censurata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria disciplina l'agevolazione in esame in termini diversi da quanto previsto dalla legislazione nazionale all'epoca vigente, con violazione della competenza esclusiva dello Stato, essendo escluso, nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che il tributo di matrice erariale in questione possa ritenersi proprio delle Regioni a statuto ordinario. In particolare, introducendo un presupposto aggiuntivo per la esenzione (quello della necessaria iscrizione del singolo veicolo presso i registri all'uopo tenuti dall'ASI o dalla FMI), si incide sui profili di ordinaria applicabilità del tributo, influendo sugli elementi sostanziali dell'imposizione. (Precedenti citati: sentenze n. 455 del 2005, n. 297 del 2003, n. 296 del 2003 e n. 311 del 2003).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria  04/02/2005  n. 3  art. 10  co. 1
legge della Regione Liguria  24/01/2006  n. 2  art. 27

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2


Pronuncia

SENTENZA N. 209

ANNO 2018


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall’art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)», promosso dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, nel procedimento vertente tra la Regione Liguria e Andrea Pellegrini, con ordinanza del 13 giugno 2017, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.


Ritenuto in fatto

1.– La Commissione tributaria regionale della Liguria, con ordinanza del 13 giugno 2017, n. 378/3/2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall’art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

2.– Premette la Commissione rimettente che la Regione Liguria ha proposto appello nei confronti della sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Genova aveva annullato l’atto di accertamento e di irrogazione di sanzioni notificato ad A. P. e inerente al pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2010 con riguardo ad un motoveicolo ascritto alla disponibilità dello stesso.

Precisa, in particolare, che l’atto impugnato è stato annullato in primo grado per la ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti il regime di favore previsto dall’art. 10 della citata legge reg. Liguria n. 3 del 2005; disposizione, questa, in forza della quale, per gli autoveicoli e motoveicoli ultradiciannovennali ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI) e Federazione Motociclistica Italiana (FMI), doveva applicarsi la tassazione agevolata di cui al comma 2 dell’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), ancora vigente all’epoca della relativa imposizione.

Con l’appello, rimarca la Commissione rimettente, la Regione ha contestato l’erronea applicazione della norma regionale posta a fondamento della decisione di primo grado, non riferibile alla specie giacché il motoveicolo del contribuente, cui si riferiva l’imposizione contrastata, era stato iscritto nel registro della FMI solo nell’ottobre del 2011.

Di qui l’indifferenza di siffatta iscrizione rispetto all’obbligazione tributaria contrastata, relativa all’anno 2010.

3.– Segnala, ancora, il Collegio rimettente che questa Corte, con la sentenza n. 455 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005 nel suo testo originario, perché ampliava il novero dei soggetti chiamati ad individuare i veicoli di interesse storico esentati dal regime ordinario della tassa automobilistica in ragione di quanto previsto dall’art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000; e ciò per la ritenuta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in linea, del resto, con l’orientamento, ribadito anche in epoca successiva alla intervenuta attuazione della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, che ascrive alla tassa in questione la natura di tributo proprio derivato. Natura in ragione della quale, dunque, risulterebbe preclusa alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di disciplinare autonomamente i presupposti sostanziali della relativa imposizione fiscale.

4.– Ciò premesso, ad avviso della Commissione rimettente, la norma censurata, nella sua stesura attuale, adottata a seguito della richiamata decisione di questa Corte, sarebbe ancora in conflitto con il medesimo parametro competenziale, perché continua ad incidere sulla disciplina delle agevolazioni dettata, in riferimento alla tassa in questione, dalla normativa statale, restringendone il portato di operatività.

In particolare, mentre la norma statale – abrogata dall’art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» – legava l’applicabilità dell’agevolazione alla riconducibilità del veicolo alle categorie, di anno in anno, prese in considerazione dalla determinazione generale resa dall’ASI o dalla FMI, quella censurata, per contro, subordina l’efficacia del relativo regime fiscale di favore alla necessaria iscrizione del veicolo nei registri tenuti dai suddetti enti.

5.– Ad avviso della ricorrente la disposizione censurata introduce, dunque, un presupposto costituivo (del più favorevole regime fiscale di riferimento) ulteriore e diverso da quello previsto dalla disciplina statale.

Di qui il giudizio: a) di non manifesta infondatezza della questione, reso dalla rimettente alla luce del medesimo parametro costituzionale già preso in considerazione da questa Corte nella sentenza n. 455 del 2005; b) di rilevanza della questione medesima, atteso che la pretesa oggetto del contenzioso attiene all’anno 2010, lo stesso anno nel corso del quale il motoveicolo dell’appellante è stato inserito nell’elenco dei modelli di particolare interesse storico dalla determinazione generale della FMI, mentre l’iscrizione nel relativo registro, presupposto condizionante l’agevolazione in forza della disciplina regionale censurata, sarebbe avvenuta l’anno successivo.

6.– La Regione Liguria, parte del giudizio principale, non si è costituita in quello incidentale. Non si è costituita neppure la parte privata, resistente nell’appello oggetto del giudizio principale.


Considerato in diritto

1.– La Commissione tributaria regionale della Liguria dubita della legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall’art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

2.– Secondo la disposizione regionale censurata, «[a] decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale)».

La norma regionale censurata, si muove, dunque, all’interno del perimetro inerente all’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ed alla connessa tassazione forfettaria, condizionata all’utilizzazione del veicolo su pubblica strada, rispettivamente previste, al tempo dell’emanazione della suddetta disciplina regionale, dai commi 1 e 4 del citato art. 63 della richiamata legge statale n. 342 del 2000, con riguardo ai veicoli menzionati ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

In particolare, il detto regime di favore veniva riferito, dalla disciplina statale richiamata da quella regionale, agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno della loro costruzione e fino a quello in cui si compie il trentesimo; veicoli definiti secondo le caratteristiche descritte dal comma 2 del citato art. 63, nonché individuati dall’ASI, per gli autoveicoli, e dalla FMI, per i motoveicoli, con determinazione aggiornata annualmente ai sensi del successivo comma 3.

3.– La Commissione rimettente giudica dell’appello proposto dalla Regione Liguria nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova con la quale è stato annullato l’atto di accertamento e di irrogazione di sanzioni notificato ad A. P. per il pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2010.

3.1.– La rimettente evidenzia che l’atto di accertamento è stato annullato dal giudice di primo grado per la ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la riduzione del tributo in oggetto, previsti dal censurato art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005; segnala, inoltre, che l’appello interposto dalla Regione si fonda unicamente sull’interpretazione della disposizione regionale denunziata, condivisa anche dalla rimettente, secondo la quale l’operatività dell’agevolazione in questione è subordinata alla previa iscrizione del motoveicolo nei registri della FMI.

3.2.– La Commissione rimettente, dopo aver rimarcato la decisività della disposizione censurata ai fini del giudizio di appello interposto dalla Regione, ha altresì evidenziato che la stessa si differenzia dalla disciplina nazionale di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 63 della legge statale n. 342 del 2000. Mentre quest’ultima condiziona l’operatività dell’agevolazione unicamente alla possibilità di ricondurre il veicolo di interesse storico e collezionistico all’insieme di quelli complessivamente elencati in una determinazione annuale dell’ente competente, quella regionale censurata presupporne il diverso e ulteriore requisito della specifica iscrizione del veicolo nei relativi registri.

4.– Ad avviso della Commissione rimettente, la norma denunziata violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. perché, influendo sulla disciplina delle esenzioni dettata dalla normativa statale, finisce per incidere su elementi essenziali del tributo in esame. Risulterebbe così violato il parametro evocato, considerata la natura di “tributo proprio derivato” da ascrivere alla tassa in esame, tale da precludere alle Regioni la possibilità di disciplinarne autonomamente gli elementi sostanziali, secondo il costante orientamento espresso in materia da questa Corte.

4.1.– Tale conclusione, ribadisce la rimettente, sarebbe coerente con la sentenza n. 455 del 2005, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 10 della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, nella sua originaria versione, all’epoca impugnata dal Governo perché ampliava il novero degli enti chiamati ad individuare i veicoli di interesse storico esentati dalla tassa automobilistica, rispetto a quanto previsto dall’art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000.

5.– La Commissione rimettente ha motivato adeguatamente sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza, muovendo dal consolidato orientamento interpretativo della Corte di cassazione quanto ai presupposti di operatività della esenzione in esame, così come delineati dalla disciplina statale di riferimento.

Secondo il giudice di legittimità, infatti, l’art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000, per il riconoscimento del relativo regime di favore, non prevede alcuna iscrizione nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI. L’esenzione, piuttosto, dipende dall’accertamento costitutivo demandato ai suddetti enti; accertamento che «non ha effetto “ad rem”, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli (nella specie, immatricolati da oltre vent’anni con determinate caratteristiche tecniche)» (Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 22505 del 2017, la quale riprende e ribadisce l’orientamento tracciato dalle ordinanze n. 319 del 2014 e n. 23264 del 2013, nonché dalla sentenza n. 3837 del 2013).

Né rileva, al fine, che l’art. 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel definire la categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico, faccia riferimento all’iscrizione nei registri «ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».

Questa stessa Corte, con la sentenza n. 455 del 2005, scrutinando l’originaria formulazione del comma 1 dell’art. 10 della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, ha già avuto modo di chiarire che il citato art. 60 «individua i veicoli di interesse storico e collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (subordinandola appunto, a pena di sanzioni amministrative, al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione per tale tipo di veicoli: commi 5 e 6 del medesimo articolo) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica [...] perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato art. 63» della legge n. 342 del 2000.

6.– Il tenore letterale della disposizione censurata non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella offerta dalla rimettente, non potendosi disconoscere il contrasto di contenuti tra la disciplina regionale e quella statale posto a fondamento della questione; e ciò in considerazione dell’inequivoco riferimento alla iscrizione del veicolo nei registri tenuti dalla ASI e dalla FMI quale ragione giustificatrice cui risulta legata, nella disciplina regionale, l’esenzione portata alla attenzione della Corte.

7.– È, inoltre, evidente la rilevanza da ascrivere alla questione, giacché l’appello interposto dalla Regione dipende unicamente dal giudizio sulla legittimità costituzionale della norma censurata.

Come puntualmente evidenziato dalla rimettente, il motoveicolo interessato, pur se già ricompreso tra quelli elencati, per tipi, nella citata determinazione della FMI per l’anno 2010, è stato iscritto nei registri del detto ente solo nel 2011. Una volta che ci si ponga lungo la linea normativa tracciata dalla disciplina regionale, siffatta iscrizione, tuttavia, sarebbe ininfluente rispetto alla esenzione rivendicata dal contribuente, giacché l’imposizione contrastata nel giudizio principale si riferisce all’anno 2010.

Viceversa, l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale comporterebbe l’accoglimento dell’appello del contribuente.

8.– Va poi precisato che non rileva l’intervenuta abrogazione – ad opera dell’art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» – dell’art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000, presupposto fondante, anche in termini di contenuto, dell’esenzione (ulteriormente) disciplinata dalla norma regionale censurata.

Le disposizioni abrogate erano, infatti, certamente in vigore sia al momento dell’emanazione della norma regionale censurata, sia alla data di insorgenza del presupposto relativo alla tassa oggetto del giudizio principale.

9.– Nel merito, la questione è fondata.

9.1.– Il vulnus addotto dalla rimettente è analogo a quello a suo tempo denunziato dal Governo e riscontrato da questa Corte con la sentenza n. 455 del 2005 con riguardo alla originaria formulazione dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005.

L’attuale versione della disposizione censurata, al pari della precedente, disciplina l’agevolazione in esame in termini diversi da quanto previsto dalla disciplina nazionale all’epoca vigente. Appare destinata, dunque, a confrontarsi con i presupposti oggettivi e sostanziali del tributo in esame e con la natura che si intenda ascrivere allo stesso, così da mettere in discussione la competenza del legislatore regionale in relazione a quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

9.2.– A tal fine va ribadito che, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, questa Corte, con continuità di giudizio e identità di rilievi argomentativi, ha sempre escluso che la tassa in esame potesse ritenersi un tributo proprio della Regione ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost.

Di qui la più volte ritenuta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in relazione a norme regionali che incidevano sulle ipotesi di esenzione dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo (sentenze n. 297 e n. 311 del 2003), non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai presupposti sostanziali del tributo in questione.

10.– La richiamata sentenza n. 455 del 2005 si muove nel solco tracciato da siffatto orientamento.

Il testo originario dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, all’epoca impugnato dal Governo, differenziandosi dalla disciplina statale, prevedeva «gli ulteriori presupposti oggettivi dell’iscrizione dei veicoli nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana (senza fare alcun riferimento all’individuazione spettante all’ASI e alla FMI ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge n. 342 del 2000) e della rispondenza ai requisiti indicati nell’articolo 60 del codice della strada» (sentenza n. 455 del 2005).

Interveniva dunque, così come rilevato da questa Corte, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo di matrice erariale riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, tanto da violare il parametro offerto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., anche in quella occasione evocato a sostegno della relativa censura.

11.– Le superiori considerazioni possono essere estese anche alla disposizione oggetto della odierna verifica di legittimità costituzionale, introdotta dall’art. 27 della legge reg. Liguria n. 2 del 2006, in esito all’ablazione dell’originario testo dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005 effettuata dalla più volte citata sentenza n. 455 del 2002.

11.1.– Al pari di quella originaria, anche la disciplina tracciata dall’attuale formulazione della disposizione regionale in esame si discosta dalla normativa statale di riferimento, giacché regola diversamente i presupposti del regime di favore previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000, vigente all’epoca dell’emanazione della norma sottoposta al dubbio di legittimità costituzionale. In particolare, la normativa regionale introduce un presupposto aggiuntivo per la esenzione, quello della necessaria iscrizione del singolo veicolo presso i registri all’uopo tenuti dall’ASI o dalla FMI: iscrizione non contemplata dalla normativa nazionale.

Si incide, dunque, sui profili di ordinaria applicabilità del tributo, influendo sugli elementi sostanziali dell’imposizione.

12.– Va, dunque, dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, nel testo introdotto dall’art. 27 della legge reg. Liguria n. 2 del 2006, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall’art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA