Ordinanza 30/2013 (ECLI:IT:COST:2013:30)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GALLO - Redattore: GROSSI
Camera di Consiglio del 13/02/2013;    Decisione  del 25/02/2013
Deposito del 26/02/2013;   Pubblicazione in G. U. 06/03/2013  n. 10
Norme impugnate: Art. 2, c. 4°, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30/07/2012.
Massime:  36943 
Massime:  36943 
Atti decisi: ric. 115/2012

Massima n. 36943
Titolo
Regione a statuto speciale - Norme della Regione Siciliana - Attribuzione all'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica del compito di determinare con proprio decreto le modalità di attuazione del quoziente familiare ai fini dell'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle politiche sociali a sostegno delle famiglie - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Promulgazione del testo approvato dall'Assemblea regionale siciliana con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura - Esaurimento del potere promulgativo e conseguente carenza di oggetto del giudizio di legittimità costituzionale - Cessazione della materia del contendere.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608 (Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, proposta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in riferimento agli artt. 12, quarto comma e 13 dello statuto regionale, 13 del d.lgs. C.p.S. n. 204 del 1947, 9, comma 2, del d.lgs. n. 373 del 2003 e 2 del d.lgs. n. 655 del 1948, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, successivamente alla impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 50, con omissione integrale della disposizione oggetto di censura. L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.

- Nello stesso senso, v., da ultimo, le citate ordinanze nn. 308/2012 e 305/2012.

Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa Regione Siciliana  30/07/2012  n. 608  art. 2  co. 4

Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia  art. 12  co. 4
statuto regione Sicilia  art. 13

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato  25/03/1947  n. false  art. 13
decreto legislativo  24/12/2003  n. false  art. 9  co. 2
decreto legislativo  06/05/1948  n. false  art. 2


Pronuncia

ORDINANZA N. 30

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 4, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608 (Norme per l’introduzione del quoziente familiare in Sicilia), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 7 agosto 2012, depositato in cancelleria il 14 agosto 2012, ed iscritto al n. 115 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 7 agosto 2012 e depositato il successivo 14 agosto, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 4, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608 (dal titolo «Norme per l’introduzione del quoziente familiare in Sicilia», approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012), che demanda all’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica il compito di determinare con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità di attuazione del quoziente familiare che gli enti pubblici operanti nella Regione sono tenuti a considerare nell’erogazione delle prestazioni nell’ambito delle politiche sociali a sostegno delle famiglie;

che, secondo il ricorrente, la norma víola, in primo luogo, l’art. 12, quarto comma, dello statuto speciale (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), che espressamente attribuisce al Governo regionale, nel suo complesso e quale organo collegiale, la competenza di emanare i regolamenti di attuazione delle leggi approvate dall’Assemblea, mentre, per come formulata, conferisce a detto assessore il potere di adottare una disciplina di dettaglio della materia, che, sebbene sia previsto che assuma la forma dell’atto amministrativo, è destinata a contenere in realtà tutti gli elementi che ne identificano i caratteri normativi, dovendo il relativo decreto prevedere le modalità, i presupposti e le condizioni che rendano applicabile l’introdotto quoziente familiare;

che, in secondo luogo, il Commissario dello Stato ritiene che detto decreto abbia la funzione di rendere possibile la concreta attuazione della previsione legislativa mediante disposizioni di carattere generale ed astratto, che non possono che essere contenute in un regolamento di esecuzione, cioè in uno dei regolamenti previsti dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), da emanarsi pertanto con atto del Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale nel rispetto del dettato degli artt. 12, quarto comma, e 13 dello statuto speciale;

che il ricorrente deduce infine che la norma censurata si pone in contrasto anche: a) con l’art. 13 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204 (Norme per l’attuazione dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e disposizioni transitorie), che attribuisce la funzione regolamentare esclusivamente al Presidente della Regione; b) con l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme per l’attuazione dello Statuto della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), che prevede per i regolamenti la deliberazione della Giunta di Governo, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa; c) con l’art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali), che impone il controllo di legittimità della Corte dei Conti sugli stessi;

che l’attribuzione all’Assessore regionale della competenza di emanare disposizioni attuative di una legge regionale, non solo sottrae tali provvedimenti al sistema di garanzie ordinamentali prima menzionato, ma altera anche le competenze costituzionali dell’esecutivo regionale;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio.

Considerato che, successivamente alla impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 settembre 2012, n. 41, S.O. n. 38) come legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 50 (Norme per l’introduzione del quoziente familiare in Sicilia), con omissione integrale dell’impugnato comma 4 dell’articolo 2;

che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, il quale viene esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (da ultimo, ordinanze n. 308 e n. 305 del 2012);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI