Ordinanza 98/2016 (ECLI:IT:COST:2016:98)
Giudizio: GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: LATTANZI - Redattore: CARTABIA
Camera di Consiglio del 23/03/2016;    Decisione  del 23/03/2016
Deposito del 06/05/2016;   Pubblicazione in G. U. 11/05/2016  n. 19
Norme impugnate: Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 20/07/2012.
Massime:  38845 
Massime:  38845 
Atti decisi: confl. enti 13/2012

Massima n. 38845
Titolo
Imposte e tasse - Ripartizione delle entrate riscosse nel territorio regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Sardegna - Accordo in materia di finanza pubblica raggiunto il 21 luglio 2014 - Rinuncia al ricorso - Accettazione della controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È estinto il processo relativo al giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso, per violazione di plurimi parametri costituzionali e statutari, dalla Regione autonoma Sardegna avverso il decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 20 luglio 2012, riguardante le modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 e dell'art. 48, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201. La rinuncia al ricorso da parte della Regione ricorrente - in ragione di quanto stabilito nell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto tra il Presidente della Regione autonoma e il Ministro dell'economia e delle finanze il 21 luglio 2014 - seguita da formale accettazione da parte del costituitosi Presidente del Consiglio dei ministri comporta, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Sull'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel caso di rinuncia al ricorso seguita dall'accettazione della controparte costituita, v., ex plurimis, le ordinanze nn. 259/2015, 75/2013 e 42/2012.
Atti oggetto del giudizio
 20/07/2012

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 5
Costituzione  art. 117
Costituzione  art. 119
legge costituzionale  18/10/2001  n. 3  art. 10
statuto regione Sardegna  art. 7
statuto regione Sardegna  art. 8
statuto regione Sardegna  art. 54


Pronuncia

ORDINANZA N. 98

ANNO 2016


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 20 luglio 2012 (Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all’Erario, ai sensi dell’art. 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), promosso dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorso notificato il 21-24 settembre 2012, depositato in cancelleria l’8 ottobre 2012 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra enti 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 21-24 settembre 2012, depositato l’8 ottobre 2012 e iscritto al n. 13 del registro conflitti tra enti 2012, la Regione autonoma Sardegna ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 20 luglio 2012 (Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all’Erario, ai sensi dell’art. 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 173 del 26 luglio 2012;

che la Regione autonoma Sardegna premette di avere promosso (rispettivamente, con gli atti introduttivi iscritti al n. 160 del registro ricorsi 2011 e al n. 47 del registro ricorsi 2012) questioni di legittimità costituzionale delle due disposizioni eseguite dal decreto ministeriale, vale a dire dell’art. 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dell’art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;

che, con il primo motivo di censura, la ricorrente sottolinea la «inscindibile derivazione» del decreto ministeriale, in relazione al quale è promosso il conflitto, dalle due disposizioni legislative, e ribadisce le censure già rivolte a queste ultime per violazione degli artt. 7 e 8 del proprio statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), degli gli artt. 117 e 119 della Costituzione («anche in riferimento all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001»), nonché dell’art. 3 Cost.;

che la ricorrente aggiunge che sarebbe violato pure l’art. 54 dello statuto speciale, in quanto le due disposizioni legislative statali costituirebbero una modifica dello statuto in elusione del procedimento previsto nel medesimo articolo, e che l’irragionevolezza delle stesse disposizioni, nonché del decreto ministeriale attuativo, deriverebbe altresì dalla mancata previsione di uno scopo specifico (diverso da generiche esigenze finanziarie) al quale destinare il sacrificio imposto alla Regione autonoma, nonché dalla lunghezza del periodo (cinque anni) per il quale è stabilita la censurata riserva di risorse all’Erario;

che, con il secondo motivo di censura, la ricorrente denuncia il mancato rispetto del principio di leale collaborazione nel procedimento che ha portato all’emanazione del decreto ministeriale (in proposito, è altresì denunciata la violazione degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale, nonché degli artt. 5, 117 e 119 Cost. «anche in relazione all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001»);

che il terzo motivo di censura si appunta sul contenuto del decreto ministeriale, in quanto esso si basa su mere previsioni di entrata, al fine di quantificare le trattenute sulle somme realmente riscosse (e il recupero, a carico delle autonomie speciali, delle devoluzioni già effettuate), senza prevedere meccanismi di conguaglio finale per il caso che le previsioni si rivelino inesatte; anche per questo risulterebbero violati il principio di leale collaborazione, gli artt. 7 e 8 dello statuto speciale («in una con gli artt. 117 e 119 Cost., anche in relazione all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001»), e il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.;

che la violazione del principio di leale collaborazione, degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale («anche in relazione all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001»), e del principio di ragionevolezza è altresì dedotta, con il quarto motivo di ricorso, a proposito della mancata considerazione, nel decreto ministeriale, di alcune riduzioni degli oneri fiscali previste, segnatamente, nel d.l. n. 201 del 2011;

che, con atto depositato il 30 ottobre 2012, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso della Regione autonoma Sardegna sia dichiarato inammissibile o infondato;

che, preliminarmente, il resistente evidenzia come il decreto ministeriale sia meramente attuativo delle disposizioni legislative menzionate nel suo titolo, del che si dovrebbe tenere conto nella valutazione di ammissibilità;

che, nel merito, il resistente afferma la legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 36, del d.l. n. 138 del 2011, e dell’art. 48, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, in quanto si tratterebbe di disposizioni adottate dallo Stato nell’esercizio della sua competenza legislativa in materia di tributi erariali (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), non irragionevoli e adottate in presenza di tutti i presupposti per la riserva allo Stato delle maggiori entrate;

che, inoltre, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce come, sebbene non fosse necessaria alcuna definizione pattizia, il contenuto del decreto ministeriale sia stato oggetto di comunicazione preventiva alle autonomie speciali, al fine di rendere noti i criteri di contabilizzazione delle riserve e di instaurare un leale contraddittorio, poi effettivamente sfociato nel recepimento di alcune osservazioni formulate dalla Regione autonoma Sardegna;

che anche il metodo applicato per quantificare il gettito riservato all’Erario sarebbe corretto, in particolare perché la riserva è determinata come percentuale del gettito totale effettivamente riscosso, e dunque diminuirebbe automaticamente qualora il gettito totale fosse inferiore alle previsioni; perché, peraltro, le stime dei maggiori introiti corrisponderebbero agli importi indicati nelle relazioni tecniche di accompagnamento ai disegni di legge di conversione del d.l. n. 138 del 2011 e del d.l. n. n. 201 del 2011; perché, per le fonti di gettito di nuova istituzione, si è semplicemente riservato all’Erario il 100 per cento delle somme riscosse; infine, perché, con riguardo alla pretesa necessità di depurare le previste riserve dalle riduzioni di gettito conseguenti ad altre disposizioni contestualmente emanate, non sussiste un tale dovere in capo allo Stato e, comunque, lo scomputo ha avuto luogo con riguardo ai casi in cui l’incremento di un tributo (ad esempio, IVA o accise) determinava, indirettamente, la riduzione del gettito di un altro (nell’esempio, attraverso la deduzione dei maggiori oneri tributari dal reddito imponibile ai fini IRES o IRPEF);

che, con atto depositato il 16 febbraio 2016, previa delibera della Giunta regionale, la Regione autonoma Sardegna ha dichiarato di rinunciare al ricorso in seguito all’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto tra il Presidente della Regione autonoma e il Ministro dell’economia e delle finanze il 21 luglio 2014, al quale, afferma la ricorrente, anche lo Stato ha dato attuazione mediante specifiche disposizioni legislative;

che, con atto depositato l’8 marzo 2016, previa delibera del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia.

Considerato che, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 259 del 2015, n. 75 del 2013 e n. 42 del 2012).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA