Ordinanza 78/2014 (ECLI:IT:COST:2014:78)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SILVESTRI - Redattore: CAROSI
Camera di Consiglio del 26/02/2014;    Decisione  del 26/03/2014
Deposito del 02/04/2014;   Pubblicazione in G. U. 09/04/2014  n. 16
Norme impugnate: Art. 13, c. 2°, della legge della Regione Abruzzo 10/08/2012, n. 43.
Massime:  37838 
Massime:  37838 
Atti decisi: ric. 174/2012

Massima n. 37838
Titolo
Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Sostegno alle Comunità di abruzzesi nel mondo e alle loro associazioni - Previsione che gli oneri per l'attuazione siano fronteggiati con le risorse iscritte sui capitoli di spesa 13.01.002-21625 e 13.02.001-22425 - Ricorso del Governo - Ius superveniens - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione della controparte - Estinzione del giudizio.

Testo
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43, concernente il sostegno alle Comunità di Abruzzesi nel Mondo e alle loro associazioni, ed impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto prevedrebbe oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo  10/08/2012  n. 43  art. 13  co. 2

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 78

ANNO 2014


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo)», proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-26 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 29 ottobre 2012 ed iscritto al n. 174 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi.


Ritenuto che con ricorso del 22 ottobre 2012, spedito per la notifica il successivo 24 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, dell’art. 13, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo)»;

che il ricorrente rileva che l’articolo impugnato introduce all’art. 26 della legge regionale n. 47 del 2004, i commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono rispettivamente che «agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli articoli 1-bis, 16 e 17 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.01.002 - 21625 denominato “Interventi per i cittadini Abruzzesi emigrati – legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47”» e che «alle spese di investimento indotte dagli articoli 1-bis, 16 e 17, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.02.001 - 22425 denominato “Interventi in conto capitale a favore dei cittadini Abruzzesi emigrati – legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47”»;

che, a giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, già dal tenore letterale delle disposizioni citate emergerebbe che le stesse prevedrebbero oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria, con conseguente violazione del principio di cui all’art. 81, quarto comma, Cost., gravante anche sul legislatore regionale;

che la Regione Abruzzo non si è costituita;

che successivamente all’instaurazione del presente giudizio è intervenuto l’art. 42 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – legge finanziaria regionale 2013), il quale ha apportato modifiche all’art. 26 della legge reg. Abruzzo n. 47 del 2004 ed in particolare ha sostituito i commi 3-bis e 3-ter con i seguenti: «3-bis. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli articoli 1-bis, 16 e 17, valutati per l’anno 2013 in euro 40.000,00 si provvede con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 13.01.002 – 21625 denominato “Interventi per i cittadini Abruzzesi emigrati – legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47”. 3-ter. Alle spese d’investimento di cui agli articoli 1-bis, 16 e 17, valutati per l’anno 2013 in euro 5.000,00 si provvede con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 13.02.001 - 22425 denominato “Interventi in conto capitale a favore dei cittadini Abruzzesi emigrati – legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47”»;

che nell’imminenza dell’udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato istanza di rinvio della trattazione del ricorso a seguito della richiesta da parte della Regione Abruzzo di riesaminare la questione alla luce delle modifiche introdotte alla legge impugnata dalla legge regionale n. 2 del 2013;

che tale istanza è stata accolta ed il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo;

che in data 30 luglio 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri ha deliberato la rinunzia al ricorso in epigrafe, manifestando il proprio consenso all’estinzione del giudizio.

Considerato che la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI