Ordinanza 61/2015 (ECLI:IT:COST:2015:61)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: GROSSI
Udienza Pubblica del 24/03/2015;    Decisione  del 24/03/2015
Deposito del 16/04/2015;   Pubblicazione in G. U. 22/04/2015  n. 16
Norme impugnate: Art. 1, c. 25°, 28° e 299°, della legge 24/12/2012, n. 228.
Massime:  38318 
Massime:  38318 
Atti decisi: ric. 30 e 35/2013

Massima n. 38318
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Maggiorazione del contributo unificato dovuto per le controversie avanti la giustizia amministrativa - Maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale - Riserva all'erario - Ricorsi delle Province di Trento e Bolzano - Accordo concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014, contenente l'impegno di ritirare i ricorsi in materia di finanza pubblica - Atti di rinuncia delle ricorrenti accettati dalla resistente costituita - Estinzione dei processi.

Testo

Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnati - in riferimento agli artt. 75, 79 e 104, primo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), 3, 9, 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268 del 1992 e al principio di leale collaborazione - dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, nella parte in cui prevedono che le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'importo del contributo unificato dovuto per determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa e dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale sono riservate al bilancio statale. Infatti, le rinunce ai ricorsi da parte delle Province autonome - in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014 - seguite dall'accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri determinano l'estinzione dei processi ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- Nel senso che la rinuncia della parte ricorrente, accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 197/2014, 141/2014, 54/2014 e 40/2014; ordinanze nn. 281/2014, 196/2014 e 38/2014.

Atti oggetto del giudizio
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 25
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 28
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 299

Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104  co. 1

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 3
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 9
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10  bis


Pronuncia

ORDINANZA N. 61

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati, rispettivamente, il 25 febbraio-4 marzo e il 27 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 4 e il 5 marzo 2013, ed iscritti ai nn. 30 e 35 del registro ricorsi 2013.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Michele Costa e Cristina Bernardi per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio-4 marzo 2013, e depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 (iscritto al n. 30 del registro ricorsi dell’anno 2013), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 25, lettera b), numero 4), 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013);

che la ricorrente deduce che il comma 25 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 modifica l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, aumentando l’importo del contributo unificato dovuto per determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa (che il successivo comma 27 aumenta della metà il contributo previsto per il giudizio di impugnazione); e che il comma 28 stabilisce che il maggior gettito conseguente da questi aumenti è versato all’entrata del bilancio statale per essere destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa;

che, ad avviso della Provincia autonoma, detti commi vìolano gli artt. 75 e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), 3, 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e il principio di leale collaborazione, poiché la maggiorazione del contributo unificato concerne un’entrata che, rientrando nell’àmbito residuale di tutte le entrate tributarie non specificamente individuate e non attribuite ad altri enti, spetta alle Province autonome; e contrastano, altresì, con l’art. 104, primo comma, del citato d.P.R., perché non sono state precedute da alcuna forma preventiva di intesa o di accordo del Governo con la Provincia;

che la ricorrente impugna anche l’art. 1, comma 299, della legge n. 228 del 2012, il quale apporta alcune modifiche all’art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

che la norma censurata (che sostituisce il terzo e il quarto periodo del comma 36 dell’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011) dispone che le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale confluiscano in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale;

che, per la Provincia autonoma di Bolzano, essa si pone in contrasto con gli artt. 75 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, con gli artt. 3, 9, 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268 del 1992, e con il principio di leale collaborazione, poiché le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale riferibili alla Provincia autonoma di Bolzano spettano alla stessa nella misura indicata nelle predette norme statutarie e non possono essere riservate allo Stato;

che, con ricorso notificato il 27 febbraio 2013, e depositato in cancelleria il successivo 5 marzo (iscritto al n. 35 del registro ricorsi dell’anno 2013), la Provincia autonoma di Trento ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 25, lettera b), numero 4), e 28, della medesima legge n. 228 del 2012, in riferimento all’art. 75 del d.P.R. n. 670 del 1972;

che la ricorrente – ritenuta la inoperatività, in termini di salvaguardia, della clausola di cui all’art. 1, comma 554, della stessa legge (che assegna alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome il compito di attuare le disposizioni della legge) – deduce anch’essa che tali norme (secondo cui il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni che rideterminano il contributo unificato per i giudizi amministrativi è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa) vìolano l’art. 75 del d.P.R. n. 670 del 1972, perché il contributo unificato rientra tra le «entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate» il cui gettito deve essere attribuito, nella quota dei nove decimi, alle Province autonome;

che, d’altronde, la Provincia autonoma rileva che le norme censurate non prevedono una limitazione temporale né del maggior gettito, né della riserva di esso al bilancio statale e neppure la separata contabilizzazione, per cui non consentono di quantificare l’entità della riserva; e che le spese cui è destinato il maggior gettito sono specifiche, ma non risulta il loro carattere “non continuativo”, non essendo assicurato che gli interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa siano temporanei;

che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili ovvero non fondate, deducendo, in generale, che le norme contenute nella legge n. 228 del 2012 devono essere interpretate tenendo conto della necessità di fronteggiare la grave crisi economica nella quale versa il Paese, la quale giustifica l’adozione di misure eccezionali (di carattere non continuativo e di natura temporanea) che trovano il loro unico limite nei princìpi fondamentali dell’ordinamento;

che entrambe le ricorrenti hanno depositato memorie nelle quali ribadiscono quanto dedotto nei rispettivi atti introduttivi, anche a confutazione delle argomentazioni di controparte.

Considerato che – riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni promosse nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013) – i ricorsi vanno riuniti, per essere congiuntamente esaminati e decisi con un’unica pronuncia, in ragione dell’evidente connessione delle norme, censurate anche in riferimento a parametri parzialmente coincidenti;

che la Provincia autonoma di Bolzano, con atto notificato il 16 gennaio 2015, e la Provincia autonoma di Trento, con atto notificato il 19 gennaio 2015, hanno entrambe rinunciato integralmente ai rispettivi ricorsi, in ottemperanza all’accordo concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014, il quale al punto 15 prevede l’impegno di ritirare i ricorsi promossi contro lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica;

che, con atti depositati il 5 marzo 2015, l’Avvocatura dello Stato ha comunicato che il Consiglio dei ministri ha deliberato di accettare le rinunce delle due Province autonome;

che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte (sentenze n. 197, n. 141, n. 54 e n. 40 del 2014; ordinanze n. 281, n. 196 e n. 38 del 2014), le rinunce alle impugnazioni delle parti ricorrenti, accettate dalla resistente costituita, determinano l’estinzione dei processi, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti ulteriori disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), promosse, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento;

riuniti i giudizi,

dichiara estinti i processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2013), e dell’art. 1, comma 25, lettera b), numero 4), e 28, della medesima legge n. 228 del 2012, rispettivamente promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI