Ordinanza 50/2018 (ECLI:IT:COST:2018:50)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: LATTANZI - Redattore: CAROSI
Camera di Consiglio del 24/01/2018;    Decisione  del 24/01/2018
Deposito del 05/03/2018;   Pubblicazione in G. U. 07/03/2018  n. 10
Norme impugnate: Art. 3 della legge della Regione Campania 07/12/2016, n. 36.
Massime:  39917 
Massime:  39917 
Atti decisi: ric. 12/2017

Massima n. 39917
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 - Variazioni alle previsioni di spesa - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Campania n. 36 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

La rinuncia al ricorso in via principale accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania  07/12/2016  n. 36  art. 3

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2


Pronuncia

ORDINANZA N. 50

ANNO 2018


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Campania 7 dicembre 2016, n. 36 (Assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Campania), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-9 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2017 e iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 10 febbraio 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Campania 7 dicembre 2016, n. 36 (Assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Campania), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

che, secondo il ricorrente, la disposizione, nel recepire le risultanze della legge della Regione Campania 14 novembre 2016, n. 31 (Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2013), avrebbe aumentato nello stato di previsione delle spese la quota annua del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare senza rispettare il procedimento previsto dall’art. 42, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per l’applicazione in bilancio dell’eventuale maggior disavanzo, normativa evocata come parametro interposto in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;

che, con atto depositato il 13 marzo 2017, si è costituita in giudizio la Regione Campania, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della questione;

che, successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2017, ha rinunciato al ricorso;

che tale rinuncia è stata accettata dalla Regione Campania.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;

che detta rinuncia è stata accettata dalla Regione Campania;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA