Ordinanza 49/2017 (ECLI:IT:COST:2017:49)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GROSSI - Redattore: DE PRETIS
Camera di Consiglio del 08/02/2017;    Decisione  del 08/02/2017
Deposito del 02/03/2017;   Pubblicazione in G. U. 08/03/2017  n. 10
Norme impugnate: Art. 1, c. 418° e 419°, della legge 23/12/2014, n. 190.
Massime:  39279 
Massime:  39279 
Atti decisi: ric. 41/2015

Massima n. 39279
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione della spesa corrente delle Province e delle Città metropolitane per gli anni 2015-2017 - Determinazione con decreto ministeriale dei singoli ammontari da versare al bilancio dello Stato e disciplina del recupero delle somme non versate - Ricorso della Regione Siciliana - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190 del 2014, promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 14, lett. o), 15 e 36 dello statuto della Regione siciliana, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e all'art. 119, primo e quarto comma, Cost.

Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 264 del 2016, n. 171 del 2016, n. 62 del 2016 e n. 6 del 2016).

Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia  art. 14  lett. o)
statuto regione Sicilia  art. 15
statuto regione Sicilia  art. 36
Costituzione  art. 119  co. 1
Costituzione  art. 119  co. 4

Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. false  art. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 49

ANNO 2017


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 418 e 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 6 marzo 2015 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 6 marzo 2015 e iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2015, la Regione siciliana ha impugnato l’art. 1, commi 418 e 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», in riferimento agli artt. 14, lettera o), 15 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) e all’art. 119, primo e quarto comma, della Costituzione;

che, con atto depositato il 3 aprile 2015, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza del ricorso;

che, con atto depositato il 22 luglio 2016, la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso;

che il 5 agosto 2016 è stata depositata accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, come da delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.

Considerato che con riguardo alla questione proposta vi è stata rinuncia da parte della Regione ricorrente e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 264, n. 171, n. 62 e n. 6 del 2016).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA