Ordinanza 48/2018 (ECLI:IT:COST:2018:48)
Giudizio: GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: LATTANZI - Redattore: CORAGGIO
Camera di Consiglio del 24/01/2018;    Decisione  del 24/01/2018
Deposito del 02/03/2018;   Pubblicazione in G. U. 07/03/2018  n. 10
Norme impugnate: Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29/01/2015, n. 1.
Massime:  39916 
Massime:  39916 
Atti decisi: confl. enti 3/2015

Massima n. 39916
Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Circolare adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie - Automatico riassorbimento, da parte delle Regioni, della dotazione organica precedentemente assegnata alle Province - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, costituito in giudizio - il processo relativo al conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania, per contrasto con gli artt. 114, 117, 118, 119, 120, nonché con gli artt. 3, 5 e 97 Cost., nei confronti dello Stato in relazione alla circolare n. 1/2015 (DAR Prot. 1856 del 29.1.2015), del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con particolare riguardo al passaggio concernente il comma 422 della legge n. 190 del 2014, relativo alle procedure di mobilità del personale delle Province.

La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 4 del 2017, n. 221del 2016, n. 218 del 2016, n. 98 del 2016 e n. 71 del 2016).

Atti oggetto del giudizio
 29/01/2015  n. 1/2015

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 5
Costituzione  art. 97
Costituzione  art. 114
Costituzione  art. 117
Costituzione  art. 118
Costituzione  art. 119
Costituzione  art. 120


Pronuncia

ORDINANZA N. 48

ANNO 2018


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 29 gennaio 2015, n. 1, recante «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», promosso dalla Regione Campania con ricorso spedito per la notifica il 30 marzo 2015, depositato in cancelleria il 9 aprile 2015 e iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.


Ritenuto che, con il ricorso iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2015, la Regione Campania, articolando un unico motivo, ha proposto conflitto di attribuzione − per contrasto con gli artt. 114, 117, 118, 119, 120, nonché con gli artt. 3, 5 e 97 della Costituzione − nei confronti dello Stato in relazione alla circolare n. 1/2015 (DAR Prot. 1856 del 29.1.2015), del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», con particolare riguardo al passaggio collocato nella parte concernente il comma 422 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», relativo alle procedure di mobilità del personale delle Province;

che secondo la Regione la previsione dell’automatico riassorbimento, da parte delle Regioni, della dotazione organica precedentemente assegnata alle Province sarebbe totalmente irragionevole rispetto al processo di riordino delle funzioni disposto con la legge n. 190 del 2014 e «gravemente lesiv[a] dei poteri regionali di organizzazione delle funzioni degli enti locali sul territorio regionale e dei poteri di auto-organizzazione di questi ultimi»;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza del ricorso;

che, con atto depositato il 10 aprile 2017 − su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 28 marzo 2017 − la Regione Campania ha rinunciato al ricorso;

che, con atto depositato in data 8 settembre 2017, previa delibera del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia.

Considerato che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 4 del 2017, n. 221, n. 218, n. 98 e n. 71 del 2016).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA