Ordinanza 45/2013 (ECLI:IT:COST:2013:45)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GALLO - Redattore: TESAURO
Udienza Pubblica del 27/02/2013;    Decisione  del 11/03/2013
Deposito del 15/03/2013;   Pubblicazione in G. U. 20/03/2013  n. 12
Norme impugnate: Art. 34, c. 1°, lett. b), della legge della Regione Toscana 17/02/2012, n. 6.
Massime:  36967 
Massime:  36967 
Atti decisi: ric. 71/2012

Massima n. 36967
Titolo
Valutazioni ambientali - Norme della Regione Toscana - Opere diverse da quelle pubbliche - Previsione che il progetto definitivo debba presentare un livello di informazione e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici predisposti per i progetti preliminari di opere pubbliche - Ricorso del Governo - Jus superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 1, lettera b), della legge della Regione Toscana 17 febbraio 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana  17/02/2012  n. 6  art. 34  co. 1

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  03/04/2006  n. false  art. 23  co. 1
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 45

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 1, lettera b), della legge della Regione Toscana 17 febbraio 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-26 aprile 2012, depositato in cancelleria il 27 aprile 2012 ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 27 febbraio 2013 il Presidente Franco Gallo, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 20-26 aprile 2012, depositato il successivo 27 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 1, lettera b), della legge della Regione Toscana 17 febbraio 2012, n. 6, recante «Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005» (recte: dell’art. 41, comma 1, lettera b, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica –VAS–, di valutazione di impatto ambientale –VIA– e di valutazione di incidenza», nel testo sostituito dal citato art. 34, comma 1);

che il citato art. 34, comma 1, ha sostituito l’art. 41 della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010, stabilendo, al comma 1, lettera b), che, con riferimento alle opere diverse da quelle pubbliche, si intende per «progetto definitivo» il progetto che, «ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazione e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della lettera a)», e cioè al livello di dettaglio e di informazioni proprio degli elaborati caratterizzanti i progetti preliminari di opere pubbliche;

che, secondo il ricorrente, siffatta definizione sarebbe difforme da quella posta dall’art. 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in virtù del quale, ai fini della valutazione ambientale, è definitivo quel progetto che «presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente» al progetto definitivo di opere pubbliche e, quindi, la norma regionale permetterebbe di sottoporre alla valutazione d’impatto ambientale il «progetto preliminare» e non quello «definitivo», in violazione dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, recando in tal modo vulnus all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

che nel giudizio si è costituita la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, deducendo che la norma censurata «è frutto di un refuso» e chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto la disposizione è stata «corretta nella proposta di legge della Giunta regionale ora all’esame del Consiglio» e «l’ufficio V.I.A. competente» ha attestato che non è stata applicata;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 4 febbraio 2013, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, esponendo che il sopravvenuto art. 135 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012) ha modificato la norma impugnata, rendendola conforme alla sopra richiamata disposizione della legge statale, sicché sono «venute meno le ragioni» della proposta impugnazione;

che la Regione Toscana, con atto depositato il 15 febbraio 2013, ha formalmente accettato la rinuncia.

Considerato che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI