Ordinanza 39/2015 (ECLI:IT:COST:2015:39)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: MORELLI
Udienza Pubblica del 24/02/2015;    Decisione  del 25/02/2015
Deposito del 17/03/2015;   Pubblicazione in G. U. 25/03/2015  n. 12
Norme impugnate: Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14/02/2014, n. 2.
Massime:  38279  38280 
Massime:  38279  38280 
Atti decisi: ord. 230/2014

Massima n. 38279 Massima successiva
Titolo
Intervento in giudizio - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Soggetto che non è parte nel giudizio principale e non è portatore di un interesse qualificato - Inammissibilità.

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il sistema elettivo, di secondo grado, degli organi della provincia, è inammissibile l'intervento dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia, che non è parte del procedimento principale né risulta essere titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.

Sull'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale delle sole parti del giudizio principale, del Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, del Presidente della Giunta regionale, v., ex multis, le citate ordinanze allegate alle sentenze nn. 237/2013, 82/2013, 272/2012, 349/2007, 279/2006 e 291/2001.

Massima n. 38280 Massima precedente
Titolo
Elezioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Sistema elettivo, di secondo grado, degli organi della Provincia - Disciplina transitoria in attesa della conclusione del procedimento di modificazione dello statuto, finalizzato alla soppressione delle province - Questioni carenti di chiarezza nel petitum - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

Testo
Sono manifestamente inammissibili - per mancanza di chiarezza del petitum e per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2, che disciplinano il sistema elettivo, di secondo grado, degli organi della provincia, impugnati con riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, quarto comma, 114, 117, 118 e 119 Cost., ed agli artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, primo comma, della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1. Il rimettente, infatti, pur dando espressamente atto che la legge denunciata costituisce espressione della potestà normativa esclusiva, in materia di ordinamento degli enti locali, riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto di autonomia, ne censura poi genericamente, e in blocco, plurimi contenuti. Siffatta prospettazione impugnatoria, per un verso, ostacola l'individuazione dell'effettivo oggetto delle questioni proposte; per altro verso, trascura di spiegare quale sia l'incidenza, in concreto, delle disposizioni censurate rispetto alla decisione da adottare nel giudizio a quo, agli effetti della tutela del diritto di elettorato passivo, invocata, in astratto, dal ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  14/02/2014  n. 2  art. 1
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  14/02/2014  n. 2  art. 2
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  14/02/2014  n. 2  art. 3
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  14/02/2014  n. 2  art. 4
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  14/02/2014  n. 2  art. 5
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  14/02/2014  n. 2  art. 12
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  14/02/2014  n. 2  art. 16
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  14/02/2014  n. 2  art. 33
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  14/02/2014  n. 2  art. 35

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 1
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 5
Costituzione  art. 48  co. 4
Costituzione  art. 114
Costituzione  art. 117
Costituzione  art. 118
Costituzione  art. 119
statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4  co. 1
statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 59  co. 1


Pronuncia

ORDINANZA N. 39

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di committenza), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia nel procedimento vertente tra Ciriani Alessandro e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed altri, con ordinanza del 15 ottobre 2014, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di Ciriani Alessandro e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché l’atto di intervento dell’Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Luigi Manzi per l’Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia, Luigi Manzi e Mario Bertolissi per Ciriani Alessandro e Massimo Luciani per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.


Ritenuto che, con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di committenza), che − dichiaratamente «in attesa della conclusione del procedimento di modificazione dello Statuto, finalizzato alla soppressione del livello ordinamentale delle province» − individua, tra l’altro, un nuovo sistema elettivo, di secondo grado, degli organi della Provincia, in particolare stabilendo (sub art. 5) che il Consiglio provinciale sia eletto dai sindaci e consiglieri comunali della Provincia e che il Consiglio, così eletto, elegga il suo Presidente;

che, quali parametri dello scrutinio di costituzionalità richiesto a questa Corte, lo stesso Tribunale indica gli artt. 1, 3, 5, 8, terzo comma (con successivo decreto corretto in art. 48, quarto comma), 113 (a sua volta poi corretto in art. 114), 117, 118 e 119 Cost., nonché gli artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

che la questione, così prospettata, è sollevata in un giudizio amministrativo, avente ad oggetto domanda di annullamento, previa sospensiva, del decreto assessoriale − di convocazione dei comizi per l’elezione, sulla base della predetta legge regionale n. 2 del 2014, del nuovo Consiglio della Provincia di Pordenone − del quale (decreto) si «duole […] il ricorrente», attuale Presidente di quella Provincia, «in quanto […] non sarebbe, nell’imminente tornata elettorale, più eleggibile e nemmeno elettore, non ricoprendo egli la carica di consigliere comunale, né di Sindaco di uno dei Comuni ricompresi nel territorio provinciale»;

che, nel giudizio innanzi a questa Corte, si sono costituite (ed hanno, successivamente, depositato memoria) sia la parte privata, ricorrente, sia la Regione, resistente, nel processo principale, concludendo, rispettivamente, la prima, per l’accoglimento e, la seconda, per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto della sollevata questione;

che, l’Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia ha depositato a sua volta atto di intervento, dichiarato poi, però, inammissibile con ordinanza dibattimentale, che qui si conferma.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia – pur dando espressamente atto che la legge denunciata costituisce espressione della potestà normativa esclusiva, in materia di ordinamento degli enti locali, riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto di autonomia − ne censura poi genericamente, e in blocco, plurimi contenuti;

che, infatti, il rimettente contestualmente adombra che, per effetto delle disposizioni denunciate, risultino: violato il principio generale di autonomia degli enti locali territoriali; modificato surrettiziamente l’assetto istituzionale delle Province; vanificate le funzioni provinciali di indirizzo e coordinamento dell’attività dei Comuni (dato che da detti Comuni la Provincia trarrebbe ora la sua legittimazione); eluso il controllo democratico diretto delle popolazioni interessate sull’esercizio delle funzioni provinciali e sull’utilizzo dei tributi; non adeguatamente garantita la rappresentatività del nuovo organo denominato Assemblea dei sindaci; indebitamente limitato il diritto di elettorato attivo, di cui sono titolari tutti i cittadini; violato anche il principio di ragionevolezza, perché l’obiettivo del «taglio dei c.d. costi “della politica”», che si prefigge la normativa censurata, sarebbe stato più utilmente raggiungibile «rimodulando la rappresentanza e la stessa forma di governo provinciale»;

che una siffatta prospettazione impugnatoria − che coinvolge, in modo indifferenziato, plurime disposizioni di pur differente contenuto (talune, per di più, solo formalmente evocate) – per un verso, ostacola l’individuazione dell’effettivo oggetto delle questioni proposte (per la difficoltà di isolarle all’interno di un complessivo giudizio critico, che il Tribunale a quo mutua dal ricorrente e che attiene, piuttosto, al piano delle valutazioni di merito in ordine alle scelte operate dal legislatore regionale, cui addirittura si suggeriscono percorsi alternativi per la riforma delle Province); e, per altro verso, trascura di spiegare quale sia l’incidenza, in concreto, delle disposizioni censurate rispetto alla decisione da adottare nel giudizio a quo, agli effetti della tutela, del diritto di elettorato passivo, invocata, in astratto, dal ricorrente;

che, pertanto, le questioni sollevate sono, nel loro complesso, manifestamente inammissibili per mancanza di chiarezza del petitum e per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all’art. 4 della legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di committenza), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 8, terzo comma (rectius: 48, quarto comma), 113 (rectius: 114), 117, 118 e 119 Cost., ed agli artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Allegato:

Ordinanza emessa all'udienza del 24 febbraio 2015

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tar Friuli-Venezia Giulia, Sezione I depositata il 15 ottobre 2014 (R.O. n. 230 del 2014).

Rilevato che in tale giudizio è intervenuta l'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia con atto depositato il 9 gennaio 2015;

che detta Unione non è stata parte nel giudizio a quo;

che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);

che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;

che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;

che, dunque - essendo l'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia titolare non già di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, sibbene di un mero indiretto, e più generale, interesse, connesso al suo scopo statutario, a «sviluppare, studiare e coordinare gli interessi delle Province della Regione negli ambiti di loro interesse anche al fine di favorire riforme delle vigenti leggi ed atti amministrativi» - il suo intervento, in questo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile;

che non rileva, in contrario, che l'Unione suddetta abbia, come deduce, proposto innanzi al medesimo Tar un ricorso analogo a quello proposto dal ricorrente nel giudizio principale che ne occupa, poiché quello cui l'Unione fa riferimento (e nel quale riconosce essere stata comunque dichiarata la sua carenza di legittimazione ad agire) è giudizio diverso da quello a quo, le cui parti soltanto possono, per quanto detto, costituirsi nel presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia.

F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente