Ordinanza 316/2013 (ECLI:IT:COST:2013:316)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SILVESTRI - Redattore: CORAGGIO
Camera di Consiglio del 23/10/2013;    Decisione  del 10/12/2013
Deposito del 17/12/2013;   Pubblicazione in G. U. 27/12/2013  n. 52
Norme impugnate: Artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana 27/12/2012, n. 77.
Massime:  37569 
Massime:  37569 
Atti decisi: ric. 28/2013

Massima n. 37569
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone - Detrazioni - Ricorso del Governo - Sopravvenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 53, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost. Infatti, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana  27/12/2012  n. 77  art. 4
legge della Regione Toscana  27/12/2012  n. 77  art. 5

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 316

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.


Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 53, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione;

che si è costituita la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato;

che successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 3 giugno 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Toscana con atto depositato in cancelleria in data 21 giugno 2013.

Considerato che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI