Ordinanza 3/2017 (ECLI:IT:COST:2017:3)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GROSSI - Redattore: PROSPERETTI
Camera di Consiglio del 07/12/2016;    Decisione  del 07/12/2016
Deposito del 05/01/2017;   Pubblicazione in G. U. 11/01/2017  n. 2
Norme impugnate: Artt. 7, c. 4°, e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 05/08/2015, n. 20.
Massime:  39201 
Massime:  39201 
Atti decisi: ric. 92/2015

Massima n. 39201
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Trasformazione in agenzia del consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche" - Esonero parziale dell'agenzia dai vincoli di spesa relativi agli enti di ricerca pubblici e assorbimento del personale di ruolo del consorzio - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 4, e 8 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2015, promossa dal Governo in riferimento all'art. 3, primo comma, lett. a), dello statuto speciale per la Sardegna, all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 97, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, e 119 Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione di una delle norme impugnate e dalla ricezione di elementi che consentono di ritenere superate le censure riferite all'altra).

Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna  05/08/2015  n. 20  art. 7  co. 4
legge della Regione autonoma Sardegna  05/08/2015  n. 20  art. 8

Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna  art. 3  co. 1
legge costituzionale  18/10/2001  n. 3  art. 10
Costituzione  art. 97
Costituzione  art. 117  co. 2
Costituzione  art. 117  co. 3
Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 3

ANNO 2017


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 4, e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 5 agosto 2015, n. 20, recante «Trasformazione in agenzia del Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna ricerche”, istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l’assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell’articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-9 ottobre 2015, depositato in cancelleria il 13 ottobre 2015 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 7-9 ottobre 2015 e depositato in cancelleria il 13 ottobre (reg. ric. n. 92 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 4, e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 5 agosto 2015, n. 20, recante «Trasformazione in agenzia del Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna ricerche”, istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l’assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell’articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)», in relazione all’art. 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 119 della Costituzione;

che, in particolare, l’art. 7, comma 4, della predetta legge regionale n. 20 del 2015 stabilisce: «Limitatamente all’attuazione dei progetti di ricerca e innovazione, ai soggetti di cui al comma 1 si applicano i vincoli alla spesa previsti dalla normativa nazionale per gli enti di ricerca pubblici»;

che l’art. 8 della medesima legge regionale dispone: «Il personale di ruolo del consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna ricerche” è assegnato all’agenzia “Sardegna ricerche” e incluso nei suoi ruoli organici, mantenendo l’anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e il trattamento contrattuale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

che, con atto depositato il 18 novembre 2015, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, chiedendo, sulla base di diffuse argomentazioni, che il ricorso introduttivo del presente giudizio fosse dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato.

Considerato che, con atto notificato alla Regione resistente il 22 aprile e depositato il 26 aprile 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, premesso che l’art. 11 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie), ha, tra l’altro, soppresso il comma 4 dell’art. 7 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2015 e che, relativamente all’art. 8 della medesima legge regionale, il Presidente della Regione autonoma Sardegna ha trasmesso una relazione contenente elementi che consentono di superare le censure governative, ha dichiarato, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 aprile 2016, di rinunciare al ricorso;

che, con atto in data 15 luglio 2016, depositato il 5 ottobre 2016, la Regione autonoma Sardegna ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA