Ordinanza 276/2015 (ECLI:IT:COST:2015:276)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: CARTABIA
Camera di Consiglio del 02/12/2015;    Decisione  del 02/12/2015
Deposito del 22/12/2015;   Pubblicazione in G. U. 30/12/2015  n. 52
Norme impugnate: Art. 50, c. 10°, del decreto legge 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 23/06/2014, n. 89.
Massime:  38684 
Massime:  38684 
Atti decisi: ric. 65/2014

Massima n. 38684
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Ricorso della Provincia di Trento - Sopravvenuto accordo con il Governo in materia di finanza pubblica - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo

È estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 50, comma 10, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Infatti, la rinuncia al ricorso (a seguito di sopravvenuto accordo con il Governo in materia di finanza pubblica) accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Sulla estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 82/2015 e 77/2015; ordinanze nn. 93/2015, 79/2015 e 73/2015.

Atti oggetto del giudizio
decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 50  co. 10
legge  23/06/2014  n. 89

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 6
Costituzione  art. 120
legge costituzionale  18/10/2001  n. 3  art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107
statuto regione Trentino Alto Adige  Titolo VI

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 16
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 17
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 18
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 19


Pronuncia

ORDINANZA N. 276

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 20 agosto 2014, depositato il successivo 26 agosto e iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia.


Ritenuto che con ricorso notificato il 20 agosto 2014, depositato il successivo 26 agosto ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2014, la Provincia autonoma di Trento ha promosso, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per violazione degli artt. 8, 9, 16, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige), del Titolo VI del medesimo statuto speciale (in particolare degli artt. 75, 79, 80 come sostituito dall’art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e 81); degli artt. 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); degli artt. 117, comma sesto, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

che, precisa la ricorrente, sussistendo una clausola di salvaguardia (ai sensi dell’art. 50-bis dello stesso decreto), in virtù della quale, per giurisprudenza costituzionale, la deroga all’ordinario regime di distribuzione delle entrate deve avvenire nel rispetto delle norme statutarie e attuative, l’impugnativa è proposta in via cautelativa;

che tale natura cautelativa deriverebbe dalla possibilità di interpretare in modo costituzionalmente conforme la disposizione censurata, nel senso che confluiscono nel bilancio dello Stato, a fini eventualmente compensativi degli oneri derivanti dal d.l. n. 66 del 2014, le sole «maggiori entrate che naturalmente, secondo le regole ordinarie del sistema, siano destinate ad affluire al bilancio dello Stato, e corrispondentemente [le] minori spese che secondo le regole ordinarie del sistema istituzionale siano destinate a tradursi in risparmi per il bilancio», con ciò mantenendo ferme le quote, riservate dalle norme statutarie alla Regione e alle Province autonome, del gettito derivante dalle entrate tributarie percette nei rispettivi territori;

che, con atto depositato il 18 settembre 2014, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato;

che, secondo il resistente, il rigetto della questione discenderebbe dalla considerazione che la disciplina impugnata si pone in continuità con la scelta legislativa di introdurre «nell’ambito della politica economica nazionale nuovi meccanismi finalizzati a razionalizzare la spesa pubblica e ad accrescere l’autonomia finanziaria e quindi la responsabilità delle autonomie territoriali finanziarie»;

che, prosegue la difesa statale, in tale contesto di politica finanziaria nazionale, il legislatore ha attributo a tutte le autonomie territoriali, anche a quelle speciali che avevano stipulato particolari accordi, ulteriori obblighi di contribuzione e conseguenti tagli nei trasferimenti, con disposizioni non negoziali ma unilaterali, non potendosi le autonomie speciali, «in nome delle proprie prerogative statutarie, ritenersi esonerate dall’osservanza dei principi introdotti dal nuovo art. 119 Cost.»;

che, previa delibera della Giunta provinciale, con atto depositato il 20 gennaio 2015, la Provincia autonoma di Trento ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in seguito all’approvazione dell’Accordo in materia di finanza pubblica concluso in data 15 ottobre 2014 tra Governo, Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e Province autonome di Trento e di Bolzano;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con delibera 10 febbraio 2015 depositata il 17 marzo 2015, ha accettato la rinuncia al ricorso.

Considerato che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione dei processi (ex plurimis, sentenze n. 82 e n. 77 del 2015; ordinanze n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale;

dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI