Ordinanza 270/2013 (ECLI:IT:COST:2013:270)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SILVESTRI - Redattore: TESAURO
Camera di Consiglio del 09/10/2013;    Decisione  del 06/11/2013
Deposito del 13/11/2013;   Pubblicazione in G. U. 20/11/2013  n. 47
Norme impugnate: Artt. 24 e 34 della legge della Regione Umbria 05/10/2012, n. 15.
Massime:  37445 
Massime:  37445 
Atti decisi: ric. 188/2012

Massima n. 37445
Titolo
Assistenza - Norme della Regione Umbria - Edilizia residenziale sociale - Requisiti per beneficiare dei contributi per l'accesso all'abitazione - Ricorso del Governo - Ius superveniens che abroga le norme impugnate - Rinuncia al ricorso in mancanza di controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 34 della legge della Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui, rispettivamente, prevedono, tra i requisiti per beneficiare dei contributi per l'accesso all'abitazione, la residenza o l'attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni, anche non consecutivi, ovvero la residenza all'estero per i cittadini italiani che manifestano la volontà di rientrare in Italia entro un anno dalla domanda, e stabiliscono che, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale, occorre avere la residenza o l'attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni consecutivi e nel comune territorialmente competente da almeno tre anni consecutivi. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso (determinata dalla sopravvenuta modifica delle norme impugnate ad opera della legge regionale n. 12 del 2013) comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria  05/10/2012  n. 15  art. 24
legge della Regione Umbria  05/10/2012  n. 15  art. 34

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  25/07/1998  n. false  art. 9  co. 12
decreto legislativo  25/07/1998  n. false  art. 40  co. 6
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  art. 21  n. 1
direttiva CE  29/04/2004  n. false  art. 24
decreto legislativo  06/02/2007  n. false
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 270

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 24 e 34 della legge della Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-13 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 13 dicembre 2012 ed iscritto al n. 188 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 10-13 dicembre 2012, depositato il 13 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 9, comma 12, lettera c), e 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), all’articolo 21 numero 1) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed all’articolo 24 della direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE, recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE», recepita con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 24 e 34 della legge della Regione Umbria 5 ottobre 2012, n. 15, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 10 ottobre 2012, n. 44, i quali hanno, rispettivamente, sostituito gli articoli 20 e 29 della legge della Regione Umbria 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale);

che, ad avviso del ricorrente, gli artt. 20 e 29 della legge della Regione Umbria n. 23 del 2003, nei testi sostituiti dagli impugnati artt. 24 e 34, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono tra i requisiti per beneficiare dei contributi per l’accesso all’abitazione la «residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni, anche non consecutivi, ovvero [la] residenza all’estero per i cittadini italiani che manifestano la volontà di rientrare in Italia entro un anno dalla domanda» (art. 20, comma 1, lettera b) e stabiliscono che, ai fini dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale, occorre avere la «residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni consecutivi e nel comune territorialmente competente da almeno tre anni consecutivi» (art. 29, comma 1, lettera a), violerebbero l’art. 21, numero 1), del TFUE ed i principi di libertà di circolazione e di stabilimento;

che, inoltre, ponendosi in contrasto con l’art. 9, comma 12, lettera c), del d.lgs. n. 286 del 1998, discriminerebbero i soggiornanti di lungo periodo, e, violando l’art. 40, comma 6, di detto decreto legislativo realizzerebbero una discriminazione «a danno dei cittadini comunitari»;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 20, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 23 del 2003, nel testo sostituito dal censurato art. 24, nella parte in cui prevede, quale requisito alternativo per beneficiare dei citati contributi, «la residenza all’estero per i cittadini italiani che manifestano la volontà di rientrare in Italia entro un anno dalla domanda» recherebbe altresì vulnus all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 della direttiva n. 2004/38/CE, perché realizzerebbe una discriminazione tra i cittadini italiani residenti all’estero (per i quali è più agevole soddisfare i requisiti stabiliti per ottenere il beneficio) ed i «cittadini migranti dell’Unione europea» ed i cittadini extracomunitari;

che, infine, le norme regionali impugnate, si porrebbero in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto stabiliscono un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi nessuna ragionevole correlazione tra il requisito della residenza protratta per il suindicato arco temporale e gli altri necessari per la fruizione di un contributo sociale che, per sua natura, non tollera distinzioni basate su «particolari tipologie di residenza», che possono pregiudicare proprio coloro i quali sono più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio;

che la Regione Umbria non si è costituita in giudizio;

che l’Avvocatura generale dello Stato, in data 23 settembre 2013, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con la corrispondente delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 20 settembre 2013, sulla scorta della relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sul rilievo che le norme impugnate sono state modificate dagli artt. 21 e 22 della legge della Regione Umbria 21 giugno 2013, n. 12 (Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali).

Considerato che la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del giudizio.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI