Ordinanza 267/2015 (ECLI:IT:COST:2015:267)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: LATTANZI
Camera di Consiglio del 21/10/2015;    Decisione  del 21/10/2015
Deposito del 17/12/2015;   Pubblicazione in G. U. 23/12/2015  n. 51
Norme impugnate: Art. 17, c. 4°, lett. c), del decreto legge 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 24/03/2012, n. 27.
Massime:  38672 
Massime:  38672 
Atti decisi: ric. 84/2012

Massima n. 38672
Titolo
Commercio - Disciplina della rete distributiva dei carburanti - Ricorso della Provincia di Trento - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 17, comma 4, lett. c), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27), avente ad oggetto la disciplina relativa alla rete distributiva dei carburanti. Infatti, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Sulla estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 203/2015 e 172/2015.

Atti oggetto del giudizio
decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 17  co. 4
legge  24/03/2012  n. 27

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 4
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  n. 3
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica  31/07/1978  n. false
decreto del Presidente della Repubblica  19/11/1987  n. false  art. 15
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 2


Pronuncia

ORDINANZA N. 267

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 25 maggio 2012, depositato in cancelleria il 29 maggio 2012 ed iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 maggio 2012 e depositato il successivo 29 maggio (reg. ric. n. 84 del 2012), la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, agli artt. 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all’art. 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

che l’art. 17, comma 4, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012, avente a oggetto la disciplina relativa alla rete distributiva dei carburanti, ha modificato e integrato il comma 4 dell’art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, aggiungendovi, in fine, il seguente periodo: «I comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili»;

che la normativa impugnata sarebbe ascrivibile alla materia del commercio, per la quale la Provincia vanta, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., potestà legislativa residuale;

che sarebbe illegittima una normativa statale che pretenda di disciplinare la materia, vietando direttamente ai Comuni di rilasciare «ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili»;

che infatti, ai sensi dell’art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. n. 670 del 1972), alla potestà legislativa si accompagna quella di allocazione delle funzioni amministrative e, poiché le funzioni relative agli impianti di distribuzione del carburante spettano alla Provincia, la norma impugnata ne avrebbe reso illegittimamente destinatari i Comuni;

che inoltre l’art. 17, comma 4, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012 si porrebbe in contrasto con l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, a mente del quale i vincoli derivanti dalla legislazione statale non operano in via diretta, ma determinano soltanto un obbligo di adeguamento della legislazione provinciale;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

che la norma impugnata, secondo l’Avvocatura, sarebbe espressiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.);

che la Provincia autonoma ha rinunciato al ricorso;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia.

Considerato che la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, agli artt. 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all’art. 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

che la Provincia autonoma ha rinunciato al ricorso, relativamente all’impugnativa dell’art. 17, comma 4, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, ha accettato la rinuncia;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 203 e n. 172 del 2015).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata sede la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI