Ordinanza 259/2015 (ECLI:IT:COST:2015:259)
Giudizio: GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: CAROSI
Camera di Consiglio del 18/11/2015;    Decisione  del 18/11/2015
Deposito del 03/12/2015;   Pubblicazione in G. U. 09/12/2015  n. 49
Norme impugnate: Decreto del Ministro dell'interno 20/06/2014.
Massime:  38661 
Massime:  38661 
Atti decisi: confl. enti 12/2014

Massima n. 38661
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2014 recante "Attribuzione ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e Sardegna del contributo pari a 75.706.718,47 euro a titolo di compensazione di minor gettito IMU, a decorrere dall'anno 2014 e di minori accantonamenti, per l'importo complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a favore dei comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano" - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia di Bolzano - Sopravvenuto accordo con il Governo in materia finanziaria - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo
È estinto, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il processo relativo al giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano avverso il decreto del Ministro dell'interno 20 giugno 2014 in ordine all'attribuzione ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e Sardegna del contributo pari a 75.706.718,47 euro a titolo di compensazione di minor gettito IMU, a decorrere dall'anno 2014 e di minori accantonamenti, per l'importo complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a favore dei Comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. La ricorrente Provincia autonoma di Bolzano, infatti, ha rinunciato al ricorso a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014 e detta rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Ministro dell'interno  20/06/2014

Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  n. 1
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75  bis
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 82
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 83
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 9
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10  bis
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 13
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 17
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 18
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 19
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 2
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 4
legge  23/12/2009  n. false  art. 2  co. 106
legge  23/12/2009  n. false  art. 2  co. 108
legge  05/05/2009  n. false  art. 27


Pronuncia

ORDINANZA N. 259

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dell’interno 20 giugno 2014 (Attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e Sardegna del contributo pari a 75.706.718,47 euro a titolo di compensazione di minor gettito IMU, a decorrere dall’anno 2014 e di minori accantonamenti, per l’importo complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a favore dei comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 25-28 agosto 2014, depositato in cancelleria il 9 settembre 2014 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra enti 2014.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.


Ritenuto che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso iscritto al reg. confl. enti n. 12 del 2014, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando il decreto del Ministro dell’interno 20 giugno 2014 (Attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e Sardegna del contributo pari a 75.706.718,47 euro a titolo di compensazione di minor gettito IMU, a decorrere dall’anno 2014 e di minori accantonamenti, per l’importo complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a favore dei comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano), in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, 16, 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), all’art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge finanziaria 2010), ed all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), nonché in riferimento ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile o, comunque, infondato.

Considerato che, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia autonoma di Bolzano ha rinunciato al ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe;

che detta rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI