Ordinanza 258/2013 (ECLI:IT:COST:2013:258)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SILVESTRI - Redattore: CASSESE
Camera di Consiglio del 09/10/2013;    Decisione  del 23/10/2013
Deposito del 31/10/2013;   Pubblicazione in G. U. 06/11/2013  n. 45
Norme impugnate: Delibera legislativa statutaria Regione Puglia, approvata in seconda lettura con deliberazione Consiglio regionale 11/05/2012, n. 86.
Massime:  37422 
Massime:  37422 
Atti decisi: ric. 99/2012

Massima n. 37422
Titolo
Regione (in genere) - Norme della Regione Puglia - Consiglio regionale - Riduzione dei consiglieri pugliesi da settanta a sessanta - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica della deliberazione statutaria che ha disposto la riduzione del numero dei consiglieri da settanta a cinquanta - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione della controparte - Estinzione del processo.

Testo

Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., e 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011 - dell'art. 1 della delibera statutaria della Regione Puglia 11 maggio 2012, n. 86, che riduce il numero dei consiglieri regionali pugliesi da settanta a sessanta. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso (successiva alla deliberazione statutaria n. 125 del 2012 che ha disposto la riduzione del numero dei consiglieri da sessanta a cinquanta) determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

- Sull'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente, v. le citate ordinanze nn. 302/2012, 283/2012, 282/2012 e 29/2012.

Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa statutaria Regione Puglia  11/05/2012
deliberazione consiglio Regione Puglia  11/05/2012  n. 86

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte
decreto legge  13/08/2011  n. false  art. 14  co. 1
legge  14/09/2011  n. false
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 258

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione Puglia, approvata in seconda lettura con deliberazione del Consiglio regionale dell’11 maggio 2012, n. 86 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 – Statuto della Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-22 giugno 2012, depositato in cancelleria il 26 giugno 2012 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 20-22 giugno 2012 e depositato il 26 giugno 2012 (ricorso n. 99 del 2012), il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Puglia dell’11 maggio 2012 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia), approvata dal Consiglio regionale, in prima lettura, con deliberazione n. 74 del 24 gennaio 2012 e confermata, in seconda lettura, con deliberazione n. 86 dell’11 maggio 2012, per violazione degli articoli 117, terzo comma, della Costituzione, e 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari);

che la delibera legislativa statutaria della Regione Puglia, composta da un unico articolo, riduce il numero dei consiglieri regionali pugliesi da settanta a sessanta;

che, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la modifica statutaria, pur prevedendo una riduzione del numero dei consiglieri, è in contrasto con l’art. 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, in base al quale il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, deve essere «uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti», e che la Regione Puglia, avendo, secondo le rilevazioni statistiche, 4.091.259 abitanti, dovrebbe rispettare un numero massimo di consiglieri pari a cinquanta;

che la Regione Puglia non si è costituita;

che in data 4 dicembre 2012 la Regione Puglia ha approvato, in seconda lettura, la deliberazione statutaria n. 125, con cui ha disposto la riduzione del numero dei consiglieri da settanta a cinquanta, conformemente all’art. 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 138 del 2011;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 26 febbraio 2013, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Puglia dell’11 maggio 2012 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia), approvata dal Consiglio regionale, in prima lettura, con deliberazione n. 74 del 24 gennaio 2012 e confermata, in seconda lettura, con deliberazione n. 86 dell’11 maggio 2012, per violazione degli articoli 117, terzo comma, della Costituzione, e 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari);

che la Regione Puglia non si è costituita;

che, successivamente, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 302, 283, 282 e 29 del 2012).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI