Ordinanza 255/2015 (ECLI:IT:COST:2015:255)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: CAROSI
Udienza Pubblica del 04/11/2015;    Decisione  del 04/11/2015
Deposito del 03/12/2015;   Pubblicazione in G. U. 09/12/2015  n. 49
Norme impugnate: Art. 1, c. 521°, 711°, 712°, 723°, 725°, 727° e 729°, della legge 27/12/2013, n. 147.
Massime:  38656  38657 
Massime:  38656  38657 
Atti decisi: ric. 7, 11 e 14/2014

Massima n. 38656 Massima successiva
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2014 - Ricorsi delle Province di Trento e di Bolzano - Sopravvenuto accordo con il Governo in materia di finanza pubblica - Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte - Estinzione dei processi.

Testo
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento a plurimi parametri statutari - dell'art. 1, commi 521, 711, 712, 723, 725, 727 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014). Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso (successiva all'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014) comporta, in quanto accettata dalla controparte costituita, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 521
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 711
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 712
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 723
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 725
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 727
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 729

Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75  bis
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 9
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10  bis
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 16
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 17
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 18
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 19
legge  23/12/2009  n. false  art. 2  co. 106
legge  23/12/2009  n. false  art. 2  co. 108

Massima n. 38657 Massima precedente
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2014 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Sopravvenuto accordo con il Governo in materia di finanza pubblica - Rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte - Cessazione della materia del contendere.

Testo

E' cessata la materia del contendere in ordine al ricorso promosso, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta avverso l'art. 1, commi 521, 711, 712, 723, 725, 727 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014). Infatti, la rinuncia al ricorso (successiva all'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 21 luglio 2015 ed espressamente prevista tra gli obblighi della Regione) comporta la cessazione della materia del contendere, pur se non accettata dall'ente resistente (che peraltro ha chiesto un rinvio dell'udienza al fine di consentire la formalizzazione dell'accettazione della rinuncia all'impugnazione), ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa.

Sulla cessazione della materia del contendere in caso di mancata (o non ancora intervenuta) accettazione della rinuncia al ricorso da parte dell'ente resistente, v. le citate sentenze nn. 75/2015, 46/2015, 310/2011, 199/2010 e 179/2010.
Atti oggetto del giudizio
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 521
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 711
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 712
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 723
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 725
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 727
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 729

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 5
Costituzione  art. 120
statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1
statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1
statuto regione Valle d'Aosta  art. 3  co. 1
statuto regione Valle d'Aosta  art. 12
statuto regione Valle d'Aosta  art. 50

Altri parametri e norme interposte
legge  26/11/1981  n. false  art. 2
legge  26/11/1981  n. false  art. 3
legge  26/11/1981  n. false  art. 4
legge  26/11/1981  n. false  art. 5
legge  26/11/1981  n. false  art. 6
legge  26/11/1981  n. false  art. 7


Pronuncia

ORDINANZA N. 255

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 521, 711, 712, 723, 725, 727 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, notificati il 24 febbraio, il 24 febbraio-4 marzo e il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 4 e il 5 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 7, 11 e 14 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 7, n. 11 e n. 14 del 2014, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 1, commi 521, 711, 712, 723, 725, 727 e 729, lettera h), secondo periodo (recte: lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014);

che in particolare la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 3, 5 e 120 della Costituzione, agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12 e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), ed in particolare degli articoli da 2 a 7;

che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all’art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nonché in riferimento ai principi dell’accordo, di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale;

che con riguardo a tutti i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate;

che successivamente, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi;

che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che, in seguito ad accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 21 luglio 2015 anche la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha rinunciato all’impugnativa.

Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto le medesime norme, censurate in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti;

che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata per le due Province autonome di Trento e di Bolzano rinuncia da parte delle ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo;

che l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto un rinvio dell’udienza al fine di consentire la formalizzazione dell’accettazione della rinuncia al ricorso della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

che il Collegio ha ritenuto di non concedere tale rinvio;

che, in relazione alla rinuncia della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, non ancora accettata dal Governo, deve rilevarsi come in base alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 75 del 2015, n. 46 del 2015, n. 310 del 2011, n. 199 e n. 179 del 2010) la dichiarazione di rinuncia, pur non accettata dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa;

che nel caso di specie la rinuncia al ricorso fa seguito ad un accordo siglato con il Governo ed era espressamente prevista tra gli obblighi della Regione.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara estinti i processi in relazione ai ricorsi promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI