Ordinanza 246/2014 (ECLI:IT:COST:2014:246)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: TESAURO - Redattore: LATTANZI
Camera di Consiglio del 24/09/2014;    Decisione  del 22/10/2014
Deposito del 28/10/2014;   Pubblicazione in G. U. 05/11/2014  n. 46
Norme impugnate: Art. 6, c. 2°, della legge della Regione Toscana 02/08/2013, n. 46.
Massime:  38152 
Massime:  38152 
Atti decisi: ric. 92/2013

Massima n. 38152
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Toscana - Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - Corresponsione di un gettone di presenza ai componenti - Ricorso del Governo - Ius superveniens sostitutivo della disposizione impugnata - Rinuncia al ricorso in assenza di controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46, che «attribuisce ai componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione un gettone di presenza di trecento euro lordi a seduta, fino ad un massimo di quattro sedute al mese. Questo gettone non spetta al garante previsto dall'art. 19 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, ove componente dell'Autorità». Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso (motivata dalla circostanza che l'art. 3 della sopravvenuta legge della Regione Toscana 19 febbraio 2014, n. 9 ha modificato la norma censurata) determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

- Sull'estinzione del processo ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v. ex plurimis, le citate ordinanze n. 103/2014 e n. 34/2014.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana  02/08/2013  n. 46  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte
decreto legge  31/05/2010  n. false  art. 6  co. 2
legge  30/07/2010  n. false


Pronuncia

ORDINANZA N. 246

ANNO 2014


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuseppe TESAURO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-8 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 10 ottobre 2013 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2013.

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.


Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 3 ottobre 2013, ricevuto il successivo 8 ottobre e depositato il 10 ottobre 2013 (reg. ric. n. 92 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;

che la disposizione impugnata attribuisce ai componenti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione un gettone di presenza di trecento euro lordi a seduta, fino ad un massimo di quattro sedute al mese. Questo gettone non spetta al garante previsto dall’art. 19 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ove componente dell’Autorità;

che il ricorrente reputa la norma censurata in contrasto con l’art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che enuncia il principio di gratuità quanto alla partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, e aggiunge che, qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l’importo di trenta euro a seduta giornaliera;

che l’Avvocatura, richiamando le sentenze di questa Corte n. 218 del 2013 e n. 211 del 2012, afferma che l’art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, enuncia un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica;

che, conseguentemente, il legislatore regionale avrebbe violato l’art. 117, terzo comma, della Costituzione;

che, nelle more del giudizio, è sopraggiunta la legge della Regione Toscana 19 febbraio 2014, n. 9 (Disposizioni in materia dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 – Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), il cui art. 3 ha sostituito la disposizione impugnata;

che, in particolare, si è stabilito che i componenti dell’Autorità ricevano un gettone di presenza di trenta euro lordi per seduta collegiale, anche in videoconferenza;

che, a seguito di tale modifica normativa, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2014, ha rinunciato al ricorso.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;

che la Regione Toscana non si è costituita;

che, nelle more del giudizio, l’art. 3 della legge della Regione Toscana 19 febbraio 2014, n. 9 (Disposizioni in materia dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 – Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) ha modificato la disposizione impugnata, e che, a seguito di ciò, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 103 e n. 34 del 2014).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014.

F.to:

Giuseppe TESAURO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI