REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), promossi dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, notificati il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 5 marzo 2014 ed iscritti ai nn. 14 e 15 del registro ricorsi 2014.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con i due ricorsi in epigrafe la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno impugnato, tra l’altro, l’art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), denunciandone il contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché con gli artt. 4, numeri 1), 2), 3) e 8), 8, numero 1), 16, 67, 68, 79, 87, 88 e 108 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o non fondati;
che, successivamente, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 27 e 28 gennaio 2015, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso;
che le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri con atti depositati in cancelleria in data 21 aprile 2015.
Considerato che i ricorsi, aventi ad oggetto la medesima disposizione, vanno riuniti;
che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte della Provincia autonoma e della Regione ricorrenti e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI