Ordinanza 238/2016 (ECLI:IT:COST:2016:238)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GROSSI - Redattore: AMATO
Udienza Pubblica del 18/10/2016;    Decisione  del 18/10/2016
Deposito del 10/11/2016;   Pubblicazione in G. U. 16/11/2016  n. 46
Norme impugnate: Art. 2, c. 1°, lett. c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria del 03/06/2014, n. 393.
Massime:  39086 
Massime:  39086 
Atti decisi: ric. 54/2014

Massima n. 39086
Titolo
Consiglio regionale - Norme statutarie della Regione Calabria - Temporaneo affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale nominato assessore - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria 3 giugno 2014, n. 393, aggiuntivo del comma 4-ter all'art. 35 dello statuto della Regione Calabria, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 67 e 122, primo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della norma oggetto di censura, medio tempore inapplicata).


La rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa statutaria regione Calabria  03/06/2014  n. 393  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 67
Costituzione  art. 122  co. 1

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 238

ANNO 2016


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria del 3 giugno 2014, n. 393, recante «Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^ deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 123 della Costituzione − Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato in data 8 - 11 luglio 2014, depositato in cancelleria il 15 luglio 2014 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Calabria.


Ritenuto che con ricorso spedito per la notificazione l’8 luglio 2014, pervenuto in data 11 luglio 2014 e depositato il successivo 15 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria del 3 giugno 2014, n. 393, recante «Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^ deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 123 della Costituzione − Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)», in riferimento agli artt. 67 e 122, primo comma, della Costituzione;

che la disposizione impugnata, introducendo il comma 4-ter all’art. 35 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), prevede che la sospensione dall’incarico del consigliere regionale nominato assessore comporti il temporaneo affidamento della supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale previsione violerebbe l’art. 122, comma 1, Cost., poiché inciderebbe sulla materia elettorale, rispetto alla quale non residuano margini di determinazione per l’autonomia statutaria regionale;

che viene, inoltre, denunciata la violazione dell’art. 67 Cost., per violazione del divieto di mandato imperativo, in quanto il meccanismo di supplenza che affida temporaneamente l’esercizio delle funzioni del consigliere-assessore al primo dei candidati non eletti della stessa lista determinerebbe la revocabilità del consigliere supplente da parte del supplito, ove questo cessi dalle funzioni di assessore;

che con atto depositato l’8 agosto 2014 si è costituita nel giudizio la Regione Calabria, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

che la parte resistente evidenzia che in data 10 settembre 2014, trascorsi tre mesi senza che fosse stata presentata domanda di referendum confermativo, il Presidente f.f. della Giunta regionale ha promulgato la legge 10 settembre 2014, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 − Statuto della Regione Calabria) e che, in data 15 ottobre 2014, il Presidente f.f. della Giunta regionale ha adottato un atto di annullamento parziale dell’atto di promulgazione della legge di revisione statutaria n. 18 del 10 settembre 2014, limitatamente alla lettera c) dell’art. 2, comma 1;

che, peraltro, la disposizione impugnata è stata abrogata dall’art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Calabria 6 luglio 2015, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 − Statuto della Regione Calabria);

che il 28 settembre 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 settembre 2016, con la motivazione che detta sopravvenienza normativa e la produzione, da parte della Regione Calabria, di documentazione comprovante la mancata applicazione medio tempore delle disposizioni impugnate avevano fatto venire meno le ragioni dell’impugnazione;

che, con atto depositato all’udienza pubblica del 18 ottobre 2016, la Regione Calabria ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso, come deliberato dalla Giunta regionale il 13 ottobre 2016.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria del 3 giugno 2014, n. 393, recante «Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^ deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 123 della Costituzione − Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)», in riferimento agli artt. 67 e 122, primo comma, della Costituzione;

che, previa delibera del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2016, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;

che la Regione Calabria ha accettato tale rinuncia;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA