Ordinanza 233/2014 (ECLI:IT:COST:2014:233)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: TESAURO - Redattore: AMATO
Camera di Consiglio del 24/09/2014;    Decisione  del 24/09/2014
Deposito del 10/10/2014;   Pubblicazione in G. U. 15/10/2014  n. 43
Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, lett. e), e 4, c. 1°, lett. e), della legge della Regione Calabria 06/06/2014, n. 8.
Massime:  38125 
Massime:  38125 
Atti decisi: ric. 59/2014

Massima n. 38125
Titolo
Elezioni - Norme della Regione Calabria - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Istanza di sospensione dell'efficacia delle norme impugnate - Ricorso del Governo - Sopravvenuto atto di rinuncia all'istanza di sospensione - Dichiarazione di non luogo a provvedere in ordine alla medesima.

Testo
Non vi è luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia degli artt. 1, comma 1, lett. e), e 4, comma 1, lett. e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 Cost. Infatti, anteriormente alla discussione in camera di consiglio, è entrata in vigore la legge regionale n. 19 del 2014, la quale ha novellato numerose disposizioni della legge elettorale regionale, comprese quelle censurate, con il dichiarato fine di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali; ed il ricorrente ha depositato atto di rinuncia all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria  06/06/2014  n. 8  art. 1  co. 1
legge della Regione Calabria  06/06/2014  n. 8  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 48  co. 2
Costituzione  art. 51
Costituzione  art. 117  co. 3
Costituzione  art. 122


Pronuncia

ORDINANZA N. 233

ANNO 2014


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuseppe TESAURO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di sospensione proposta nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 − Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-12 agosto 2014, depositato in cancelleria il 14 agosto 2014 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 agosto 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 − Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale);

che, unitamente al ricorso, la Presidenza del Consiglio ha avanzato istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate, ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dell’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, con decreto dell’8 settembre 2014, il Presidente di questa Corte ha fissato la discussione sull’istanza di sospensione nella camera di consiglio del 24 settembre 2014;

che nessuno si è costituito nell’ambito della presente fase cautelare del giudizio.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 − Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione;

che il 13 settembre 2014 è entrata in vigore la legge regionale 12 settembre 2014, n. 19 (Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 − Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), la quale ha novellato numerose disposizioni della legge elettorale regionale, comprese quelle censurate, con il dichiarato fine di «dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali»;

che il 17 settembre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia all’istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate;

che, pertanto, non vi è luogo a provvedere in ordine all’istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non luogo a provvedere in ordine all’istanza di sospensione dell’efficacia dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 − Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente al ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2014.

F.to:

Giuseppe TESAURO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI