Ordinanza 224/2015 (ECLI:IT:COST:2015:224)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: CORAGGIO
Camera di Consiglio del 07/10/2015;    Decisione  del 07/10/2015
Deposito del 05/11/2015;   Pubblicazione in G. U. 11/11/2015  n. 45
Norme impugnate: Art. 8, c. 2°, lett. d) ed e), del decreto legge 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 11/08/2014, n. 116.
Massime:  38593 
Massime:  38593 
Atti decisi: ric. 79 e 83/2014

Massima n. 38593
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi delle Province di Trento e di Bolzano - Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

E' estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 8, comma 2, lett. d) ed e), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116. Infatti, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio
decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 8  co. 2
decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 8  co. 2
legge  11/08/2014  n. 116

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 81
Costituzione  art. 117
Costituzione  art. 118
Costituzione  art. 119
Costituzione  art. 120
Costituzione  art. 136
legge costituzionale  18/10/2001  n. 3  art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75  bis
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 82
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 83
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 84
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107


Pronuncia

ORDINANZA N. 224

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con ricorsi notificati rispettivamente il 15-23 ottobre ed il 20 ottobre 2014, depositati in cancelleria il 21 ed il 27 ottobre 2014 ed iscritti ai nn. 79 e 83 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.


Ritenuto che con i due ricorsi in epigrafe la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l’art. 8, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, denunciandone il contrasto con gli artt. 81, 117, 118, 119 e 120 – gli ultimi quattro in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – e 136 della Costituzione, nonché con gli artt. 8, 9, 16, 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o non fondati;

che, successivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento, con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 20 e 27 gennaio 2015, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso;

che le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri con atti depositati in cancelleria in data 9 aprile 2015.

Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, aventi ad oggetto le medesime disposizioni, vanno riuniti;

che per essi vi è stata rinuncia da parte delle Province autonome ricorrenti e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI