Ordinanza 214/2015 (ECLI:IT:COST:2015:214)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: AMATO
Camera di Consiglio del 07/10/2015;    Decisione  del 07/10/2015
Deposito del 29/10/2015;   Pubblicazione in G. U. 04/11/2015  n. 44
Norme impugnate: Art. 53, c. 1°, del decreto legge 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 11/08/2014, n. 114.
Massime:  38579 
Massime:  38579 
Atti decisi: ric. 78 e 82/2014

Massima n. 38579
Titolo
Imposte e tasse - Ricorsi delle Province di Trento e di Bolzano - Accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014 e attuato con la legge n. 190 del 2014 - Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte costituita - Estinzione dei processi.

Testo
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, che destina allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato. Infatti, le rinunce ai ricorsi dei ricorrenti, in seguito all'Accordo in materia di finanza pubblica stipulato con il Governo il 15 ottobre 2014 e attuato con la legge n. 190 del 2014, accettate dalla controparte costituita determinano, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 81
Costituzione  art. 117
Costituzione  art. 118
Costituzione  art. 119
Costituzione  art. 120
Costituzione  art. 136
legge costituzionale  18/10/2001  n. 3  art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75  bis
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 82
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 83
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 84
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107
statuto regione Trentino Alto Adige  Titolo VI

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 9
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10  bis
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 13
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 17
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 18
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 19
legge  23/12/2009  n. false  art. 2  co. 106
legge  23/12/2009  n. false  art. 2  co. 108


Pronuncia

ORDINANZA N. 214

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con ricorsi notificati il 15-27 ottobre 2014 ed il 17 ottobre 2014, depositati in cancelleria il 21 ed il 27 ottobre 2014 ed iscritti ai nn. 78 e 82 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato.


Ritenuto che, con ricorso notificato con il mezzo della posta il 15-27 ottobre 2014 e depositato il 21 ottobre (reg. ric. n. 78 del 2014), la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 53, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, per violazione del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in particolare degli artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; nonché degli artt. 8, 9, 16, 103, 104 e 107 del medesimo statuto; degli artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); degli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché degli artt. 81 e 136 della Costituzione; dell’art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010); dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza;

che, ai sensi della disposizione impugnata, «Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l’anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l’anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l’anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’aumento del contributo unificato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: “euro 37” sono sostituite dalle seguenti: “euro 43”; b) all’articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: “euro 85” sono sostituite dalle seguenti: “euro 98”; c) all’articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: “euro 206” sono sostituite dalle seguenti: “euro 237”; d) all’articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: “euro 450” sono sostituite dalle seguenti: “euro 518”; e) all’articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: “euro 660” sono sostituite dalle seguenti: “euro 759”; f) all’articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: “euro 1.056” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.214”; g) all’articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: “euro 1.466” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.686”; h) all’articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168”; i) all’articolo 13, comma 5, le parole: “euro 740” sono sostituite dalle seguenti: “euro 851”.»;

che, ad avviso della ricorrente, tale disposizione non soddisferebbe le condizioni richieste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione per la riserva all’erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall’istituzione di nuovi tributi;

che, in particolare, per la parte in cui essa dispone la riserva «a decorrere dall’anno 2015», difetterebbe il requisito della delimitazione temporale e della distinta contabilizzazione del gettito nel bilancio statale e, quindi, della sua precisa quantificazione; per la parte in cui determina la riserva per l’anno 2014, si configurerebbe come una misura strutturale, violando il requisito della destinazione per legge alla copertura «di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province»;

che, inoltre, il maggior gettito non sarebbe destinato al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; né le minori entrate corrisponderebbero a spese, ma ad oneri di carattere continuativo;

che la disposizione impugnata non sarebbe neppure rispettosa dei meccanismi paritetici contemplati dallo statuto e dalle norme di attuazione ai fini del concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica; essa, infatti, modificherebbe il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la Provincia autonoma, in violazione del procedimento collaborativo statutariamente previsto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio con atto depositato il 25 novembre 2014, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità delle censure della ricorrente per la mancanza di una prova diretta e concreta del danno lamentato; nonché per la carenza di lesività della norma impugnata, in quanto la riserva sarebbe limitata al solo maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato e non pregiudicherebbe l’entità delle compartecipazioni ai tributi erariali garantite dallo statuto;

che nel merito, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la disposizione censurata sarebbe finalizzata a garantire risorse idonee per l’efficienza del sistema giudiziario e dunque sarebbe espressione della competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario» e «perequazione delle risorse finanziarie», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; essa, inoltre, soddisferebbe i requisiti della novità del tributo e della destinazione alla copertura di nuove specifiche spese;

che, con ricorso notificato il 17 ottobre 2014 e depositato il successivo 27 ottobre (reg. ric. n. 82 del 2014), la Provincia autonoma di Trento ha impugnato il medesimo art. 53, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, per violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché degli artt. 9, 10 e 10-bis, del d.lgs. n. 268 del 1992;

che, secondo la Provincia ricorrente, la disposizione censurata non prevederebbe una limitazione temporale né del maggior gettito, né della riserva di esso al bilancio statale e non prevederebbe neppure la separata contabilizzazione;

che, inoltre, il maggior gettito non sarebbe destinato a coprire spese, ma minori entrate e dunque la riserva avrebbe sostanzialmente uno scopo di riequilibrio della finanza pubblica, non contemplato dall’art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992; tali minori entrate, peraltro, sarebbero anche continuative;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio con atto depositato il 26 novembre 2014, deducendo l’infondatezza del ricorso, in quanto sussisterebbero tutti i presupposti per la riserva allo Stato della nuova entrata derivante dall’incremento del contributo unificato.

Considerato che con due distinti ricorsi, depositati il 21 e il 27 ottobre 2014 e iscritti rispettivamente al n. 78 e al n. 82 del registro ricorsi 2014, le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno impugnato l’art. 53, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;

che la disposizione impugnata destina allo Stato le maggiori entrate derivanti dall’aumento del contributo unificato di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A);

che entrambe le ricorrenti lamentano, in sostanza, l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di attuazione ai fini della riserva all’erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall’istituzione di nuovi tributi;

che i due giudizi, aventi ad oggetto la medesima disposizione statale, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;

che con atto depositato il 27 gennaio 2015, la Provincia autonoma di Trento ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa, in seguito all’Accordo in materia di finanza pubblica stipulato con il Governo il 15 ottobre 2014 e attuato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015);

che con atto depositato il 23 marzo 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia al ricorso;

che con atto depositato il 3 marzo 2015, la Provincia autonoma di Bolzano ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa;

che anche tale rinuncia è stata accettata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 9 aprile 2015;

che all’avvenuta accettazione della rinuncia al ricorso consegue l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo cui «la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo».


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’estinzione dei processi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI