Ordinanza 208/2013 (ECLI:IT:COST:2013:208)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GALLO - Redattore: MATTARELLA
Camera di Consiglio del 03/07/2013;    Decisione  del 03/07/2013
Deposito del 18/07/2013;   Pubblicazione in G. U. 24/07/2013  n. 30
Norme impugnate: Art. 12, c. 5°, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 31/07/2012, n. 23.
Massime:  37252 
Massime:  37252 
Atti decisi: ric. 173/2012

Massima n. 37252
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche - Previsione che il deposito del certificato di collaudo statico tiene conto anche della produzione del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto dall'art. 62 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "protezione civile" - Rinuncia al ricorso in mancanza di controparte costituita - Estinzione del giudizio.

Testo
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevede che il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche della produzione del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 62 del d.P.R. n. 380 del 2001. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso (determinata dalla sopravvenuta abrogazione della censurata disposizione ad opera della legge regionale n. 6 del 2013) comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  31/07/2012  n. 23  art. 12  co. 5

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 208

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-29 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 29 ottobre 2012 ed iscritto al n. 173 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella.


Ritenuto che con ricorso del 22 ottobre 2012, spedito per la notifica il successivo 25 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 12, comma 5, della legge della Regione Valle D’Aosta 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);

che la disposizione censurata prevede che «Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche della produzione del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto all’articolo 62 del d.P.R. 380/2001»;

che secondo la parte ricorrente tale disposizione sarebbe in contrasto con il principio fondamentale in materia di protezione civile di cui all’art. 62 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), in base al quale per gli edifici costruiti in cemento armato è richiesto un certificato rilasciato dall’ufficio tecnico della Regione che accerti la rispondenza dell’opera eseguita rispetto alle norme in materia di costruzione in zone sismiche;

che la Regione Valle D’Aosta non si è costituita in giudizio;

che, con successivo atto del 16 maggio 2013, spedito per la notifica il 17 maggio seguente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rilevando che, con legge della Regione Valle D’Aosta 8 marzo 2013, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta, alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 – Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazioni, e alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 – Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche), la censurata disposizione è stata abrogata;

che la parte ricorrente ha quindi chiesto alla Corte costituzionale di pronunciare i conseguenti provvedimenti.

Considerato che la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del giudizio.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI