Ordinanza 203/2015 (ECLI:IT:COST:2015:203)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: CAROSI
Camera di Consiglio del 23/09/2015;    Decisione  del 23/09/2015
Deposito del 15/10/2015;   Pubblicazione in G. U. 21/10/2015  n. 42
Norme impugnate: Art. 1, c. 8°, del decreto legge 30/11/2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 29/01/2014, n. 5.
Massime:  38566 
Massime:  38566 
Atti decisi: ric. 28 e 29/2014

Massima n. 38566
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni statali in materia di IMU - Ricorsi delle Province di Trento e Bolzano - Sottoscrizione dell'accordo con il Governo in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014 - Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

E' estinto il processo relativo alla questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del d.l. 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 5 del 2014, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari. Infatti, le rinunce ai ricorsi, a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, accettate dalla parti resistenti determinano, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio
decreto-legge  30/11/2013  n. 133  art. 1  co. 8
legge  29/01/2014  n. 5

Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 82
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 83
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 9
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10  bis
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 17
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 18
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 19
legge  23/12/2009  n. false  art. 2  co. 106
legge  23/12/2009  n. false  art. 2  co. 108


Pronuncia

ORDINANZA N. 203

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con ricorsi notificati il 26 marzo-7 aprile 2014 ed il 31 marzo 2014, rispettivamente depositati in cancelleria il 3 ed il 7 aprile 2014 ed iscritti al n. 28 e al n. 29 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.


Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 28 e n. 29 del 2014, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l’art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5;

che, in particolare, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed all’art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nonché in riferimento ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione;

che la Provincia autonoma di Trento ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 75, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992, nonché in riferimento al principio di ragionevolezza;

che con riguardo ad entrambi i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alla norma impugnata sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate;

che successivamente, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno rinunciato all’impugnazione dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 133 del 2013;

che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto la medesima disposizione, censurata in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti;

che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte delle Province autonome ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2015.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA