Ordinanza 199/2015 (ECLI:IT:COST:2015:199)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: GROSSI
Camera di Consiglio del 23/09/2015;    Decisione  del 23/09/2015
Deposito del 09/10/2015;   Pubblicazione in G. U. 14/10/2015  n. 41
Norme impugnate: Artt. 1, 3, c. 1°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9°, e 4 della legge della Regione Abruzzo 04/01/2014, n. 6.
Massime:  38560 
Massime:  38560 
Atti decisi: ric. 25/2014

Massima n. 38560
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Ricorso del Governo - Ius superveniens abrogativo dell'intera legge regionale impugnata - Atto di rinuncia del ricorrente in carenza di costituzione della parte convenuta - Estinzione del processo.

Testo

E' estinto il processo degli artt. 1, 3, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, e 4 della legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6 recante «Modifica alle leggi regionali 8 febbraio 2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005, n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost. Nelle more del giudizio, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale n. 38 del 2014 che all'art. 1, comma 1, ha espressamente abrogato tutta la legge regionale impugnata. Pertanto, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

- Per l'affermazione che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 134/2015 e 9/2015.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo  04/01/2014  n. 6  art. 1
legge della Regione Abruzzo  04/01/2014  n. 6  art. 3  co. 1
legge della Regione Abruzzo  04/01/2014  n. 6  art. 3  co. 5
legge della Regione Abruzzo  04/01/2014  n. 6  art. 3  co. 6
legge della Regione Abruzzo  04/01/2014  n. 6  art. 3  co. 7
legge della Regione Abruzzo  04/01/2014  n. 6  art. 3  co. 8
legge della Regione Abruzzo  04/01/2014  n. 6  art. 3  co. 9
legge della Regione Abruzzo  04/01/2014  n. 6  art. 4

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3
Costituzione  art. 120


Pronuncia

ORDINANZA N. 199

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, e 4 della legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6 recante «Modifica alle leggi regionali 8 febbraio 2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005, n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-12 marzo 2014, depositato in cancelleria il 18 marzo 2014 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.


Ritenuto che, con ricorso notificato l’11-12 marzo 2014 e depositato il successivo 18 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, 3, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, e 4 della legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6, recante «Modifica alle leggi regionali 8 febbraio 2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005, n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

che la difesa dello Stato sottolinea che la Regione convenuta – non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, stipulato il 6 marzo 2007 con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, e finalizzato a ristabilire l’equilibrio economico e finanziario della Regione nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza – è stata commissariata dal Consiglio dei ministri nel settembre del 2008, con successiva nomina del commissario ad acta nella persona del Presidente della Regione, il quale ha approvato, nel tempo, i relativi Programmi operativi;

che, ciò premesso, il ricorrente censura, innanzitutto l’art. 1 che, al comma 1, lettere a) e b), reca le «finalità» della legge, dirette a rendere gratuita per l’utenza la fornitura di pile monouso o ricaricabili per gli impianti cocleari, nonché la fornitura di parti di ricambio e di pile monouso o ricaricabili per le protesi a processore impiantabili nell’orecchio medio, ed il successivo art. 3, che, ai commi l e 5, dispone che i livelli essenziali delle prestazioni attinenti alla manutenzione, riparazione o sostituzione di parti della componente esterna dell’impianto cocleare (stabiliti dall’art. 6 del d.P.C.m. 5 marzo 2007, recante «Modifica del d.P.C.m. 29 novembre 2001, recante: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza») siano integrati dagli ulteriori interventi specificamente indicati nei suddetti commi;

che, poiché detti interventi esorbitano dalle prestazioni previste dal richiamato decreto, per il Governo dette norme confliggono con il principio, enunciato da questa Corte, con la sentenza n. 104 del 2013, secondo il quale «l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare [si pongono] in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro»;

che dette norme quindi violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per lesione del «principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica» (stabilito dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2010», art. 2, commi 80 e 95, ai sensi del quale ultimo «Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro»); e violano l’art. 120, secondo comma, Cost., in quanto interferiscono con le attribuzioni del commissario quale organo del Governo;

che il ricorrente impugna, inoltre, l’art. 1, comma 1, lettere c) e d), che prevede la maggiorazione delle tariffe dovute alle strutture sanitarie per le procedure di impianto cocleare e per le procedure di protesi a processore impiantabile nell’orecchio medio, i cui importi sono originariamente stabiliti rispettivamente dal DRG 49 e dal DRG 55 (DRG sta per Diagnosis Related Group, Raggruppamenti omogenei di diagnosi, sistema che permette di classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale in gruppi omogenei per assorbimento di risorse impegnate, onde quantificare economicamente tale assorbimento e quindi remunerare ciascun episodio di ricovero); nonché l’art. 3, commi 6 e 7, che definisce gli importi delle tariffe relative alle procedure di impianto cocleare e alle procedure di impianto di apparecchio acustico elettromagnetico, maggiorandole rispetto a quelle stabilite a livello statale dai DRG 49 e 55;

che l’Avvocatura generale rileva che le predette disposizioni, stabilendo un incremento di spesa nel settore sanitario, sono incompatibili con la posizione della Regione, soggetta al Piano di rientro, e con l’impegno, sancito nel piano stesso, di risanare il disavanzo finanziario, come sancito dal principio di coordinamento della finanza pubblica enunciato dall’art. 15, commi 15 e 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 (ribadito dall’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 18 ottobre 2012, recante «Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale»); deduce che le norme stesse sono altresì lesive del principio più generale contenuto nell’art. 2, commi 80 e 95, della già richiamata legge n. 191 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.;

che, per lesione degli stessi parametri (sulla base di identiche motivazioni) vengono inoltre impugnati l’art. 1, comma 1, che, alle lettere e) ed f), stabilisce l’erogazione di fondi per il buon funzionamento del Centro regionale di audiologia e per gli impianti cocleari e il riconoscimento di quest’ultimo come centro di riferimento regionale, e l’art. 3, che, ai commi 8 e 9, dispone la sovvenzione di 150.000,00 euro per il Centro regionale di audiologia e per gli impianti cocleari di Pescara e il riconoscimento del Centro stesso come Centro di riferimento regionale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, censura infine l’art. 4 della stessa legge regionale, che (come integrato dall’Allegato A) disciplina la formazione ed i percorsi formativi di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, specificandone la relativa durata, i requisiti necessari per l’accesso a detti percorsi, i requisiti delle strutture pubbliche e private necessari per ottenere l’autorizzazione ad effettuare i corsi e le modalità di valutazione finale;

che l’Avvocatura generale rileva che la specifica finalità di abilitazione all’esercizio della professione e l’individuazione dei requisiti necessari per la relativa frequenza e delle modalità di valutazione finale escludono che la norma in esame sia riconducibile alla materia residuale della «formazione professionale» (come definita dalle sentenze di questa Corte n. 175, n. 51 e n. 50 del 2005), dimostrando viceversa come essa si ascriva nella materia concorrente delle «professioni» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., giacché essa disciplina una specifica figura professionale sociosanitaria, regolandone le modalità di accesso e così incidendo sul relativo ordinamento didattico;

che dunque (come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte) le Regioni possono sì legiferare in materia, ma nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dallo Stato, cui spetta l’individuazione di nuove figure professionali, dei loro contenuti, dei titoli per accedervi e dei relativi ordinamenti didattici; e ciò, a maggior ragione nel settore sanitario, dove la materia delle «professioni» si intreccia inevitabilmente con quella della «tutela della salute», anch’essa rientrante nell’ambito della potestà legislativa concorrente;

che, poiché dunque, con specifico riferimento alle suddette figure del massaggiatore e del capo bagnino negli stabilimenti idroterapici, i relativi ordinamenti professionali non possono considerarsi definiti, stante l’assenza dei provvedimenti statali di disciplina dei rispettivi ordinamenti didattici, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 117, terzo, comma, Cost. non potendosi ritenere ammissibile la regolamentazione differenziata, da parte delle Regioni, di una figura professionale che sostanzialmente non è stata individuata;

che, ad ulteriore dimostrazione di come, nel settore sanitario, le esigenze di unitarietà nella disciplina delle professioni assumano carattere di particolare importanza, la difesa dello Stato richiama anche la legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali), che prevede, ai fini della definizione di nuove figure professionali, nell’ambito delle aree professionali sanitarie già individuate a livello statale, una procedura molto complessa che implica anche il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e il necessario parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità;

che, dopo la proposizione del ricorso la Regione Abruzzo – non costituita nel giudizio in via principale – ha emanato la legge regionale 10 novembre 2014, n. 38 (Abrogazione della legge regionale n. 6 del 4 gennaio 2014, recante “Modifica alle leggi regionali 8 febbraio 2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005, n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005, n. 33 − Iniziative a favore del centro regionale di audiologia − e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”), che, all’art. 1, comma 1, ha espressamente abrogato tutta la legge regionale n. 6 del 2014;

che, a seguito di tale sopravvenienza normativa, il Presidente del Consiglio dei ministri, conformemente alla delibera del Governo dell’8 maggio 2015, «tenuto conto che sono venute meno le motivazioni del ricorso», ha depositato in data 8 giugno 2015 atto di rinuncia all’impugnativa, notificato alla Regione il 22 maggio 2015.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione convenuta, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 134 e n. 9 del 2015).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI