Ordinanza 177/2015 (ECLI:IT:COST:2015:177)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: SCIARRA
Camera di Consiglio del 08/07/2015;    Decisione  del 08/07/2015
Deposito del 16/07/2015;   Pubblicazione in G. U. 22/07/2015  n. 29
Norme impugnate: Art. 6, c. 5°, deliberazione legislativa Assemblea regionale Siciliana 28/05/2014 (disegno di legge n. 724/A)
Massime:  38517 
Massime:  38517 
Atti decisi: ric. 41/2014

Massima n. 38517
Titolo
Regione siciliana - Delibera legislativa - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Sopravvenuto superamento del particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, per effetto della sentenza n. 255 del 2014 - Improcedibilità del ricorso.

Testo

È improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 81, quarto comma, e 97 Cost. - dell'art. 6, comma 5, della delibera legislativa della Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 724/A (Variazioni di bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie"), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 28 maggio 2014. Per effetto della sentenza n. 255 del 2014 della Corte, infatti, essendo venuto meno il peculiare sistema di impugnativa preventiva previsto per la sola Regione siciliana, si applica ora il comune regime del controllo successivo. Ciò impedisce la prosecuzione del giudizio, anche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014.

In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. le citate ordinanze nn. 111/2015 e 105/2015.

Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa Regione Siciliana  28/05/2014  n. 724  art. 6  (disegno di legge n. 724/A)  co. 5

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 81  co. 4
Costituzione  art. 97


Pronuncia

ORDINANZA N. 177

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 5, della delibera legislativa della Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 724/A (Variazioni di bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie”), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 28 maggio 2014, giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 4 giugno 2014, depositato in cancelleria l’11 giugno 2014 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 giugno 2014, depositato il successivo 11 giugno, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 5, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 724/A (Variazioni di bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie), approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 28 maggio 2014;

che, secondo il ricorrente, il citato art. 6, comma 5, che costituirebbe sostanzialmente la riproposizione di disposizioni già oggetto di precedenti impugnative, prevederebbe la contribuzione di due milioni di euro a carico del bilancio regionale per gli oneri sostenuti dall’Ente acquedotti siciliani (EAS), posto in liquidazione con decorrenza 1° settembre 2004, per il pagamento dei trattamenti pensionistici in favore del proprio personale in quiescenza nel limite massimo di 25.000 euro annui lordi pro capite;

che, in tal modo, la predetta disposizione violerebbe l’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto, in assenza della relazione tecnica (prescritta dall’art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica») in cui dovrebbero essere analiticamente individuati i criteri di fissazione della quota di compartecipazione regionale sulla base dell’ammontare della prestazione dovuta e del numero dei beneficiari attuali e futuri, nonché le relative proiezioni da collocarsi in un orizzonte almeno decennale, determinerebbe di fatto un onere inderogabile destinato ad essere ripetuto negli anni successivi al 2014, senza che siano indicate le risorse necessarie con cui farvi fronte;

che la medesima norma si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 97 Cost. poiché nel porre a carico del bilancio della Regione gli oneri derivanti dal beneficio in argomento, potrebbe comportare, in assenza di misure di riequilibrio finanziario, il venir meno di risorse nella disponibilità dell’EAS destinate non solo all’ordinario finanziamento, ma anche alle finalità ed agli obiettivi della sua residua attività;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;

che – in sede di promulgazione del suddetto disegno di legge, con legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 – è stata omessa la disposizione oggetto della presente impugnazione;

che, successivamente, questa Corte, con la sentenza n. 255 del 2014, pronunciata a seguito di autorimessione, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», per contrasto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Considerato che, con la citata sentenza n. 255 del 2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana di cui all’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), per contrasto con la «clausola di maggior favore» prevista dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), a garanzia delle autonomie speciali;

che, in conseguenza di tale pronuncia, «deve pertanto estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa [successiva] delle leggi regionali, previsto dal riformato art. 127 Cost.» e devono ritenersi «non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane» (sentenza n. 255 del 2014);

che, pertanto, gli artt. 27 (sulla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non trovano più applicazione, per effetto dell’estensione alla Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo quanto già affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte per le altre Regioni ad autonomia differenziata e per le Province autonome;

che la predetta estensione alla Regione siciliana del controllo successivo di legittimità costituzionale impedisce che il presente giudizio possa avere seguito (anche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza quest’ultima che preclude anche la concessione di una eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri), non essendo più previsto che questa Corte eserciti il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima che quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio;

che, pertanto, deve dichiararsi in limine l’improcedibilità del ricorso (ordinanze n. 111 e n. 105 del 2015).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2014.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI