Ordinanza 171/2016 (ECLI:IT:COST:2016:171)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GROSSI - Redattore: CORAGGIO
Camera di Consiglio del 15/06/2016;    Decisione  del 15/06/2016
Deposito del 13/07/2016;   Pubblicazione in G. U. 20/07/2016  n. 29
Norme impugnate: Art. 1, c. 325°, della legge 27/12/2013, n. 147.
Massime:  38969 
Massime:  38969 
Atti decisi: ric. 21/2014

Massima n. 38969
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2014 - Commissariamento delle amministrazioni provinciali - Ricorso della Regione Veneto - Ius superveniens - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014). Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo.

In senso conforme, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 119/2016, 35/2016, 93/2015, 79/2015 e 73/2015.
Atti oggetto del giudizio
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 325

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 5
Costituzione  art. 97
Costituzione  art. 114
Costituzione  art. 117
Costituzione  art. 118
Costituzione  art. 119
Costituzione  art. 120


Pronuncia

ORDINANZA N. 171

ANNO 2016


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 25-26 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 7 marzo 2014 e iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 giugno 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 marzo 2014, la Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione;

che, con atto depositato il 4 aprile 2014, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato;

che, in data 22 dicembre 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, in entrambi i giudizi, memoria, segnalando che, dopo la presentazione del ricorso, è stata adottata la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ed insistendo sulle proprie conclusioni rassegnate nell’atto di costituzione;

che in data 5 gennaio 2016 la Regione Veneto ha depositato memoria, ribadendo l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate anche a seguito del mutato quadro normativo;

che, con atto depositato il 2 febbraio 2016, la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso;

che in data 23 febbraio 2016 è stata depositata accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, come da delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016.

Considerato che con riguardo alla questione proposta vi è stata rinuncia da parte della Regione ricorrente e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 119 e n. 35 del 2016, n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO