Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto ministeriale recante il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome - Ricorsi per conflitto di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Provincia di Bolzano - Sopravvenuta conclusione di accordi in materia di finanza pubblica - Rinunce ai ricorsi accettate dalle controparti - Estinzione dei processi.
Testo
Sono estinti i processi relativi ai giudizi per conflitto di attribuzione tra enti promossi, per violazione di plurimi parametri costituzionali e statutari, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalla Provincia autonoma di Bolzano, avverso il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 relativo al riparto del contributo alla finanza pubblica, previsto dall'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, e alla determinazione dell'accantonamento. La rinuncia ai ricorsi da parte delle ricorrenti - in ragione di quanto stabilito negli accordi in materia di finanza pubblica conclusi con il Governo rispettivamente il 21 luglio 2015 ed il 15 ottobre 2014 - seguita da formale accettazione da parte del costituitosi Presidente del Consiglio dei ministri comporta, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione dei processi.
Atti oggetto del giudizio
17/06/2014
Min. economia e finanze
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
statuto regione Valle d'Aosta
art. 12
statuto regione Valle d'Aosta
art. 48
bis
statuto regione Valle d'Aosta
art. 50
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 120
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
legge
26/11/1981
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art. 2
legge
26/11/1981
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art. 3
legge
26/11/1981
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art. 4
legge
26/11/1981
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art. 5
legge
26/11/1981
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art. 6
legge
26/11/1981
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art. 7
legge
23/12/2009
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art. 2
co. 106
legge
23/12/2009
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art. 2
co. 107
legge
23/12/2009
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art. 2
co. 108
legge
23/12/2009
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art. 2
co. 109
legge
23/12/2009
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art. 2
co. 110
legge
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art. 2
co. 111
legge
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art. 2
co. 112
legge
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art. 2
co. 113
legge
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art. 2
co. 114
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art. 2
co. 115
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co. 116
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art. 2
co. 117
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art. 2
co. 118
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co. 119
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co. 120
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co. 122
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co. 123
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co. 124
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art. 2
co. 125
legge
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art. 2
co. 126
ORDINANZA N. 138
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento), promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con ricorsi notificati il 21-26 agosto e il 25-29 agosto 2014, depositati in cancelleria il 22 agosto ed il 9 settembre 2014 ed iscritti ai nn. 9 e 11 del registro conflitti tra enti 2014.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 maggio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 9 e n. 11 del 2014, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Provincia autonoma di Bolzano hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per l’annullamento del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento);
che in particolare la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del citato decreto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 119, della Costituzione, ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 4, 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta);
che in particolare la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del citato decreto in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione all’art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010);
che con riguardo a tutti i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate;
che successivamente, a seguito degli accordi in materia di finanza pubblica conclusi con il Governo rispettivamente il 21 luglio 2015 ed il 15 ottobre 2014, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Provincia autonoma di Bolzano hanno rinunciato ai propri ricorsi;
che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto il medesimo atto, censurato in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti;
che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e per la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia da parte delle ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA