Ordinanza 127/2013 (ECLI:IT:COST:2013:127)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GALLO - Redattore: FRIGO
Camera di Consiglio del 24/04/2013;    Decisione  del 03/06/2013
Deposito del 05/06/2013;   Pubblicazione in G. U. 12/06/2013  n. 24
Norme impugnate: Artt. 2, c. 3°, lett. a), e 4 della legge della Regione Calabria 11/06/2012, n. 22.
Massime:  37126 
Massime:  37126 
Atti decisi: ric. 109/2012

Massima n. 37126
Titolo
Agricoltura - Norme della Regione Calabria - Disposizioni per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometro zero - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenuta modifica delle norme impugnate in modo conforme ai rilievi - Rinuncia al ricorso in assenza di controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

Deve essere dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3, lett. a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22, contenenti norme volte a orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometro zero, ed impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma Cost., ed in relazione agli artt. da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Infatti, la rinuncia al ricorso per sopravvenuta modifica delle disposizioni impugnate in modo conforme ai rilievi statali comporta l'estinzione del processo in mancanza della costituzione del resistente.

- Sull'estinzione del processo ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ex plurimis ordinanze nn. 302/2012 e 283/2012.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria  11/06/2012  n. 22  art. 2  co. 3
legge della Regione Calabria  11/06/2012  n. 22  art. 4

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  art. 34
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  art. 35
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  art. 36


Pronuncia

ORDINANZA N. 127

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, lettera a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 31 luglio 2012, depositato in cancelleria il 3 agosto 2012 ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 31 luglio 2012 e depositato il successivo 3 agosto (r. ric. n. 109 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), questioni di legittimità costituzionale in via principale degli articoli 2, comma 3, lettera a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero»);

che il ricorrente, dopo aver premesso il contenuto delle disposizioni impugnate e delle norme modificate in virtù di dette disposizioni, assume che esse sarebbero lesive dell’evocato parametro perché contrasterebbero con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in materia;

che, infatti, nella formulazione introdotta dalla disposizione impugnata, l’art. 1, comma 4, lettera a), della legge reg. Calabria n. 29 del 2008, come modificato dall’art. 2, comma 3, lettera a), della legge regionale in esame, definisce «a chilometri zero» i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rispondano a determinate caratteristiche e che siano stati ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria;

che, dunque, la legge regionale non promuoverebbe tutte le merci caratterizzate da una limitata distanza tra il luogo di produzione e il luogo di consumo, ma esclusivamente quelle di origine calabrese: requisito, tuttavia, da un canto non rispondente agli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute insiti nella denominazione «a chilometro zero» e, dall’altro, contrario al principio di proporzionalità al quale, in base ai trattati istitutivi dell’Unione europea, devono rispondere le restrizioni dirette o indirette alla libera circolazione delle merci, anche se giustificate dal perseguimento di ragioni imperative di interesse pubblico;

che, in particolare, inammissibili effetti discriminatori sarebbero provocati dall’art. 3 della legge regionale calabrese n. 29 del 2008, come modificato dall’art. 1 della legge regionale impugnata, secondo il quale l’impiego di prodotti di origine regionale costituisce titolo preferenziale ai fini dell’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi di ristorazione;

che, dunque, la nuova disciplina ostacolerebbe gli scambi intracomunitari, in contrasto con le disposizioni del TFUE (artt. da 34 a 36), favorendo la commercializzazione dei prodotti regionali ed avvantaggiando le aziende agricole locali, dalle quali i gestori dei servizi di ristorazione collettiva saranno indotti a rifornirsi per conseguire l’aggiudicazione dell’appalto;

che per le medesime ragioni sarebbe illegittimo anche l’art. 4 della legge reg. Calabria n. 22 del 2012, che ha modificato l’art. 4 della legge reg. Calabria n. 29 del 2008, il quale, al fine di valorizzare i prodotti agricoli regionali, assegna alle imprese di ristorazione o di vendita al pubblico operanti sul territorio che utilizzano almeno il trenta per cento di prodotti «a chilometro zero», un contrassegno con lo stemma della Regione, da collocare all’esterno dell’esercizio, utilizzabile nell’attività promozionale;

che anche tale disposizione avrebbe l’effetto di indurre le imprese a privilegiare l’acquisto di prodotti locali, al fine di fregiarsi del citato contrassegno, da considerarsi alla stregua di un vero e proprio marchio illegittimo;

che, in definitiva, le norme impugnate sarebbero illegittime per ragioni analoghe a quelle enunciate da questa Corte nelle recenti sentenze n. 191 e n. 86 del 2012, relative a leggi istitutive di marchi regionali con finalità di promozione della produzione locale, ove si è ribadito che gli artt. da 34 a 36 del TFUE vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente e che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la «misura di effetto equivalente» deve essere intesa in senso ampio, tale da ricomprendere ogni normativa commerciale degli Stati che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari;

che la Regione Calabria non si è costituita.

Considerato che, con atto notificato il 25 febbraio 2013, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, giusta l’allegata e richiamata delibera del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2012, atto di rinuncia al ricorso, in quanto «sono venute meno le motivazioni del ricorso», dal momento che la Regione Calabria, con legge 1° ottobre 2012, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2012, n. 22 e alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, in materia di consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero), ha modificato le disposizioni impugnate in modo conforme ai rilievi;

che, in mancanza di costituzione della parte resistente, ai fini dell’estinzione del giudizio non occorre l’accettazione della rinuncia ad opera di quest’ultima;

che, pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al giudizio, in mancanza della costituzione del resistente, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 302 e 283 del 2012).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI