REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 448, da 454 a 466 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 25 febbraio-4 marzo 2013, il 27 e il 26 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 4, il 5 e l’8 marzo 2013, rispettivamente iscritti ai nn. 30, 33, 35 e 41 del registro ricorsi 2013.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto che con i quattro ricorsi in epigrafe la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Sardegna hanno impugnato i commi 448, da 454 a 466 e 472 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), denunciandone il contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché con gli artt. 2, 3, 5, 81, 116, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati non fondati;
che, successivamente, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Sardegna, con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 3 marzo 2015, 28, 27 e 23 gennaio 2015, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso;
che le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 5, 19, 17 e 5 marzo 2015.
Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, aventi ad oggetto, almeno in parte, le medesime disposizioni, vanno riuniti;
che per essi vi è stata rinuncia da parte delle Regioni e delle Province autonome ricorrenti e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI