Ordinanza 121/2015 (ECLI:IT:COST:2015:121)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: CARTABIA
Camera di Consiglio del 13/05/2015;    Decisione  del 13/05/2015
Deposito del 25/06/2015;   Pubblicazione in G. U. 01/07/2015  n. 26
Norme impugnate: Art. 1, c. 448°, da 454° a 466° e 472°, della legge 24/12/2012, n. 228.
Massime:  38437 
Massime:  38437 
Atti decisi: ric. 30, 33, 35, 41/2013

Massima n. 38437
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Ricorsi delle Regioni Trentino-Alto Adige e Sardegna e delle Province di Trento e di Bolzano - Atti di rinuncia delle parti ricorrenti - Accettazione della controparte costituita - Estinzione dei processi.

Testo
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale - promossi, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Regione autonoma Sardegna - dell'art. 1, commi 448, da 454 a 466 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013). Infatti, la rinuncia delle parti ricorrenti accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione dei processi.
Atti oggetto del giudizio
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 448
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 454
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 455
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 456
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 457
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 458
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 459
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 460
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 461
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 462
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 463
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 464
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 465
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 466
legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 472

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 2
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 5
Costituzione  art. 81
Costituzione  art. 116
Costituzione  art. 117
Costituzione  art. 118
Costituzione  art. 119
Costituzione  art. 120


Pronuncia

ORDINANZA N. 121

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 448, da 454 a 466 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 25 febbraio-4 marzo 2013, il 27 e il 26 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 4, il 5 e l’8 marzo 2013, rispettivamente iscritti ai nn. 30, 33, 35 e 41 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia.


Ritenuto che con i quattro ricorsi in epigrafe la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Sardegna hanno impugnato i commi 448, da 454 a 466 e 472 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), denunciandone il contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché con gli artt. 2, 3, 5, 81, 116, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati non fondati;

che, successivamente, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Sardegna, con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 3 marzo 2015, 28, 27 e 23 gennaio 2015, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso;

che le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 5, 19, 17 e 5 marzo 2015.

Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, aventi ad oggetto, almeno in parte, le medesime disposizioni, vanno riuniti;

che per essi vi è stata rinuncia da parte delle Regioni e delle Province autonome ricorrenti e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinti i processi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI