Ordinanza 118/2014 (ECLI:IT:COST:2014:118)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SILVESTRI - Redattore: AMATO
Camera di Consiglio del 09/04/2014;    Decisione  del 05/05/2014
Deposito del 07/05/2014;   Pubblicazione in G. U. 14/05/2014  n. 21
Norme impugnate: Art. 3 della legge della Regione Marche 17/06/2013, n. 13.
Massime:  37917 
Massime:  37917 
Atti decisi: ric. 85/2013

Massima n. 37917
Titolo
Consorzi - Norme della Regione Marche - Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto - Previsione che gli enti locali possano stipulare con il Consorzio convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 13/1999 ed in particolare per la costruzione di opere a difesa degli abitati e che possano avvalersi del Consorzio medesimo per la realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della legge impugnata e per l'individuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici - Ricorso del Governo - Rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del giudizio.

Testo

E' estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, della Cost., che riguarda le funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo. Infatti, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.

- In senso analogo, v. ex multis, le citate ordinanze nn. 164/2013 e 55/2013.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche  17/06/2013  n. 13  art. 3

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2
Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 118

ANNO 2014


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-28 agosto 2013, depositato in cancelleria il 28 agosto 2013 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 23 agosto 2013 e depositato il successivo 28 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto);

che si è costituita la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che successivamente, con atto notificato il 10 febbraio 2014 e depositato in cancelleria il 18 febbraio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha formalizzato la rinuncia al ricorso che ha originato il presente giudizio;

che, con nota di deposito del 18 marzo 2014, la difesa della Regione Marche ha comunicato l’intervenuta accettazione, da parte della Giunta regionale, della rinuncia al ricorso;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto), in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione;

che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, successivamente, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, e che detta rinuncia è stata accettata dalla Regione Marche;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del giudizio (ex multis, da ultimo, ordinanze n. 164 e n. 55 del 2013).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI