Ordinanza 116/2017 (ECLI:IT:COST:2017:116)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GROSSI - Redattore: PROSPERETTI
Camera di Consiglio del 08/03/2017;    Decisione  del 08/03/2017
Deposito del 19/05/2017;   Pubblicazione in G. U. 24/05/2017  n. 21
Norme impugnate: Artt. 5, c. 1°, lett. b), 12, c. 1°, lett. i) e k), 13, c. 1°, e 14 della legge della Regione Calabria 31/12/2015, n. 40.
Massime:  39467 
Massime:  39467 
Atti decisi: ric. 9/2016

Massima n. 39467
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Disciplina delle conferenze di pianificazione e delle procedure per la formazione e approvazione dei piani territoriali - Mancato raccordo con gli strumenti e le valutazioni in materia paesaggistica e ambientale - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lett. b), 12, comma 1, lett. i) e k), 13, comma 1, e 14 della legge reg. Calabria n. 40 del 2015 (con cui sono stati sostituiti gli artt. 13, comma 7, 26, comma 10, e 27, ed inseriti gli artt. 26, comma 12-bis, 27-ter, nonché l'art. 27-quater della legge reg. Calabria n. 19 del 2002), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143, 145 e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004, agli artt. 1, 8 e 9 della Direttiva 2001/42/CE ed agli artt. 17-bis, comma 4, e 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate, medio tempore inapplicate).

Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria  31/12/2015  n. 40  art. 5  co. 1
legge della Regione Calabria  16/04/2002  n. 19  art. 13  co. 7
legge della Regione Calabria  31/12/2015  n. 40  art. 12  co. 1
legge della Regione Calabria  16/04/2002  n. 19  art. 26  co. 10
legge della Regione Calabria  31/12/2015  n. 40  art. 12  co. 1
legge della Regione Calabria  16/04/2002  n. 19  art. 26  co. 12
legge della Regione Calabria  31/12/2015  n. 40  art. 13  co. 1
legge della Regione Calabria  16/04/2002  n. 19  art. 27
legge della Regione Calabria  31/12/2015  n. 40  art. 14
legge della Regione Calabria  16/04/2002  n. 19  art. 27  ter
legge della Regione Calabria  16/04/2002  n. 19  art. 27  quater

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 1
Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  22/01/2004  n. false  art. 135
decreto legislativo  22/01/2004  n. false  art. 143
decreto legislativo  22/01/2004  n. false  art. 145
decreto legislativo  22/01/2004  n. false  art. 156
legge  07/08/1990  n. false  art. 17  bis  co. 4
legge  07/08/1990  n. false  art. 20  co. 4
direttiva CE  27/06/2001  n. false  art. 1
direttiva CE  27/06/2001  n. false  art. 8
direttiva CE  27/06/2001  n. false  art. 9


Pronuncia

ORDINANZA N. 116

ANNO 2017


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera b), 12, comma 1, lettere i) e k), 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 40, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, Governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 febbraio-2 marzo 2016, depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 febbraio-2 marzo 2016, depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, comma 1, lettera b), 12, comma 1, lettere i) e k), 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 40, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)», in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione;

che, con le disposizioni impugnate, il legislatore regionale ha, rispettivamente, sostituito l’art. 13, comma 7, sostituito l’art. 26, comma 10, inserito l’art. 26, comma 12-bis, sostituito l’art. 27, ed inserito gli artt. 27-ter e 27-quater, della legge della Regione Calabria 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria);

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 5, comma 1, lettera b), della legge reg. Calabria n. 40 del 2015, nella parte in cui si applica ai piani territoriali della Regione e, quindi, anche al piano territoriale regionale con valenza di piano paesaggistico, contrasterebbe sia con gli artt. 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che prevedono la necessaria partecipazione dello Stato, mediante l’elaborazione congiunta della pianificazione paesaggistica relativa alle aree e agli immobili sottoposti a1 vincolo paesaggistico, che con l’art. 145 dello stesso d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui la norma impugnata omette di prevedere, in sede di formazione, variazione e aggiornamento di tutti i piani territoriali, un raccordo con la pianificazione paesaggistica congiunta, assicurando il ruolo decisionale autonomo proprio del Ministero competente, con la conseguente violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, relativamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, anche gli artt. 12, comma 1, lettera k), 13, comma 1, e 14 della legge reg. Calabria n. 40 del 2015, non prevedendo il necessario coinvolgimento dei competenti organi ministeriali, contrasterebbero con l’art 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando la conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

che, infine, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, gli artt. 12, comma 1, lettera i), e 13, comma 1, della legge reg. Calabria n. 40 del 2015, nell’introdurre l’istituto del silenzio assenso in materia di valutazione ambientale strategica, si porrebbero in contrasto con gli artt. 1, 8 e 9 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e con gli artt. 17-bis, comma 4, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con ciò violando l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost.;

che, con atto depositato il 6 aprile 2016, si è costituita in giudizio la Regione Calabria concludendo per il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio;

che, in data 6 giugno 2016, la Regione Calabria ha depositato ulteriore memoria difensiva, chiedendo che le censure proposte dal ricorrente siano dichiarate in parte inammissibili, e, comunque, infondate.

Considerato che, con atto notificato alla Regione resistente il 2-8 novembre 2016 e depositato l’11 novembre 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rilevato che la Regione Calabria con la legge regionale 5 agosto 2016, n. 28, recante «Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Regione Calabria)», ha modificato le disposizioni impugnate, eliminando i profili di illegittimità costituzionale sollevati, e che la legge impugnata risulta non avere avuto concreta applicazione nel periodo di vigenza, ha dichiarato, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 ottobre 2016, di rinunciare al ricorso;

che, con atto depositato il 26 gennaio 2017, la Regione Calabria ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA