Ordinanza 105/2015 (ECLI:IT:COST:2015:105)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: MORELLI
Camera di Consiglio del 13/05/2015;    Decisione  del 13/05/2015
Deposito del 05/06/2015;   Pubblicazione in G. U. 10/06/2015  n. 23
Norme impugnate: Artt. 6, c. 6°, e 11, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 304-8-280, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 03/12/2013.
Massime:  38403 
Massime:  38403 
Atti decisi: ric. 103/2013

Massima n. 38403
Titolo
Regione siciliana - Delibera legislativa - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Sopravvenuto superamento del particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, per effetto della sentenza n. 255 del 2014 - Improcedibilità del ricorso.

Testo

È improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso - in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, primo e secondo comma, lett. e), Cost. e all'art. 14, lett. g), dello Statuto regionale - questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 6, e 11 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 304-8-280, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 dicembre 2013, recante «Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale». Per effetto della sentenza n. 255/2014 della Corte costituzionale, infatti, è venuto meno il peculiare sistema di controllo preventivo previsto per la sola Regione siciliana, applicandosi ora il comune regime del controllo successivo di cui agli artt. 127 Cost. e 31 l. n. 87 del 1953: ciò impedisce la prosecuzione del giudizio e, per effetto della mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, anche la eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014.

- In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 17/2002 e le citate ordinanze nn. 228/2002, 182/2002 e 65/2002.

Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa Regione Siciliana  03/12/2013  n. 304  art. 6  co. 6
delibera legislativa Regione Siciliana  03/12/2013  n. 304  art. 11

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 81  co. 4
Costituzione  art. 117  co. 1
Costituzione  art. 117  co. 2
statuto regione Sicilia  art. 14  lett. g)


Pronuncia

ORDINANZA N. 105

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 6, e 11 della delibera legislativa relativa al disegno di legge 304-8-280 (Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale), approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 3 dicembre 2013, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato l’11 dicembre 2013, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2013 ed iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2013.

Udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.


Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 6, e 11 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 304-8-280 (Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale), approvato dall’Assemblea regionale siciliana in data 3 dicembre 2013;

che, secondo il ricorrente, la prima delle suddette disposizioni − con il prevedere che gli interventi per favorire l’innovazione e l’ammodernamento tecnologico ed organizzativo delle imprese di informazione locale possano essere attivati dalla Regione siciliana, a decorrere dall’anno 2014, con l’erogazione di contributi da far valere sulle risorse inerenti al programma comunitario relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 − violerebbe l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dell’obbligo di copertura finanziaria, ed, a sua volta, la disposizione di cui al successivo art. 11 dello stesso disegno di legge − recante una nuova disciplina della pubblicità dei bandi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore ad euro 150.000,00 − contrasterebbe con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost. e con l’art. 14, lettera g) del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, eccedendo dalla competenza legislativa regionale in materia di «lavori pubblici» ed interferendo con quella statale nella materia della «tutela della concorrenza» e con i principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;

che − in sede di promulgazione del suddetto disegno di legge, con legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 − sono state omesse le disposizioni oggetto della presente impugnazione;

che, successivamente, è, per altro, intervenuta la sentenza di questa Corte n. 255 del 2014 (pronunciata a seguito di autorimessione), che, per contrasto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana».

Considerato che, con la sopravvenuta citata sentenza n. 255 del 2014, questa Corte − sulla premessa che «il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi […] della Regione siciliana − strutturalmente preventivo − è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dall’art. 127 Cost.», e in applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che introduce la «clausola di maggior favore» ai fini della più compiuta garanzia delle autonomie speciali, ha ritenuto che «deve pertanto estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa [successiva] delle leggi regionali, previsto dal riformato art. 127 Cost.»; e, a tal fine appunto, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in parte qua, della norma − ostativa a siffatta estensione − di cui all’art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003;

che, in conseguenza della eliminazione del frammento normativo che manteneva fermo il particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, risultano ora «non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane, alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte con riguardo a quelle dell’Alta Corte per la Regione siciliana (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al potere del Commissario dello Stato circa l’impugnazione delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)» (sentenza n. 255 del 2014);

che, pertanto, gli artt. 27 (sulla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello statuto di autonomia non trovano più applicazione, per effetto dell’estensione alla Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo quanto già affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte per le altre Regioni ad autonomia differenziata e per le Province autonome;

che ciò impedisce che il presente giudizio possa avere seguito (anche agli effetti, quindi, di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza quest’ultima che preclude anche la concessione di una eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri) e comporta che debba dichiararsi in limine l’improcedibilità del ricorso (sentenza n. 17 del 2002 e ordinanze n. 228, n. 182 e n. 65 del 2002).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI