Ordinanza 199/2013 (ECLI:IT:COST:2013:199)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GALLO - Redattore: TESAURO
Camera di Consiglio del 03/07/2013;    Decisione  del 03/07/2013
Deposito del 17/07/2013;   Pubblicazione in G. U. 24/07/2013  n. 30
Norme impugnate: Artt. 10, c. 1°, 5° e 6°, 12 e 13 della legge della Regione Basilicata 26/04/2012, n. 8.
Massime:  37237 
Massime:  37237 
Atti decisi: ric. 100/2012

Massima n. 37237
Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Disposizioni in materia di oneri da corrispondere per l'istruttoria delle istanze per il rilascio dell'autorizzazione unica e delle dichiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, estingue il processo, il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1, 5 e 6, 12 e 13 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lett. a), e), s), e terzo, Cost., deve essere dichiarato estinto per la rinuncia dell'Avvocatura generale dello Stato, accettata dalla Regione Basilicata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata  26/04/2012  n. 8  art. 10  co. 1
legge della Regione Basilicata  26/04/2012  n. 8  art. 10  co. 5
legge della Regione Basilicata  26/04/2012  n. 8  art. 10  co. 6
legge della Regione Basilicata  26/04/2012  n. 8  art. 12
legge della Regione Basilicata  26/04/2012  n. 8  art. 13

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 1
Costituzione  art. 117  co. 2
Costituzione  art. 117  co. 2
Costituzione  art. 117  co. 2
Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 199

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10, commi 1, 5 e 6, 12 e 13 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 giugno-2 luglio 2012, depositato in cancelleria il 4 luglio 2012 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;

udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 giugno-2 luglio 2012, depositato il successivo 4 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, primo, secondo comma, lettere a), e), s), e terzo comma della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 10, commi 1, 5 e 6, e degli articoli 12 e 13 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 1° maggio 2012, n. 13;

che la legge della Regione Basilicata n. 8 del 2012 reca norme in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili e, secondo il ricorrente, l’art. 10, commi 1 e 6, disponendo che gli oneri da corrispondere per l’istruttoria delle istanze per il rilascio dell’autorizzazione unica e delle dichiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata sono quelli definiti nell’art. 12 del disciplinare (adottato con delibera della Giunta regionale del 29 dicembre 2010, n. 226, recante «Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, art. 3 – Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici»), violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali fissati dalla disciplina statale nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 10, comma 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità» e decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante «Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»), poiché prevede un criterio di calcolo di detti oneri basato sulla potenza nominale dell’impianto, che sarebbe stato «legificato» e consentirebbe di stabilirli in misura «eccedente la copertura delle spese istruttorie»;

che, inoltre, il citato art. 10, comma 5, disponendo che «la Società Energetica Lucana S.p.A. laddove operi in veste di proponente per la realizzazione delle iniziative rientranti nelle competenze ad essa demandate dalla vigente normativa regionale, è esentata dal versamento degli oneri istruttori» recherebbe vulnus all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., poiché prevedrebbe un regime di privilegio e di favore, in contrasto con il libero mercato e con i principi in materia di tutela della concorrenza;

che, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, l’impugnato art. 12, in virtù del quale «è comunque consentita la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione dei rifiuti di qualsiasi genere e loro derivati sostitutivi di impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge alimentati da fonti fossili a condizione che la potenza nominale dell’impianto sostitutivo non sia superiore a quella dell’impianto sostituito o da sostituire» violerebbe: in primo luogo, l’art. 117, primo e secondo comma, lettere a), e), s), Cost., poiché pone limiti puntuali alla produzione di energia da fonti rinnovabili, recando una disciplina illegittima, in quanto il termine «rifiuti» comprenderebbe anche le «biomasse» e fisserebbe un divieto inesistente nella normativa comunitaria e nazionale, consentendo la riconversione degli impianti esclusivamente nei limiti di potenza del sostituendo impianto, in contrasto con norme internazionali e dell’Unione europea; in secondo luogo, l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»;

che, infine, secondo il ricorrente, il citato art. 13, avente ad oggetto la disciplina delle misure di compensazione, violerebbe: l’art. 117, primo e secondo comma, lettere a), e), s), Cost., poiché, i commi 7 e 8 stabiliscono, in contrasto con la disciplina statale, che la metà delle “necessarie misure di compensazione” «é versat(a) [...] alla Regione», il comma 6 prevede che le misure di compensazione non sono facoltative, vanno sempre «concordate», la compensazione opera in modo automatico e le misure compensative hanno carattere «patrimoniale» (e sono monetizzate in base ai criteri stabiliti da detta norma), in difetto della fissazione di un limite massimo di valore e prevedendo, altresì, che l’ingiustificata inosservanza delle disposizioni di cui a detta norma comporta la decadenza dell’autorizzazione unica; l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», poiché si porrebbe in contrasto con le disposizioni di principio contenute nel citato d.m. 10 settembre 2010;

che nel giudizio si è costituita la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, deducendo che è in corso l’approvazione di un disegno di legge «che sostanzialmente supera tutte le questioni di legittimità» proposte, svolgendo alcune considerazioni per contestare la fondatezza delle censure concernenti i citati artt. 10, comma 5, 12 e chiedendo, in una successiva memoria, che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto la sopravvenuta legge della Regione Basilicata 9 agosto 2012, n. 17 (Modifiche della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8): con l’art. 2, comma 1, ha abrogato l’impugnato art. 10; con gli artt. 3 e 4 ha, sostituito rispettivamente, i censurati artt. 12 e 13; all’art. 6 ha stabilito che «sono, comunque, nulli gli effetti eventualmente prodotti dagli articoli 10, commi 5 e 6, 12 e 13 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore» di quest’ultima legge;

che l’Avvocatura generale dello Stato, in data 30 aprile 2013, ha depositato atto di rinuncia al ricorso (notificato il 26 aprile-2 maggio 2013), con la corrispondente delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 18 aprile 2013, sulla scorta della relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nella quale è puntualizzato che, a seguito delle modifiche apportate alle norme impugnate dalla legge regionale n. 17 del 2012, «sono venuti meno i motivi oggetto del ricorso».

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, primo, secondo comma, lettere a), e), s), e terzo comma della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 10, commi 1, 5 e 6, e degli articoli 12 e 13 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili);

che l’Avvocatura generale dello Stato, in data 30 aprile 2013, ha depositato atto di rinuncia al ricorso (notificato il 26 aprile-2 maggio 2013), con la corrispondente delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 18 aprile 2013, sulla scorta della relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

che la Regione Basilicata in data 1° luglio 2013 ha depositato delibera della Giunta regionale con la quale accetta detta rinunzia;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinunzia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, estingue il processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI