Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Strumento di convergenza e coordinamento ex ante delle riforme di politica economica - Comunicazioni della Commissione europea (COM(2013)165 e COM(2013)166)
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE    Numero: 1
Data: 30/05/2013
Descrittori:
COMMISSIONE DELL' UNIONE EUROPEA   POLITICA ECONOMICA
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Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione per le Commissioni

esame di atti e documenti dell’unione europea

 

 

 

 

 

Strumento di convergenza
e coordinamento ex ante delle riforme

di politica economica

 

Comunicazioni della Commissione europea

(COM(2013)165 e COM(2013)166)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1

 

30 maggio 2013


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea
(' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)

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I N D I C E

 

Scheda di lettura   1

L’attuazione della tabella di marcia per il futuro dell’UEM   3

Strumento di convergenza e di competitività   7

·         Ambito e presupposti per la partecipazione degli Stati membri 7

·         Tipologia delle riforme da sostenere  8

·         Procedura  9

·         Legittimità e responsabilità democratica  10

·         Sostegno finanziario per l'attuazione delle riforme  11

Coordinamento delle riforme di politica economica   13

·         Base giuridica e obiettivi 13

·         Selezione delle riforme soggette a coordinamento  13

·         Quadro di coordinamento  14

·         Procedura  15

·         Legittimità democratica  16

La posizione del Parlamento europeo   17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Scheda di lettura


 


 

L’attuazione della tabella di marcia per il futuro dell’UEM

Le due comunicazioni in esame sono state presentate dalla Commissione  europea il 20 marzo 2013, al fine di dare seguito alla tabella di marcia per la realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria, approvata dal Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012.

 

In particolare, la tabella di marcia contempla interventi volti alla creazione, mediante una maggiore condivisione di sovranità tra gli Stati membri, di:

-          un quadro integrato di bilancio, attraverso la piena attuazione del nuovo sistema di governance economica europea, stabilito dagli atti legislativi di cui al c.d. six pack[1] e al cd. two pack[2], di cui andrebbero utilizzate tutte le potenzialità per bilanciare le esigenze di investimenti pubblici con gli obiettivi della disciplina di bilancio;

-          una cornice finanziaria integrata, mediante l’attuazione del meccanismo unico di vigilanza bancaria e il completamento dei due ulteriori pilastri dell’Unione bancaria prospettati dalla Commissione europea (la direttiva sui sistemi …..e l’istituzione di un meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi bancarie nell’area euro) nonché attraverso la presentazione di apposite proposte legislative volte a dare seguito al rapporto del gruppo di lavoro ad alto livello presieduto dal governatore della Banca centrale finlandese, Liikanen, sulla riforma del sistema bancario europeo;

-          una cornice integrata di politica economica, cui si riferiscono le due comunicazioni in esame. A questo riguardo il Consiglio europeo ha incaricato il Presidente Van Rompuy, in stretta cooperazione con il Presidente della Commissione, e dopo un processo di consultazione con gli Stati membri, di presentare al Consiglio europeo di giugno 2013 una tabella di marcia concernente:

§         il coordinamento delle riforme strutturali a livello nazionale;

§         la dimensione sociale dell’UEM, incluso il dialogo con le parti sociali;

§         la fattibilità e le modalità operative degli “accordi individuali di natura contrattuale”, finalizzati a rendere più forte il coordinamento, la convergenza e l’attuazione delle politiche strutturali;

§         meccanismi di solidarietà che possano supportare gli sforzi profusi dagli Stati membri per realizzare gli obiettivi di tali accordi;

-          maggiore legittimità democratica e la responsabilità della governante economica europea. A livello nazionale, gli Stati membri dovranno garantire un adeguato coinvolgimento dei Parlamenti nazionali. Analogamente, una estensione nel processo di condivisione di alcune competenze a livello europeo, dovrà implicare un adeguato coinvolgimento del Parlamento  europeo. Parlamenti nazionali e PE sono invitati a organizzare la cooperazione sulla base di quanto disposto dall’art. 13 del Fiscal Compact.[3]

 

L’obiettivo delle due comunicazioni è quello di avviare una consultazione in merito alle diverse modalità con le quali attuare, a Trattati vigenti, il coordinamento delle riforme economiche ed istituire uno strumento per sostenere gli Stati membri in difficoltà economico-finanziarie ad intraprendere le riforme necessarie in tempi rapidi.

Sulla base degli esiti della consultazione e di ulteriori discussioni con il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE, nel corso del 2013 la Commissione presenterà proposte legislative formali in materia.

Il Parlamento europeo ha già formulato alcune indicazioni sulle due comunicazioni nell’ambito di una risoluzione sulle future proposte relative all’Unione economica e monetaria approvata il 23 maggio 2013 (vedi infra).


 


Strumento di convergenza e di competitività

Lo strumento di convergenza e di competitività dovrebbe, secondo la Commissione, sostenere gli Stati membri in difficoltà economico-finanziarie ad intraprendere le riforme necessarie in tempi rapidi (per la definizione di grande riforma economica vedi il capitolo successivo).

In sostanza, gli Stati membri interessati si impegnerebbero mediante accordi contrattuali, ad attuare, secondo un calendario concordato, le misure necessarie per attuare le riforme in questione ed otterrebbero in cambio, dallo strumento di convergenza, un sostegno finanziario per l'attuazione delle riforme.

La previsione del ricorso a tali accordi sembra presentare i seguenti diversi profili problematici:

1.      come segnalato nella risoluzione del Parlamento europeo (vedi infra), non appare chiaro quale sarebbero  la natura e il valore giuridico di tali accordi contrattuali, che sembrano evocare strumenti di diritto privato;

2.      il ricorso a strumenti negoziati di natura bilaterale anziché a regole erga omnes, potrebbero non garantire  l’unitarietà e la coerenza complessiva delle strategie da perseguire, in tal modo paradossalmente inficiando l’obiettivo che si intende perseguire, del più stretto coordinamento in ragione delle ricadute di alcune scelte adottate da ciascun Paese sull’area euroe e sull’Unione nel suo complesso;

3.      non appaiono chiare  le ragioni per cui gli obiettivi da perseguire potrebbero essere più efficacemente realizzati mediante ricorso a tali accordi anziché attraverso le procedure vigenti per il coordinamento ex ante delle strategie macroeconomiche nell’ambito del Semestre europeo (le quali individuano indirizzi comuni per tutti i Paesi, ferma restando l’adozione di apposite raccomandazioni per ciascun Paese);

4.      da ultimo, andrebbe verificato in che misura, stante il carattere bilaterale degli accordi, le condizioni in essi previste possano dipendere dalla diversa “capacità negoziale” di ciascun Paese nei confronti delle istituzioni europee.

Ambito e presupposti per la partecipazione degli Stati membri

Secondo la Commissione, lo strumento di convergenza e di competitività dovrebbe riguardare:

·       tutti gli Stati membri della zona euro, tranne quelli oggetto di un programma di aggiustamento macroeconomico ai sensi della nuova disciplina del two pack in quanto:

-  si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e/o la sostenibilità delle loro finanze pubbliche, con possibili ripercussioni negative su altri Stati membri della zona euro, e/o

-  richiedono o ricevono assistenza finanziaria dagli altri stati membri, dal meccanismo europeo di stabilità (ESM), o da altre istituzioni internazionali (Fondo monetario internazionale);

·       gli Stati membri che si preparano ad aderire all'euro, tenendo conto anche della fase preparatoria.

Per quanto attiene ai presupposti per l’intervento dello strumento, la Commissione prospetta ai fini della consultazione le seguenti alternative:

·       lo strumento sarebbe a disposizione di tutti gli Stati membri partecipanti (ed interverrebbe quindi quando uno di essi lo richieda);

·       lo strumento interverrebbe solo nel caso in cui uno Stato partecipante sia oggetto della procedura per squilibri macroeconomici (in tal caso andrebbe stabilito se la partecipazione debba essere volontaria o obbligatoria);

·       lo strumento interverrebbe previo invito della Commissione a uno Stato partecipante.

Tipologia delle riforme da sostenere

Ad avviso della Commissione, lo strumento di convergenza dovrebbe intervenire solo per sostenere riforme che rispondano a due requisiti:

·       abbiano potenziali ripercussioni su altri Stati membri, sulla zona euro e sull'UE considerata nel suo insieme;

·       non sarebbero state intraprese in condizioni normali, non potrebbero essere intraprese in un determinato periodo a causa del loro costo per lo Stato membro interessato o sarebbero intraprese solo in una fase successiva, con maggiori costi per lo Stato membro in questione, per la zona euro e per l'intera UE.

In relazione a ciascuno dei tre possibili ambiti di intervento del meccanismo sopra illustrati, la Commissione prospetta diverse opzioni per la concreta attuazione dello strumento:

·       ove si prevedesse la partecipazione volontaria, gli Stati membri potrebbero presentare un piano di riforme concrete, con un calendario ben preciso, in applicazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese ricevute nel quadro del semestre europeo;

·       nel caso in cui si stabilisse che il nuovo strumento si applica agli Stati della zona euro nell'ambito del braccio preventivo della procedura per gli squilibri macroeconomici, le riforme proposte dovrebbero comprendere le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura stessa, in particolare le misure volte a promuovere la competitività e la stabilità finanziaria nonché a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, dei prodotti e dei servizi;

·       ove infine si prevedesse l’applicazione dello strumento agli Stati della zona euro oggetto della procedura per gli squilibri eccessivi, il piano di azione correttivo (obbligatorio) sostituirebbe l'accordo contrattuale per evitare di sovrapporre gli strumenti di sorveglianza. In questo caso lo strumento di convergenza e di competitività accelererebbe la correzione degli squilibri.

 

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione pone i seguenti quesiti ai partecipanti alla consultazione:

·      A quali Stati membri dovrebbe applicarsi lo strumento di convergenza e di competitività?

·      In quale fase interverrebbe lo strumento di convergenza e di competitività?

·      Che tipo di riforme dovrebbe essere ammissibile al sostegno dello strumento di convergenza e di competitività? Occorre fissare una soglia relativa all'entità o all'importanza delle riforme da sostenere? Approva la definizione delle categorie sopra descritte? In caso affermativo, perché? In caso negativo, perché?

·      Esistono altri modi di definire le riforme da finanziare in funzione della situazione dei diversi Stati membri a cui è destinato il nuovo strumento?

 

Procedura

Nella comunicazione la Commissione prospetta la seguente articolazione della procedura per la stipulazione e l’attuazione degli accordi contrattuali:

·       la Commissione valuterebbe i piani di riforme degli Stati membri in conformità con i sistemi di monitoraggio e sorveglianza previsti dalla normativa vigente, focalizzando l’attenzione sull'adeguatezza delle misure proposte e sul modo in cui esse mirano a ovviare alle carenze economiche segnalate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese. Sarebbero inoltre analizzati i potenziali effetti di ricaduta su altri Stati membri e la fattibilità dell'attuazione, anche in considerazione del calendario proposto. Ove pertinente, la valutazione si estenderebbe agli effetti sulla sostenibilità delle finanze pubbliche e alle ripercussioni sociali;

·       sulla base di tale valutazione la Commissione negozierebbe i particolari del piano con lo Stato membro e proporrebbe formalmente al Consiglio di approvare l'accordo contrattuale relativo al piano stesso;

·       il Consiglio approverebbe (apportando eventualmente modifiche) le azioni specifiche proposte unitamente al calendario concordato. In caso di disaccordo fra lo Stato membro che propone le azioni e la Commissione, o qualora il Consiglio non approvi l'accordo contrattuale, questo non sarà concluso e, di conseguenza, non sarà erogato alcun sostegno finanziario;

·       la Commissione sorveglierebbe l'attuazione dell'accordo nell'ambito del semestre europeo e gli Stati membri riferirebbero annualmente sui progressi nei programmi nazionali di riforma. In caso di necessità, la Commissione e lo Stato membro potrebbero proporre modifiche all'accordo contrattuale in base alle quali sarebbe avviato un nuovo processo negoziale.

 

In questo quadro, la Commissione propone alle parti interessate i seguenti quesiti:

·      gli accordi contrattuali proposti devono essere negoziati dalla Commissione con lo Stato membro interessato?

·      Devono essere decisi dal Consiglio dell’UE?

·      La Commissione e lo Stato membro interessato devono avere il diritto di proporre modifiche degli accordi concordati? In quali circostanze?

·      E’ necessario presentare relazioni annuali sugli accordi contrattuali nel quadro del semestre europeo?

 

Legittimità e responsabilità democratica

La Commissione sottolinea la necessità che, a fronte di un maggior coinvolgimento dell'UE nei processi decisionali relativi alle grandi riforme, sia assicurata la partecipazione attiva e tempestiva dei parlamenti, a livello europeo e nazionale. In particolare:

·       le assemblee parlamentari nazionali dovrebbero essere coinvolte prima che i rispettivi Governi presentino i piani di riforme, e in ogni caso prima che il Consiglio approvi gli accordi contrattuali. Ove pertinente e opportuno, sarebbe opportuno attivare un dialogo politico sull'applicazione dello strumento tra i Parlamenti nazionali ed i rappresentanti della Commissione;

·       il Parlamento europeo dovrebbe essere associato al processo per garantire la legittimità e la responsabilità democratiche a livello di UE, assicurando, anche in questo caso il dialogo politico con i rappresentanti della Commissione europea, del Consiglio del’UE e degli Stati membri;

·       ove opportuno, e in funzione della natura specifica delle riforme previste, dovrebbero essere coinvolte anche le parti sociali.

 

 

 

Partendo da queste premesse, la Commissione pone i seguenti quesiti:

·       In che modo i Parlamenti nazionali dovrebbero essere associati alle decisioni sugli accordi contrattuali?

·      In che modo dovrebbero essere consultate altre parti interessate a livello nazionale? Quali? In quale fase del processo?

·      In che modo i rappresentanti della Commissione dovrebbero essere coinvolti nel dialogo con i parlamenti nazionali sugli accordi contrattuali?

·      In che modo i rappresentanti del Consiglio e degli Stati membri interessati dovrebbero essere disposti a partecipare al dialogo con il Parlamento europeo sugli accordi contrattuali? In quale fase del processo?

 

Sostegno finanziario per l'attuazione delle riforme

Per quanto concerne il finanziamento e l’erogazione dello strumento finanziario di sostegno agli accordi contrattuali, la Commissione considera le seguenti opzioni:

·       tutti gli Stati membri partecipanti contribuirebbero al un meccanismo di sostegno indipendentemente dal fatto che ne richiedano o meno l’intervento;

·       il meccanismo potrebbe basarsi su contributi specifici, da calcolare in base al Reddito nazionale lordo (RNL) di ciascun Paese partecipante, o sui proventi di nuove risorse finanziarie specifiche ad esso destinate. In ogni caso, il meccanismo dovrebbe essere incluso nel bilancio dell'UE come entrata esterna con destinazione specifica, che quindi non rientrerebbe nei massimali fissati nel regolamento sul quadro finanziario pluriennale;

·       il meccanismo sarebbe oggetto di un nuovo atto giuridico che definirebbe i beneficiari potenziali (limitandoli ad esempio agli Stati membri che contribuiscono) e autorizzerebbe la spesa;

·       l'entità del meccanismo inizialmente sarebbe limitata, e potrebbe successivamente essere aumentata se l'esperienza dovesse rivelarsi un modo efficace di promuovere le riforme;

·       quanto alle modalità di funzionamento, si potrebbe prevedere il pagamento di una somma forfettaria per ogni accordo contrattuale: la definizione, l'uso e l'esborso degli importi in questione sarebbero soggetti a condizioni rigorose specificate nell'accordo contrattuale e legate all'attuazione delle riforme concordate (i finanziamenti erogati dagli Stati membri potrebbero sostenere, ad esempio, la modernizzazione dei sistemi di formazione professionale o l'aumento dell'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ma non sarebbero necessariamente legati a un numero prestabilito di persone che trovano lavoro);

·       il nuovo strumento finanziario dovrebbe essere coerente e complementare con gli strumenti esistenti, come i Fondi strutturali, e in particolare con il Fondo sociale europeo;

·       il sostegno finanziario potrebbe essere erogato a scadenze regolari collegate al calendario concordato per le riforme. La Commissione potrebbe rivolgere avvertimenti agli Stati membri che non rispettino il contratto, chiedendo loro di correggere la deviazione, anche con un nuovo calendario, e - in caso di inadempienza - verrebbe ritirato. Disposizioni simili si applicherebbero nei casi in cui lo Stato membro annulli riforme attuate in precedenza o decida di adottare misure supplementari in conflitto con gli obiettivi delle riforme concordate.

 

In questo ambito, la Commissione pone alle parti interessate i seguenti quesiti:

·      lo strumento di convergenza e di competitività richiede un nuovo strumento finanziario?

·      Lo strumento deve rientrare nel bilancio dell'UE, senza essere soggetto ai massimali del quadro finanziario pluriennale? In caso contrario, cosa si propone?

·      Il meccanismo finanziario deve essere finanziato da contributi diretti degli Stati membri? L'obbligo di contribuire al fondo deve essere applicato a tutti gli Stati membri della zona euro?

·      E’ necessario individuare una qualche forma di risorse finanziarie per finanziare il meccanismo? Cosa si può proporre al riguardo?

·      Devono poter beneficiare del fondo solo gli Stati membri che vi contribuiscono?

·      Un’attuazione non corretta delle riforme potrebbe portare alla sospensione dei pagamenti?

 

Al riguardo, andrebeb valutata l’opportunità che, come rilevato nella risoluzione del PE (vedi capitolo successivo), lo strumento finanziario venga integrato nel bilancio dell'UE, sebbene non ricompreso nei massimali del Quadro finanziario pluriennale (QFP), al fine di garantire il pieno rispetto delle ordinarie procedure  di bilancio dell’UE, e di evitare il rischio di istituire in un ulteriore strumento di natura intergovernativa, sul modello del meccanismo europeo di stabilizzazione (ESM).

A tale proposito, si ricorda che l’Italia, già contribuente netto nei confronti dell’UE, ha partecipato in misura rilevante, con una quota inferiore soltanto a quelle di Germania e Francia (per un importo pari a  125,3 miliardi di euro), alla capitalizzazione dell’ESM senza tuttavia aver usufruito dei programmi di assistenza finanziaria a carico dello stesso.

 


Coordinamento delle riforme di politica economica

 

Base giuridica e obiettivi

Nella comunicazione la Commissione osserva in via preliminare che il quadro di governance economica europea esistente comprende una procedura per il coordinamento ex ante e la sorveglianza sulle politiche economiche nazionali (nel quadro del semestre europeo , del braccio correttivo del Patto di stabilita' , della procedura per gli squilibri macroeconomici e della vigilanza di uno Stato membro che chiede l’intervento dei meccanismi di protezione), ma non prevede né discussioni né un coordinamento ex ante delle grandi riforme economiche.

Ad avviso della Commissione l’introduzione di tale tipologia di coordinamento rifletterebbe lo spirito dell’articolo 121, paragrafo 1, del  Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), in base al quale “gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune” e sarebbe coerente con l’art. 11 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria (cd. Fiscal Compact), che già prevede l’impegno a discutere ex ante e, ove opportuno, coordinare tutte le grandi riforme di politica economica previste.

 

Selezione delle riforme soggette a coordinamento

Secondo la Commissione, il coordinamento ex ante dovrebbe riguardare solo i piani nazionali di grandi riforme economiche e svolgersi a uno stadio sufficientemente precoce.

 Scopo del coordinamento sarebbe quello di garantire che nel processo decisionale nazionale siano tenute in considerazione le possibili ricadute delle grandi riforme sugli altri Stati membri e/o sulla zona euro e sull’intera UE.

Le riforme da coordinare riguarderebbero:

·       i mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro e alcune riforme tributarie che possono incidere sull’occupazione e sulla crescita nello Stato membro che le attua e, di conseguenza, sulla domanda di prodotti e servizi di altri Stati membri;

·       i mercati finanziari, considerato che le riforme in questo settore possono avere ricadute rilevanti per l’area euro quando aumentano la capacità dello Stato interessato di resistere agli shock esterni e limitare il pericolo di contagio dei premi di rischio in caso di timori circa la sostenibilità del debito.

 

 

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione pone alle parti interessate i seguenti quesiti:

·      il coordinamento formale ex ante deve essere limitato alle riforme fondamentali?

·      Tali riforme devono riguardare la competitività, l’occupazione, il funzionamento dei mercati di prodotti e servizi e delle industrie di rete, i sistemi tributari, la stabilità finanziaria e la sostenibilità di bilancio? Quali settori devono essere eventualmente esclusi, e quali altri settori devono essere inclusi?

·      I citeri di selezione individuati sono quelli giusti o se ne dovrebbero prendere in considerazione altri?

 

Quadro di coordinamento

La Commissione prospetta un livello differenziato di partecipazione al quadro di coordinamento per gli Stati dell’eurozona e dell’UE:

·       applicare un quadro di coordinamento vincolante agli Stati della zona euro per le rispettive riforme economiche, tenuto conto della forte interdipendenza fra i medesimi;

·       assicurare, nello spirito del citato articolo 121, paragrafo 1, del TFUE (che riguarda tutti gli Stati membri dell’UE), il coinvolgimento degli altri Stati membri dell’Unione;

·       prevedere una partecipazione su base volontaria al meccanismo di coordinamento degli Stati membri che, seguendo un programma di aggiustamento macroeconomico (ai sensi della disciplina introdotta con il two pack, sono già soggetti a obblighi di segnalazione e a un monitoraggio rigoroso da parte della Commissione europea.

 

Alla luce di queste opzioni di intervento, la Commissione sottopone alle parti interessate i seguenti quesiti:

·      tutti gli Stati membri della zona euro devono essere obbligati a coordinare ex ante le grandi riforme di politica economica?

·      In caso negativo, perché? In caso negativo, a quali Stati membri dovrebbe applicarsi questo obbligo?

·      E’ opportuno trovare il modo di includere gli Stati membri non appartenenti alla zona euro?

·      Gli Stati membri oggetto di un programma di aggiustamento macroeconomico devono essere esentati da questo obbligo? Devono comunque avere la possibilità di partecipare su base volontaria?

 

 

Procedura

In tema di procedura, la Commissione individua le seguenti questioni fondamentali:

·       le informazioni sui progetti di riforme economiche dovrebbero essere trasmesse dagli Stati membri in tempo utile per la valutazione e la discussione a livello di zona euro o di UE, benché le prassi decisionali adottate da ciascuno Stato per l’adozione delle riforme a livello nazionale siano diverse, e quindi la data di trasmissione delle informazioni risulti variabile da Paese a Paese;

·       la piattaforma principale per la trasmissione sarebbe costituita dai programmi nazionali di riforma, fatta eccezione per le situazioni di particolare urgenza, nonché per l’insediamento di un nuovo governo, per le quali si potrebbe ipotizzare una procedura ad hoc;

·       gli Stati membri dovrebbero fornire una descrizione qualitativa dettagliata delle riforme, comprendente l’identificazione dell’obiettivo o degli obiettivi economici principali perseguiti, un calendario e una stima degli effetti economici previsti, nonché l’indicazione della loro incidenza in termini di bilancio;

·       la Commissione valuterebbe i piani ricevuti e adotterebbe un parere in merito entro un termine ragionevolmente breve. Partendo da una verifica della congruità delle misure proposte con gli obiettivi dichiarati, la Commissione potrebbe suggerire modifiche, rivolgendo particolare attenzione all’incidenza della riforma sul funzionamento della zona euro e ai possibili effetti di ricaduta sugli altri Stati membri. Il parere della Commissione riguarderebbe anche le misure di accompagnamento eventualmente necessarie per ridurre al minimo le potenziali ripercussioni sociali negative delle riforme e gli altri possibili effetti negativi a breve termine;

·       nel processo decisionale verrebbero associati i Parlamenti nazionali e le parti sociali;

·       la valutazione e il parere della Commissione sarebbero presentati al Consiglio dell’UE e all’Eurogruppo, con la possibilità per il Consiglio di proporre modifiche al piano nazionale di riforma quando ciò sia giustificato dagli effetti previsti sugli altri Stati membri e sul funzionamento dell’UEM;

·       la Commissione evidenzierebbe le riforme (o gli elementi delle riforme) che considera pertinenti per altri Stati membri, fornendo una valutazione comparativa e agevolando lo scambio di buone prassi.

 

 

A questo riguardo, la Commissione formula alle parti interessate i seguenti quesiti:

·      gli Stati membri dovrebbero informare ex ante la Commissione delle grandi riforme di politica economica che intendono attuare a livello nazionale, al di fuori del calendario annuale per la presentazione dei programmi nazionali di riforma?

·      La Commissione dovrebbe poter chiedere informazioni e suggerire modifiche delle misure proposte con una possibile incidenza sugli interessi di altri Stati membri, della zona euro o dell’intera UE?

 

Legittimità democratica

Al fine di assicurare la legittimità e la responsabilità democratiche del processo di coordinamento la Commissione:

·       propone, a livello di UE, l’introduzione di un dialogo economico (sul modello del c.d. six pack) nel quale, ad esempio, la commissione competente del Parlamento europeo potrebbe invitare la Commissione europea, il presidente del Consiglio dell’UE o il presidente dell’Eurogruppo a discutere sul parere della medesima Commissione europea sui piani di riforme di uno Stato, nonché gli Stati membri a partecipare a uno scambio di opinioni sulle grandi riforme di politica economica previste;

·       rileva che l’articolazione della procedura di coordinamento da essa proposta rispetta pienamente le prerogative decisionali nazionali, perché la decisione sul piano di riforme spetta comunque allo Stato membro ed è assicurato l’intervento, in particolare, dei parlamenti nazionali.

 

In questo ambito, i quesiti proposti dalla Commissione sono:

·      come si può conciliare il processo decisionale nazionale con il coordinamento ex ante?

·      E’ necessario un dialogo a livello di UE a cui partecipino il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione?

 


 

La posizione del Parlamento europeo

Il 23 maggio 2013 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza (484 voti favorevoli, 107 contrari e 13 astensioni) una risoluzione sulle future proposte relative all’Unione economica e monetaria, nella quale formula alcune indicazioni specifiche in merito alle due comunicazioni in esame.

Sul piano generale, la risoluzione:

·      sottolinea che la piena attuazione del nuovo quadro normativo vigente (come modificato dal six pack e dal two pack) deve avere la precedenza su qualsiasi nuova proposta;

·      ribadisce che la governance nell'Unione europea non deve violare le prerogative del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, specialmente quando è previsto un trasferimento di sovranità;

·      invita la Commissione a presentare una proposta relativa all'adozione di un codice di convergenza nell'ambito del semestre europeo che si basi sulla strategia UE 2020 e includa un solido pilastro sociale;

·      esprime delusione per il fatto che le recenti comunicazioni sull'UEM non riflettono la posizione adottata dal Parlamento in sede di negoziati sull'approfondimento dell'UEM e prevedono solo un controllo parlamentare estremamente limitato;

·      sottolinea la necessità che le proposte legislative afferenti alle due comunicazioni seguano la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione).

Per quanto riguarda, in particolare, la comunicazione sul coordinamento ex ante delle principali riforme di politica economica, il Parlamento europeo:

·      ritiene che la Commissione debba stabilire nelle prossime proposte legislative la predisposizione di dati consolidati sui bilanci pubblici dell’UE e degli Stati membri, nonché degli enti locali e regionali, affinché il coordinamento possa beneficiare di un fondamento statistico adeguato;

·      auspica un dialogo sociale che coinvolga le parti interessate affinché svolgano un ruolo centrale ed esplicito nelle discussioni sul coordinamento ex ante;

·      raccomanda che la Commissione europea abbia la possibilità di formulare osservazioni sulle riforme in programma in anticipo rispetto alla relativa adozione finale;

·      chiede che il nuovo strumento di coordinamento sia integrato nel processo del semestre europeo e che al Parlamento europeo sia attribuita la facoltà di intervenire a garanzia della responsabilità democratica.

Per quanto concerne invece lo strumento di convergenza e competitività, il Parlamento europeo ritiene che:

·      esso debba essere lanciato soltanto a seguito dell'individuazione degli squilibri sociali e delle esigenze in termini di grandi riforme strutturali a lungo termine favorevoli a una crescita sostenibile, con l'opportuno coinvolgimento del Parlamento europeo, del Consiglio dell’UE e dei Parlamenti nazionali;

·      lo strumento in questione rappresenti elemento costitutivo di autentica capacità fiscale dell’UE;

·      la comunicazione, attraverso la previsione di accordi bilaterali tra l'UE e gli Stati membri, leda il principio dell'ordinamento giuridico unico europeo e che l'espressione accordi contrattuali” sia inappropriata, dal momento che il meccanismo previsto dalle comunicazioni non può essere propriamente definito “contratto” di diritto pubblico o privato e rappresenta piuttosto un meccanismo di applicazione del coordinamento delle politiche economiche basato su incentivi;

·      i piani di riforma debbano essere configurati dagli Stati membri, con l'opportuno coinvolgimento dei rispettivi Parlamenti nazionali secondo quanto previsto dalle disposizioni costituzionali interne;

·      il nuovo strumento debba essere parte integrante del bilancio dell'UE, sebbene non ricompreso nei massimali del Qaudro finanziario pluriennale (QFP), in modo da garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nella sua veste di autorità legislativa e di bilancio;

·      le misure adottate non dovrebbero avere un impatto negativo sull'inclusione sociale, sui diritti dei lavoratori, sull'assistenza sanitaria e su altre questioni sociali, nemmeno nel breve termine;

·      sia necessario evitare sovrapposizioni dello strumento di convergenza e competitività con i fondi della politica di coesione.

 



[1] Il cd. six pack comprende:

-    il regolamento (UE) n. 1173/2011 relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio della zona euro;

-    il regolamento (UE) n. 1174/2011 sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro;

-    il regolamento (UE) n. 1175/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;

-    il regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;

-    il regolamento (UE) n. 1177/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

-    la direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

[2] Il two pack si compone di:

-    regolamento (UE) n. 472/2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria;

-    regolamento (UE) n. 473/2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro.

[3] Tale articolo stabilisce che il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali delle parti contraenti determineranno insieme l’organizzazione e la promozione di una conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti dei parlamenti nazionali e delle competenti Commissioni del PE. La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’UE, svoltasi a Nicosia il 21-23 aprile 2013, ha concordato sulla opportunità che la conferenza prevista dall’art. in questione:

-          sia composta da rappresentanti di tutti i Parlamenti nazionali dell'Unione europea e del Parlamento europeo, sul modello dell’analoga conferenza costituita in ambito di politica estera e di difesa comune;

-                          la composizione e la dimensione di ciascuna delegazione nazionale sarebbe stabilita da ciascun Parlamento;

-          la conferenza si riunirebbe due volte all’anno: nel primo semestre a Bruxelles, con la co-presidenza del Parlamento europeo e del Parlamento del Paese che detiene la presidenza semestrale del Consiglio; nel secondo semestre nel Paese che detiene la presidenza semestrale del Consiglio (la prima riunione si dovrebbe dunque svolgere in Lituania, che presiede il Consiglio del’UE nel secondo semestre 2013);

-          il Parlamento ospitante (in collaborazione con il PE per quanto riguarda la riuione del primo semestre) dovrebbe assicurare le funzioni di segretariato.