Lo Stato Digitale nel PNRR – L’e-procurement

Il 27% delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono dedicate alla transizione digitale, sviluppata lungo due assi: la banda ultra-larga e la trasformazione della PA in chiave digitale. Altri fondi sono destinati dal Piano all’innovazione digitale di infrastrutture, il fisco, sicurezza, sanità pubblica, turismo e cultura, sistema scolastico e ricerca universitaria. L’Osservatorio propone una ricognizione dei principali interventi di digitalizzazione del PNRR, del loro impatto sulle amministrazioni, dei tempi di realizzazione e del confronto con misure analoghe adottate da altri paesi europei. In questo post presentiamo gli interventi previsti dal Piano con riferimento ll’e-procurement.

 

L’e-procurement, inteso quale processo di gestione delle procedure di aggiudicazione e dell’esecuzione di contratti pubblici attraverso strumenti digitali, è considerato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (PNRR – definitivamente approvato il 13 luglio dal Consiglio UE, che ha recepito la proposta della Commissione europea, sul quale si vedano i contributi pubblicati sul Focus dell’Osservatorio sulla Stato digitale), uno strumento essenziale al fine di semplificare la legislazione in materia di contratti pubblici, promuovere la concorrenza e garantire la rapida ed effettiva realizzazione degli investimenti ivi previsti.

In tale prospettiva l’e-procurement è preso in considerazione in relazione a tre diverse azioni.

Innanzitutto, nell’ambito delle riforme abilitanti volte a determinare la semplificazione in materia di contratti pubblici. In tale prospettiva, seppur non sono state individuate specifiche misure di digitalizzazione nel PNRR (al di là del riferimento alla realizzazione di una e-platform ai fini della valutazione della procurement capacity) e nel disegno di legge delega (al di là del riferimento tra i criteri alla digitalizzazione e all’informatizzazione delle procedure, anche ai fini dei controlli sui requisiti dichiarati dagli operatori economici all’art. 1, comma 2, della lett. f), il governo è successivamente intervenuto istituendo la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici e dando finalmente attuazione all’art. 44 del Codice dei contratti pubblici.

Con il decreto legge n. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis) la Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, mai effettivamente in funzione, è stata sostituita con la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC. La Banca dati contiene tutte le informazioni inerenti alla programmazione degli appalti, la scelta del contraente, l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti pubblici al fine di consentire alle stazioni appaltanti di verificare direttamente i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito. Inoltre, nell’ambito della stessa Banca dati è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico, da utilizzare al fine di evitare che l’operatore economico sia costretto a ripetere la qualificazione e la comprova dei requisiti per ogni procedura di gara, in attuazione del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni. Ai fini dell’effettiva entrata in funzione della Banca dati è necessaria l’adozione da parte dell’ANAC di un provvedimento (non è specificato quale), adottato d’intesa con il MIMS e con l’AGID.

Con il Decreto n. 148/2021, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, è stato finalmente adottato il Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici. Il regolamento si limita a trasporre le procedure tradizionali analogiche nelle piattaforme digitali. In attesa di adozione delle regole tecniche da parte dell’AGID, alcune scelte di fondo possono essere già individuate. In primo luogo, è stata mantenuta la scelta di non imporre alle amministrazioni l’utilizzo di una piattaforma telematica unica, consentendo, dunque, a ciascuna di realizzare la propria piattaforma, ovvero di avvalersi di piattaforme gestite da altri soggetti pubblici o privati. È stato previsto poi l’utilizzo di interfacce web ai fini della compilazione e presentazione delle offerte. Inoltre, i sistemi devono garantire che l’incompletezza della domanda o dell’offerta non possa avere un effetto bloccante ai fini della trasmissione. Da ultimo, le piattaforme devono consentire l’interconnessione e l’interoperabilità delle piattaforme con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con il sistema del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la compilazione del DGUE in formato elettronico.

Nell’ambito delle riforme volte a garantire la rapida ed effettiva realizzazione degli investimenti del PNRR è prevista la “Recovery Procurement Platform” che mira a rafforzare la capacità delle amministrazioni aggiudicatrici attraverso la digitalizzazione end to end dei processi di approvvigionamento pubblico. Nell’ambito di tale azione sono previsti molteplici progetti di evoluzione del Sistema Nazionale di e-procurement, quali ad esempio, lo Smart Procurement, l’Interoperabilità del Sistema eProc con i sistemi gestionali delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori economici, l’abilitazione digitale degli operatori economici, le sessioni d’asta digitali, il CRM evoluto con funzioni di chatbot, il digital engagement, il knowledge management, l’e-learning e social collaboration per i servizi di informazione, formazione e supporto agli utenti, l’Intelligenza Artificiale/Machine learning per l’osservazione e l’analisi delle tendenze nell’uso degli strumenti di acquisto, delle dinamiche di mercato e di spesa e dei comportamenti di amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici, lo “Status chain” per le attività di verifica e audit dei processi di e-Procurement attraverso l’uso della tecnologia blockchain. Progetti a tutt’oggi, in base alle informazioni in possesso, non ancora avviati.

Da ultimo nell’ambito della “Missione 1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” è stata individuata la necessità di “Innovare l’impianto normativo per velocizzare gli appalti ICT e incentivare l’interoperabilità da parte delle amministrazioni”. La riforma è mirata a semplificare e velocizzare le procedure di acquisto di servizi ICT per le amministrazioni pubbliche attraverso tre azioni. La creazione di una “white list” di fornitori certificati. La previsione di un percorso “fast track” per gli acquisiti ICT in ambito PNRR. L’introduzione di un sistema che includa la lista dei fornitori certificati e consenta una selezione/comparazione veloce e intuitiva.

Allo stato sembrerebbe essere stato introdotto esclusivamente un percorso “fast track”. Il primo comma dell’art. 53 del decreto semplificazioni bis consente di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, vi sia il rischio di compromettere la realizzazione o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR, al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, ovvero di rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili. Il successivo secondo comma prevede modalità di semplificazione della comprova dei requisiti ai fini della stipula dei contratti pubblici.

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