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Procedura : 2021/2035(INL)
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Ciclo del documento : A9-0249/2021

Testi presentati :

A9-0249/2021

Discussioni :

PV 15/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 13
CRE 15/09/2021 - 11
CRE 15/09/2021 - 13

Votazioni :

PV 16/09/2021 - 2
PV 16/09/2021 - 8
CRE 16/09/2021 - 2

Testi approvati :

P9_TA(2021)0388

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Giovedì 16 settembre 2021 - Strasburgo
Riconoscimento della violenza di genere come nuova fattispecie di reato fra i reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE
P9_TA(2021)0388A9-0249/2021
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE (2021/2035(INL))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

–  visti gli articoli 8, 10 e 19, l'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 1 a 4, da 6 a 8, da 10 a 12, 21, da 23 a 26, 47 e 49,

–  viste le relazioni di verifica per paese del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025",

–  vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)",

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025",

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 25 novembre 2020 dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE",

–  vista la comunicazione della Commissione del 24 marzo 2021 dal titolo "Strategia dell'UE sui diritti dei minori",

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025,

–  vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI(1),

–  vista la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo(2),

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI(3),

–  visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 delle Nazioni Unite "Uguaglianza di genere",

–  vista la raccomandazione generale n. 33 sull'accesso delle donne alla giustizia, del 3 agosto 2015, del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

–  vista la raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne, che aggiorna la raccomandazione n. 19, del 14 luglio 2017, del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,

–  vista l'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dal titolo "Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea" pubblicata nel 2014,

–  vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dal titolo "Crime, safety and victims' rights" (Reati, sicurezza e diritti delle vittime), pubblicata nel 2021,

–  vista la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,

–  visti la dichiarazione di Pechino e la relativa piattaforma d'azione, adottate il 15 settembre 1995 dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino+5 (2000), +10 (2005), Pechino+15 (2010) e Pechino+20 (2015),

–  visto il glossario dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,

–  viste le conclusioni concordate alla 65a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile che si è svolta dal 15 al 26 marzo 2021,

–  visti le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Uniti nell'ambito dei diritti umani, in particolare quelli concernenti i diritti delle donne, e gli altri strumenti delle Nazioni Uniti sulla violenza contro le donne, compresa la dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 dicembre 1993,

–  vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(4),

–  vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne(5),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(6),

–  vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE(7),

–  vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere(8),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sul divieto di fatto del diritto all'aborto in Polonia(9),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi(10),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere(11),

–  vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime(12),

–  vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2021 sulle sfide future in relazione ai diritti delle donne in Europa: 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino(13),

–  viste le conclusioni del Consiglio sul tema "Donne, pace e sicurezza", pubblicate il 10 dicembre 2018,

–  visto il compendio delle Nazioni Unite sulla COVID-19 e l'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze, pubblicato nel 2020(14),

–  visto il parere legale dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, inteso a chiarire l'incertezza giuridica riguardo a se e quando l'Uione possa concludere e ratificare la convenzione, formulato l'11 marzo 2021(15),

–  visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0249/2021),

A.  considerando che l'uguaglianza tra donne e uomini è un valore fondamentale dell'Unione sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e riconosciuto dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"); che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta; che l'eliminazione della violenza maschile contro le donne e le ragazze è una condizione preliminare per la realizzazione della parità effettiva tra donne e uomini;

B.  considerando che l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne;

C.  considerando che la violenza di genere, sia online che offline, e la mancanza di accesso a una protezione adeguata costituiscono la manifestazione più grave della discriminazione di genere e rappresentano una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, quali il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità fisica e mentale, il divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il divieto della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto al rispetto della vita privata e familiare;

D.  considerando che, a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, in funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni;

E.  considerando che, nell'adottare tale decisione a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo;

F.  considerando che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) definiscono la violenza di genere contro le donne come qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato; che "violenza contro le donne" si riferisce a tutti gli atti di violenza contro il genere femminile che si traducono, o possono tradursi, in lesioni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata;

G.  considerando che le persone LGBTIQ+ sono anch'esse vittime della violenza di genere fondata sul loro genere, sull'identità di genere, sull'espressione di genere e sulle caratteristiche sessuali;

H.  considerando che la violenza di genere nei confronti delle persone LGBTIQ+ include la violenza fisica, la violenza psicologica, i matrimoni forzati, la violenza sessuale, compreso lo stupro "correttivo" e le molestie sessuali, le mutilazioni genitali femminili e intersessuali, la sterilizzazione forzata delle persone transgender e intersessuali, i cosiddetti reati "d'onore", la terapia di conversione, l'incitamento all'odio sia online che offline, il bullismo e le molestie, la privazione socioeconomica e la violenza che si verifica all'interno della famiglia e/o dell'unità domestica;

I.  considerando che la convenzione di Istanbul definisce il genere come "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini", definizione che ribadisce che molte forme di violenza contro le donne affondano le loro radici in disuguaglianze di potere tra uomini e donne;

J.  considerando che l'espressione "in tutta la loro diversità" è utilizzata nella presente risoluzione per ricordare che le donne, gli uomini e le persone non binarie rientrano in categorie eterogenee anche, ma non solo, per quanto riguarda la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere o le caratteristiche sessuali, le condizioni di salute, lo stato civile, lo status di migrante o di rifugiato; che si tratta di un'espressione che sancisce l'impegno a non lasciare indietro nessuno e a realizzare un'Europa che garantisca la parità di genere per tutti; che non si possono compiere progressi reali in materia di parità di genere senza un approccio intersettoriale;

K.  considerando che la violenza di genere affonda le sue radici negli stereotipi di genere, nelle strutture eteropatriarcali, nelle asimmetrie di potere e nelle disuguaglianze strutturali e istituzionali; che la violenza di genere interessa tutti gli ambiti della società;

L.  considerando che la violenza di genere prende di mira le donne e le ragazze in tutta la loro diversità e le persone LGBTIQ+, ed è motivata da un desiderio di punire coloro che sono considerati trasgressori delle norme sociali delle gerarchie di genere, dell'espressione di genere e dei sistemi binari di genere; che la violenza di genere intende istituire, applicare o perpetuare le disuguaglianze di genere e rafforzare le norme e gli stereotipi di genere;

M.  considerando che l'EIGE definisce il femminicidio come l'omicidio di donne e ragazze per via del loro genere; che può assumere diverse forme, come l'omicidio di donne a causa della violenza del loro partner, l'omicidio di donne e ragazze in ragione del loro genere, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali, le mutilazioni genitali femminili e intersessuali e i cosiddetti "delitti d'onore"; che i femminicidi sono la manifestazione estrema delle forme esistenti di violenza contro le donne e rappresentano l'atto ultimo di violenza sperimentato in un continuum di violenza; che molti tipi di femminicidio non sono conteggiati nelle statistiche ufficiali e restano invisibili;

N.  considerando che l'esposizione alla violenza da parte del partner, che sia di natura fisica, sessuale o psicologica, ha un grave effetto sui bambini e perpetua gli abusi nelle generazioni future in quanto i bambini che assistono alla violenza nei confronti della madre o di uno dei genitori per mano del partner hanno maggiori probabilità di sperimentare tale violenza successivamente durante la loro vita, come vittime o come autori della violenza; che le leggi che tutelano la dignità del bambino e che lo riconoscono come vittima in questi casi svolgono un ruolo essenziale nella tutela sia della donna sia del bambino in quanto vittime; che le leggi sull'affidamento devono essere elaborate in modo da non attribuire i diritti di affidamento ai colpevoli di violenze nei confronti del proprio partner;

O.  considerando che la violenza di genere include molti tipi di violenza, compresa quella subita dal partner e in ambito familiare; che l'EIGE, analogamente alla convenzione di Istanbul, definisce la violenza domestica come tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami biologici o familiari, o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

P.  considerando che la violenza di genere online e le molestie sessuali online hanno carattere transfrontaliero; che la violenza nelle sue declinazioni online, comprese le molestie online, il ciberbullismo, lo stalking online, l'incitamento all'odio sessista, la divulgazione non consensuale di immagini di natura sessuale, il "doxing", il furto d'identità o l'hacking, colpisce in maniera sproporzionata le donne e le ragazze;

Q.  considerando che la violenza contro le donne e le ragazze è una delle violazioni più diffuse dei diritti delle donne in Europa; che indagini condotte dall'Unione evidenziano che, nell'Unione, una donna su tre, ovvero 62 milioni di donne, ha subito violenza sessuale e/o fisica dall'età di 15 anni e che una donna su due (55 %) è stata vittima di molestie sessuali; che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) riferisce che, a livello mondiale, quasi un terzo (27 %) delle donne nella fascia di età compresa tra i 15 e i 49 anni che hanno avuto una relazione ha affermato di essere stata vittima di una qualche forma di violenza fisica e/o sessuale da parte del proprio partner; che l'OMS riferisce che a livello mondiale ben il 38 % di tutti gli omicidi di donne è commesso dai partner di queste ultime;

R.  considerando che mancano dati disaggregati aggiornati, globali e comparabili su tutte le forme di violenza di genere in tutta l'Unione; che la mancanza di dati comparabili è anche il risultato della mancata armonizzazione delle definizioni legate alla violenza di genere; che dati disaggregati globali e comparabili sono essenziali per documentare la violenza di genere e le sue cause profonde; che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha pubblicato la sua ultima indagine sulla violenza contro le donne nel 2014 e che non sono disponibili dati più recenti;

S.  considerando che la violenza di genere comporta costi importanti per le società europee, in termini sia di perdita di produzione economica che di erogazione di servizi, compresi i servizi sanitari, legali, sociali e specializzati; che, tuttavia, i costi maggiori gravano sulle vittime della violenza di genere, che devono vivere per sempre con le cicatrici emotive di tali esperienze traumatiche; che l'azione dell'Unione dovrebbe essere orientata al benessere delle vittime della violenza di genere;

T.  considerando che l'impatto della crisi COVID-19 ha comportato un drastico aumento della violenza di genere, subita in particolare dal proprio partner, compresa la violenza fisica e psicologica, il controllo coercitivo e la violenza online; che gli Stati membri dell'Ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità hanno segnalato un aumento del 60 % delle chiamate di emergenza da parte di donne vittime di violenza da parte del loro partner; che le misure di confinamento hanno reso più difficile la ricerca di aiuto da parte di tali vittime poiché sono spesso confinate con l'autore delle violenze e hanno un accesso limitato ai servizi di sostegno, e poiché la carenza di strutture di sostegno e di risorse ha aggravato una pandemia "sommersa" preesistente;

U.  considerando che l'istruzione può svolgere un ruolo centrale nella prevenzione della violenza di genere, in particolare mettendo in discussione le norme sociali negative che alimentano tale fenomeno e consentendo ai giovani di riconoscere, affrontare e prevenire tali azioni;

V.  considerando che la violenza di genere continua a essere sottosegnalata nell'Unione; che due terzi delle vittime non denunciano la violenza di genere alle autorità(16);

W.  considerando che, secondo l'EIGE, la vittimizzazione secondaria, nota anche come rivittimizzazione, si verifica quando la vittima subisce ulteriori danni non per effetto diretto di un atto criminale, ma a causa del modo in cui le istituzioni e altri individui trattano la vittima; che, secondo l'EIGE, la vittimizzazione secondaria può essere provocata, ad esempio, dalla ripetuta esposizione della vittima all'autore del reato, da interrogatori ripetuti in merito agli stessi fatti, dall'uso di un linguaggio inappropriato o da commenti insensibili da parte di tutti coloro che vengono a contatto con le vittime;

X.  considerando che la violenza di genere potrebbe essere commessa da persone che rivestono incarichi di autorità, nei confronti di vittime che si trovano in contesti detentivi come le prigioni, le strutture per la salute mentale, i centri di detenzione, gli istituti di assistenza e i campi per i rifugiati; che condizioni di sovraffollamento, elevati livelli di stress e mancanza di privacy possono portare anch'esse alla violenza di genere; che dotando gli ufficiali di polizia di competenze trasversali per ascoltare con attenzione, capire e rispettare tutte le donne che hanno subito violenza di genere, si può contribuire a ridurre la sottosegnalazione e la vittimizzazione secondaria e creare un ambiente più sicuro per le vittime della violenza di genere;

Y.  considerando che garantire un accesso a costi contenuti e sicuro a un sistema giudiziario indipendente è indispensabile per promuovere un ambiente più sicuro per tutte le vittime della violenza di genere; che per affrontare la violenza di genere in modo efficace occorre istituire programmi di formazione per i professionisti coinvolti, tra cui assistenti sociali, operatori sanitari, funzionari delle autorità di contrasto e operatori del sistema giudiziario, affinché siano in grado di identificare, affrontare e rispondere alla violenza di genere;

Z.  considerando che, in tutti gli Stati membri, i tassi di condanna dei responsabili di violenze contro le donne, in particolare violenze sessuali come lo stupro e l'aggressione sessuale, sono a livelli inaccettabilmente bassi, a riprova delle gravi carenze sistematiche nel modo in cui le autorità di contrasto affrontano la violenza di genere; che ciò comporta, a sua volta, una diffusa cultura dell'impunità e un grave ostacolo alla parità di genere e alla lotta contro la violenza di genere;

AA.  considerando che la violenza sessuale si iscrive in un continuum di discriminazione e violenza di genere, che è strettamente interconnesso a disuguaglianze persistenti e attacchi di più ampia portata contro la parità di genere e i diritti delle donne e delle ragazze;

AB.  considerando che la convenzione di Istanbul è lo strumento più completo in Europa per contrastare forme specifiche di violenza maschile nei confronti di donne e ragazze, nonché la violenza domestica; che tale convenzione stabilisce un quadro completo di misure giuridiche e strategiche per prevenire tale tipo di violenza, sostenere le vittime e punire i colpevoli;

AC.  considerando che le campagne di disinformazione tese a minare la parità di genere ostacolano anche i progressi volti a eliminare la violenza contro le donne, come si è constatato in relazione alla convenzione di Istanbul, suscitando l'opposizione pubblica e decisioni politiche deplorevoli in alcuni Stati membri;

AD.  considerando che la convenzione di Istanbul è stata firmata da tutti gli Stati membri e ratificata da 21 di essi; che la Bulgaria, la Cechia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia non hanno ancora ratificato la convenzione di Istanbul; che la Polonia ha annunciato la sua intenzione di recedere dalla convenzione; che il recesso della Turchia dalla convenzione di Istanbul ha creato un pessimo precedente; che la convenzione di Istanbul non è ancora stata ratificata dall'Unione;

AE.  considerando che le violazioni dei diritti delle donne sono di natura internazionale, europea e transnazionale; che le donne e le ragazze in Europa e altre vittime della violenza di genere non godono dello stesso livello di protezione dalla violenza in tutta l'Unione a causa della diversità dei quadri legislativi nazionali e dei meccanismi di protezione e prevenzione;

AF.  considerando che l'azione dell'Unione volta a sradicare la violenza contro le donne e le ragazze e tutte le forme di violenza di genere impone alla Commissione di intraprendere vari percorsi paralleli, di carattere legislativo e non, compresa la proposta di identificare la violenza di genere come sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE e, al tempo stesso, di adottare una direttiva sulla violenza di genere utilizzando lo stesso articolo come base giuridica;

AG.  considerando che la lotta alla violenza di genere è una priorità fondamentale della strategia dell'Unione per la parità di genere e dell'azione esterna dell'Unione; che, nel suo programma di lavoro per il 2021, la Commissione ha annunciato una nuova proposta legislativa volta a prevenire e combattere la violenza di genere sulla base degli articoli 82, 83 e 84 TFUE, nonché una proposta specifica per ampliare l'elenco delle sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale di cui all'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE al fine di includervi tutte le forme di crimini d'odio e di incitamento all'odio; che la lotta alla violenza di genere rientra tra le priorità della presidente della Commissione(17);

Cause e impatto della violenza di genere e garanzia di un approccio olistico nella sua prevenzione

1.  condanna tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze in tutta la loro diversità e le altre forme di violenza di genere online e offline, come la violenza contro le persone LGBTIQ+ fondata sul genere, sull'identità di genere, sull'espressione di genere o sulle caratteristiche sessuali, che include vari atti di violenza online e offline che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenza di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;

2.  sottolinea che, a causa del confinamento e delle misure di distanziamento sociale attuate durante la pandemia di COVID-19, si è verificato un aumento preoccupante della violenza di genere nei confronti di donne e ragazze in tutta l'Unione, compresa la violenza da parte del partner, la violenza fisica, sessuale, economica e psicologica, il controllo coercitivo e la violenza online, dettando un'impellente necessità di servizi di sostegno per tali vittime;

3.  insiste affinché, nel trattare la violenza contro le donne, la definizione del termine "donne" includa le ragazze di età inferiore ai 18 anni;

4.  denuncia il femminicidio quale forma più estrema di violenza contro le donne e le ragazze; sottolinea che il femminicidio costituisce una violazione gravissima dei diritti umani e che l'Unione dovrebbe elaborare un piano volto a prevenire e contrastare le violenze, rilevare le situazioni di rischio, fornire sostegno alle vittime e proteggerle;

5.  sottolinea che la violenza contro le donne e le altre forme di violenza di genere sono ancora avvolte nel silenzio e sono il risultato della continua manifestazione di un accesso al potere e alle risorse e una loro distribuzione storicamente iniqui, che hanno condotto al dominio degli uomini sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti nonché alla violenza rivolta contro le persone LGBTIQ+, con ripercussioni di vasta portata per le vittime, le loro famiglie e le loro comunità;

6.  accoglie con favore il movimento #MeToo, che simboleggia la voce delle donne che infrangono il muro del silenzio che circonda le molestie sessuali e la violenza sessuale contro le donne in tutta la loro diversità, in tutte le fasce di età, i settori e i luoghi; denuncia il fatto che in alcuni paesi le vittime di molestie sessuali e di violenza sessuale sono accusate sempre più frequentemente e persino condannate per diffamazione, creando in tal modo un effetto dissuasivo, rivittimizzando e riducendo al silenzio le donne che osano parlare;

7.  riconosce che i progressi verso l'uguaglianza sono stati realizzati grazie alla lotta femminista combattuta duramente contro l'oppressione globale delle donne e delle ragazze;

8.  sottolinea che la situazione è esacerbata dalle disuguaglianze economiche e sociali e dai tagli significativi ai fondi disponibili, in particolare in tempi di crisi, che portano a divari retributivi e pensionistici, alla femminizzazione del lavoro precario e a condizioni di vita più precarie per le donne; sottolinea che tali disuguaglianze e squilibri di potere hanno carattere trasversale e globale e che sono comuni all'intero territorio dell'Unione, non limitandosi a specifici Stati membri;

9.  sottolinea che rigide norme di genere basate su stereotipi patriarcali contribuiscono alla discriminazione e alla sottomissione delle donne, comprese le donne lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali, rendono chiunque non vi si conformi più vulnerabile alla violenza di genere e contribuiscono all'invisibilità della violenza subita dagli uomini omosessuali, bisessuali e intersessuali;

10.  sottolinea l'importanza di affrontare e promuovere, attraverso l'educazione, uno status e relazioni di potere paritari tra uomini e donne e tra ragazzi e ragazze, nonché di estirpare i pregiudizi e gli stereotipi di genere che portano a norme sociali di genere dannose; deplora l'elevato numero di episodi di violenza contro le donne in tutta la loro diversità, comprese le donne lesbiche, bisessuali e transessuali, così come le persone transgender, intersessuali e non binarie;

11.  sottolinea l'ampio ventaglio di effetti psicologici che la violenza di genere produce sulle vittime, tra cui stress, sensazione di insicurezza o vulnerabilità, problemi di concentrazione, ansia, attacchi di panico, isolamento sociale, bassa autostima, depressione, disturbi da stress post-traumatico nonché mancanza di fiducia e di senso di controllo, oltre alla paura o persino pensieri suicidi; pone l'accento sull'importanza di offrire servizi di salute mentale alle vittime di tali reati, che sono spesso forniti anche da ONG e attori della società civile;

12.  ribadisce che la violenza di genere ha anche effetti a livello sociale, economico e democratico, tra cui una mancanza di accesso ai posti di lavoro, l'isolamento, il ritiro dalla vita pubblica o la privazione di risorse materiali o finanziarie, che aggravano la posizione di svantaggio delle donne; sottolinea che la violenza di genere è esercitata come una forma di controllo coercitivo sulle donne che ostacola la parità di genere, la mobilità sociale, l'emancipazione economica e l'esercizio dei loro diritti di cittadini dell'Unione, compresa la loro piena partecipazione civica e il libero sviluppo delle loro vite senza violenza;

13.  pone l'accento sull'impatto economico negativo che la violenza di genere e i problemi di salute mentale che ne conseguono possono avere sulle vittime, in particolare in termini di capacità di cercare lavoro, ma anche a causa dell'onere finanziario che incombe loro nell'intraprendere un'azione legale, e ricorda che i costi annuali della violenza di genere per la società (stimati a 290 miliardi di EUR, di cui da 49 a 89,3 miliardi di EUR per molestie e stalking online) superano i costi annuali stimati delle forme di criminalità particolarmente gravi di cui all'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE(18);

14.  sottolinea che la convenzione di Istanbul continua a essere la norma internazionale e uno strumento chiave per l'eliminazione della violenza di genere in quanto segue un approccio olistico e coordinato che pone al centro i diritti delle vittime e che affronta la questione da un'ampia gamma di prospettive; ribadisce il suo invito a concludere la ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'Unione sulla base di una vasta adesione e pone l'accento sull'importanza della sua ratifica da parte di Bulgaria, Cechia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia; prende atto con preoccupazione dei tentativi di alcuni Stati membri di diffondere disinformazione sulla convenzione di Istanbul, come la negazione dell'esistenza della violenza di genere; condanna il fatto che tale disinformazione stia prendendo piede in Europa, contribuendo così alla difficoltà di proteggere i diritti delle donne;

15.  sottolinea che la convenzione di Istanbul dovrebbe essere intesa come uno standard minimo per l'eliminazione della violenza di genere e che l'Unione dovrebbe adottare misure legislative ancor più decisive ed efficaci a tale riguardo; ricorda che tali nuove misure legislative dovrebbero in ogni caso essere coerenti con i diritti e gli obblighi fissati dalla convenzione di Istanbul e dovrebbero essere complementari alla sua ratifica; invita gli Stati membri a tenere conto delle raccomandazioni del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e a migliorare la legislazione nazionale per allinearla maggiormente alle disposizioni della convenzione di Istanbul, così da garantirne l'adeguata attuazione ed esecuzione;

16.  denuncia le conseguenze negative degli attacchi sferrati ai diritti delle donne e delle ragazze e alla parità di genere sulla lotta alla violenza di genere; condanna le azioni dei movimenti contro l'uguaglianza di genere e antifemministi in Europa e nel mondo che attaccano sistematicamente i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+, compresi i diritti sessuali e riproduttivi, e che si prefiggono di revocare le leggi esistenti che li tutelano, mettendo in tal modo a repentaglio il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto; condanna ogni forma di disinformazione diffusa deliberatamente riguardo alla convenzione di Istanbul e ad altri strumenti e iniziative volti a combattere la violenza contro le donne nell'Unione, che ostacola la protezione delle donne dalla violenza; esorta la Commissione a garantire che le organizzazioni della società civile sostenute e finanziate dall'Unione non promuovano la discriminazione di genere;

17.  invita la Commissione ad aumentare e a garantire finanziamenti a lungo termine dedicati alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e altre forme di violenza di genere tramite il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, compreso il sostegno per i centri di accoglienza e altre organizzazioni della società civile attive in tale ambito; ribadisce l'importanza di utilizzare parametri di riferimento e indicatori per misurare i progressi;

18.  sottolinea che esistono differenze sostanziali nella definizione giuridica e nel trattamento della violenza di genere nei vari Stati membri; evidenzia che ciò ostacola fortemente le azioni legislative dell'Unione volte a contrastare la violenza di genere, comprese le direttive 2012/29/UE, 2011/36/UE e 2011/99/UE;

19.  sottolinea l'importanza delle misure di prevenzione nella lotta alla violenza nei confronti delle donne e delle ragazze; osserva che tali misure richiedono un'attenzione più mirata nell'intero sistema giudiziario nonché nelle scuole e in ambito sanitario, onde prevenire e ridurre al minimo il rischio di violenza;

20.  ribadisce l'importanza di azioni che affrontino le cause soggiacenti alla disuguaglianza di genere, anche contrastando il sessismo nonché le norme di genere, gli stereotipi e i valori patriarcali; lamenta la carenza di ricerche e conoscenze che formano la base su cui poggia l'efficacia del processo politico e del processo legislativo nel prevenire la violenza di genere; chiede pertanto all'EIGE e a Eurostat di fungere da polo di conoscenza sulla violenza contro le ragazze nell'Unione; sottolinea che la violenza degli uomini contro le donne inizia con la violenza dei ragazzi contro le ragazze; ritiene pertanto che le misure preventive debbano iniziare in giovane età; sottolinea la necessità che la parità di genere rivesta un ruolo centrale nell'istruzione e chiede misure educative rivolte ai giovani e attuate insieme a loro, tra cui un'informazione adeguata all'età, un'educazione completa riguardo alla sessualità, lo sviluppo di relazioni non violente e corsi di autodifesa femminista nel quadro dell'attuazione dell'articolo 12, paragrafo 6, della convenzione di Istanbul e del punto 125, lettera g), relativo all'obiettivo strategico D.1 della piattaforma d'azione di Pechino, così come misure più generali volte a combattere la segregazione, la disuguaglianza di genere e la discriminazione;

21.  sottolinea che l'attacco ai diritti delle donne e alla parità di genere è spesso una dimensione di un più vasto deterioramento della situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e invita pertanto la Commissione e il Consiglio a considerare le violazioni dei diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+ nell'ambito dei procedimenti in corso di cui all'articolo 7 TUE;

22.  insiste sulla necessità di condurre in tutta l'Unione campagne di sensibilizzazione che includano informazioni volte a sensibilizzare i cittadini più giovani dell'Unione in merito alla parità di genere e all'impatto della violenza di genere online e offline, in modo da accompagnare gli sforzi volti a consentire alle donne e alle ragazze di vivere la loro vita liberamente e in sicurezza in tutti gli ambiti;

23.  invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per far sì che la violenza di genere sia trattata efficacemente in tutti i programmi d'istruzione nazionali; accoglie con favore la proposta della Commissione, contenuta nella strategia per la parità di genere, riguardo a una campagna sugli stereotipi di genere a livello dell'intera Unione e il suo impegno a "educare ragazzi e ragazze alla parità di genere sin dall'infanzia e sostenere lo sviluppo di relazioni non violente", misure essenziali per una prevenzione efficace;

24.  sottolinea l'importanza di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri riguardo alla questione della violenza di genere, per consentire anche agli Stati membri che dispongono di politiche riuscite di condividere le loro esperienze tramite lo scambio delle migliori pratiche;

25.  invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la disponibilità periodica e la comparabilità di dati disaggregati di qualità su tutte le forme della violenza di genere a livello dell'Unione e nazionale e per l'armonizzazione dei sistemi di raccolta dei dati tra Stati membri, grazie alla cooperazione con Eurostat, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'EIGE; ritiene che dati di qualità saranno essenziali per fissare obiettivi chiari e misurabili per l'eliminazione della violenza di genere; si compiace che sia stata annunciata una nuova indagine a livello dell'Unione, a cura dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, sulla diffusione e le dinamiche di tutti i tipi di violenza contro le donne;

26.  sottolinea che, per favorire la comprensione della violenza di genere all'interno dell'Unione, occorre garantire che almeno le seguenti categorie siano inserite nella raccolta dei dati a livello di intervento delle autorità di contrasto: a) genere della vittima, b) genere dell'autore del reato, c) rapporto esistente tra la vittima e l'autore, d) esistenza di una dimensione di violenza sessuale, e) esistenza di una motivazione della violenza legata al genere e f) altre caratteristiche sociodemografiche pertinenti per un'analisi intersettoriale; sottolinea che, oltre a questi dati, è necessario disporre di dati generali circa il numero di denunce, numero e tipologie di ordini di protezione emessi, percentuali di denunce respinte e ritirate, percentuali di incriminazione e condanna, tempo impiegato per la definizione delle cause, informazioni sulle sentenze comminate ai colpevoli e risarcimenti, compresi gli indennizzi, forniti alle vittime, incidenti segnalati alle linee telefoniche di assistenza o ai servizi sanitari e sociali che si occupano di casi di violenza contro le donne e indagini a campione;

Affrontare tutte le forme di violenza di genere

27.  pone in evidenza la necessità di una legislazione e di politiche mirate dotate di un approccio intersettoriale che trattino la situazione delle vittime di violenza di genere che subiscono forme intersettoriali di discriminazione fondate sull'identità di genere, sull'espressione di genere o su caratteristiche sessuali o su altri motivi, tra cui razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale, condizioni di salute, stato civile, status di migrante o di rifugiato; sottolinea la necessità, in sede di definizione delle politiche e degli atti legislativi, di includere impegni specifici e misurabili, anche per quanto riguarda i gruppi protetti dalla discriminazione dal diritto dell'Unione e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

28.  invita gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito della loro attività, a contrastare la violenza di genere, onde garantire che tutte le iniziative legislative e non legislative perseguano l'obiettivo di eliminare tutte le forme di violenza di genere, includendo specificamente le donne in tutta la loro diversità e la violenza contro le persone LGBTIQ+ fondata sull'identità di genere, sull'espressione di genere e sulle caratteristiche sessuali; ricorda che il Parlamento ha già fortemente incoraggiato gli Stati membri ad adottare leggi e politiche che vietino la terapia di conversione, le mutilazioni genitali femminili e intersessuali e le pratiche di sterilizzazione forzata;

29.  sottolinea che la violenza di genere rappresenta una grave violazione dei diritti umani e della dignità che può assumere la forma di violenze psicologiche, fisiche, sessuali ed economiche, tra cui il femminicidio, la violenza da parte del partner, le molestie sessuali, la violenza online, gli atti persecutori, lo stupro, il matrimonio precoce e forzato, la mutilazione genitale femminile, i crimini commessi in nome del cosiddetto "onore", l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata, lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri umani, la violenza istituzionale, la violenza secondaria, la violenza vicaria e la vittimizzazione secondaria;

30.  ricorda che la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale sono una forma di violenza di genere contro le donne e le ragazze e sottolinea l'importanza di un approccio sensibile alla dimensione di genere nei confronti della tratta di esseri umani;

31.  condanna il fenomeno della violenza secondaria, costituita dalla violenza fisica o psicologica, dalle rappresaglie, dalle umiliazioni e dalla persecuzione nei confronti di persone che sostengono le vittime di violenza di genere; sottolinea che tali azioni ostacolano la prevenzione, l'individuazione, il sostegno e la ripresa delle donne in situazioni di violenza di genere;

32.  è profondamente preoccupato per la natura, la portata e la gravità della violenza di genere e delle molestie sul luogo di lavoro; si compiace, a tale proposito, della recente adozione della Convenzione n. 190 dell'OIL sulle violenze e le molestie nel mondo del lavoro e invita gli Stati membri a ratificarla e attuarla senza indugio; invita altresì la Commissione e gli Stati membri a integrare adeguatamente il quadro esistente con misure efficaci volte a proibire la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, nonché con misure preventive, un effettivo accesso a meccanismi di denuncia e risoluzione delle controversie, corsi di formazione e campagne di sensibilizzazione, servizi di sostegno psicologico e mezzi di ricorso che siano sicuri, efficaci e attenti alle questioni di genere;

33.  insiste sul fatto che la violenza online, comprese le molestie sessuali e psicologiche online, il ciberbullismo, lo stalking online, la divulgazione non consensuale di immagini di natura sessuale, l'incitamento all'odio sessista online e le nuove forme di molestie online come lo zoom bombing o le minacce online, costituiscono forme di violenza di genere;

34.  si rammarica che la violenza online colpisca in modo sproporzionato le donne e le ragazze e si vada diffondendo sempre più; rammenta che la violenza di genere online è un continuum ed è inseparabile dalla violenza offline, in quanto sono entrambe interconnesse; sottolinea che la violenza online minaccia i progressi conseguiti in materia di parità di genere e riduce al silenzio le vittime, ripercuotendosi sui principi democratici dell'Unione; deplora che le donne con un profilo pubblico, tra cui politiche, giornaliste, artiste e attiviste, siano spesso il bersaglio di violenza di genere online, che mira a scoraggiarne la presenza nella vita pubblica e nelle sfere decisionali;

35.  sottolinea la natura transfrontaliera della violenza informatica, i cui autori si servono di piattaforme online o telefoni cellulari connessi o ospitati da altri Stati membri rispetto a quelli in cui si trovano le vittime, sottolinea la necessità di un approccio coordinato a livello di Unione per mettere a punto sistemi di segnalazione tempestivi e accessibili, meccanismi efficaci di rimozione dei contenuti e una più solida cooperazione tra le piattaforme online e le autorità di contrasto degli Stati membri per combattere la violenza di genere online nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

36.  invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure specifiche per eliminare tutte le forme di violenza online, che colpiscono in modo sproporzionato le donne e le ragazze, anche mediante un'adeguata formazione dei funzionari delle autorità di contrasto, e ad affrontare specificamente l'aumento di tali violenze durante la pandemia di COVID-19;

37.  ribadisce che le violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi, comprese la violenza sessuale, la violenza ginecologica e ostetrica e le pratiche dannose, costituiscono una forma di violenza di genere contro le donne e le ragazze nonché le persone transgender e non binarie, come indicato nella strategia per l'uguaglianza LGBTIQ, così come un ostacolo all'uguaglianza di genere;

38.  incoraggia la Commissione a promuovere scambi regolari di buone pratiche tra gli Stati membri e i portatori di interessi riguardo ai diritti sessuali e riproduttivi, nell'ambito delle sue proposte per misure supplementari di prevenzione e lotta contro le forme di violenza di genere;

39.  sottolinea il fatto che la coercizione riproduttiva e la negazione di un'assistenza all'aborto sicuro e legale costituiscono anch'esse una forma di violenza di genere; sottolinea che la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata in diverse occasioni stabilendo che le leggi restrittive sull'aborto e la mancata attuazione violano i diritti umani delle donne; sottolinea che l'autonomia delle donne e delle ragazze e la loro capacità di prendere decisioni libere e indipendenti riguardo al loro corpo e alla loro vita sono condizioni indispensabili per la loro indipendenza economica, per l'uguaglianza di genere e per l'eliminazione delle violenze di genere; condanna con vigore gli attacchi ai diritti delle donne e alla parità di genere nell'Unione, in particolare il regresso riguardo alla salute sessuale e riproduttiva delle donne e ai diritti connessi e il divieto di fatto di un aborto sicuro e legale in Polonia;

40.  deplora le palesi carenze del sistema di contrasto, che comportano percentuali basse di condanna nei casi di violenza di genere contro le donne e le ragazze e l'impunità per i colpevoli; invita tutti gli Stati membri a modificare le definizioni di "violenza sessuale" e "stupro" nel rispettivo diritto nazionale affinché si basino sull'assenza di consenso, come stabilito dalla convenzione di Istanbul;

41.  è preoccupato per la sessualizzazione dei minori, in particolare la sessualizzazione delle ragazze da parte degli uomini; ritiene fondamentale migliorare la protezione garantita dal diritto penale in materia di reati sessuali contro i minori, in particolare quando il colpevole mostra noncuranza riguardo all'età del bambino;

42.  sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità hanno una probabilità da due a cinque volte superiore di subire varie forme di violenza; sottolinea che l'Unione è tenuta, in quanto parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ad adottare misure che garantiscano il pieno rispetto di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali delle donne e delle ragazze con disabilità; osserva che l'Unione dovrebbe intensificare i suoi sforzi in tale ambito, in particolare ratificando la convenzione di Istanbul;

43.  sottolinea che le donne appartenenti a minoranze, in particolare le donne musulmane e rom, comprese quelle che indossano indumenti religiosi, subiscono in modo sproporzionato la violenza di genere, in particolare negli spazi pubblici, nel luogo di lavoro e online; sottolinea che la violenza di genere contro le donne musulmane e rom dovrebbe essere affrontata con un approccio intersettoriale che tenga conto della discriminazione basata sul genere in combinazione con la discriminazione basata sulla religione e l'etnia;

44.  osserva che la Commissione deve affrontare la situazione particolare della protezione delle donne migranti dalle violenze di genere, in particolare i casi di violenza da parte del partner in cui lo status di soggiornante della vittima dipende dalla sua coabitazione o stato civile, e rammenta che, a norma della direttiva 2012/29/UE, tutte le vittime della violenza di genere devono avere accesso a una protezione adeguata, a servizi di assistenza e a mezzi di ricorso efficaci, compreso il diritto di ricevere informazioni e di partecipare al procedimento penale, e tutti i diritti devono essere applicati in modo non discriminatorio, anche per quanto riguarda il loro status di soggiornante;

45.  sottolinea che la maggior parte delle attuali leggi in materia di migrazione e rifugiati in Europa non affronta la vulnerabilità delle donne migranti e rifugiate; ritiene tra le conseguenze di tale carenza figurino una maggiore esposizione alla violenza di genere durante gli spostamenti, condizioni di accoglienza non sicure, misure insufficienti di protezione e il mancato accesso alla giustizia per i migranti nell'Unione;

46.  ritiene che la violenza da parte del partner non sia solo un reato contro la vittima della violenza, ma dovrebbe anche essere considerata un reato i minori che vi assistono, anche a causa degli effetti negativi duraturi sul benessere e lo sviluppo del minore; denuncia il fatto che i figli degli autori di violenza da parte del partner sono spesso oggetto di maltrattamenti come modo per esercitare potere e violenze nei confronti della madre, un fenomeno noto come violenza vicaria e una forma di violenza di genere;

Protezione, sostegno e risarcimento 

47.  invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie a promuovere e garantire il sostegno e il risarcimento per le donne e le ragazze in tutta la loro diversità e per tutte le vittime della violenza di genere, così come a promuovere e garantire la loro protezione contro tutte le forme di violenza; ricorda che tali misure dovrebbero essere adeguate, tempestive, olistiche e proporzionate alla gravità del danno subito e dovrebbero tenere debito conto delle esigenze di coloro che hanno subito forme intersettoriali di discriminazione e violenza;

48.  invita gli Stati membri a rispettare la convenzione di Istanbul fornendo misure protettive e di sostegno alle donne basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza da parte del partner e che si concentrino sui diritti umani e la sicurezza delle vittime, evitando in tal modo di infliggere una violenza istituzionale alle vittime a causa di leggi e pratiche amministrative o di contrasto insensibili alle considerazioni di genere e/o prive di conoscenze sufficienti e di procedure idonee, che possono portare all'impunità dei colpevoli nonché alla vittimizzazione secondaria;

49.  invita gli Stati membri a provvedere affinché anche i bambini siano considerati vittime della violenza di genere in caso di violenza da parte del partner, e a garantire che la loro dignità e sicurezza siano fondamentali; accoglie con favore, a tale riguardo, le leggi che configurano come reato l'esposizione di un bambino alla violenza nelle relazioni strette; invita inoltre gli Stati membri ad accertarsi che le leggi sull'affidamento siano in linea con tale principio e che pertanto i diritti di affidamento non siano concessi al genitore autore di violenze da parte del partner;

50.  sottolinea l'obbligo che incombe agli Stati membri di garantire un'adeguata disponibilità di sostegno e servizi per le vittime della violenza di genere adattati alle loro esigenze specifiche, anche nelle situazioni di crisi; ricorda l'importanza, in tale contesto, di fornire sostegno alle organizzazioni indipendenti della società civile e ai centri di accoglienza per le donne, che sono le organizzazioni dotate delle conoscenze necessarie per garantire la protezione delle donne;

51.  invita gli Stati membri a garantire l'accesso delle vittime ai servizi di supporto e ai servizi essenziali, compresi i servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva, e ad assicurare tale accesso anche nelle zone rurali; sostiene fermamente la disponibilità di servizi pubblici in tutte le fasi dei processi di risarcimento, in particolare per quanto riguarda la fornitura di un sostegno essenziale a livello psicologico, legale e di ricerca del lavoro;

52.  invita gli Stati membri e la Commissione a organizzare campagne di sensibilizzazione e a garantire che le informazioni per le vittime e i colpevoli della violenza di genere siano disponibili in tutte le lingue dell'Unione, al fine di garantire il rispetto dei diritti delle vittime durante l'esercizio del loro diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'Unione;

53.  invita gli Stati membri, alla luce del contesto strutturale della discriminazione e della disuguaglianza, ad adoperarsi maggiormente per garantire che le vittime abbiano pari accesso alla giustizia e a un sistema giudiziario indipendente, che sia fisicamente, economicamente, socialmente e culturalmente disponibile per tutte le vittime di violenza di genere, e che i diritti delle vittime siano posti al centro per evitare la discriminazione, la traumatizzazione o la vittimizzazione secondaria durante i procedimenti giudiziari, medici e di polizia attraverso l'integrazione della prospettiva di genere in tutte le fasi della procedura;

54.  sottolinea con preoccupazione che la maggior parte degli Stati membri ha ancora problemi con il recepimento completo o corretto e/o con l'applicazione pratica della direttiva 2012/29/UE, come evidenziato nella strategia della Commissione sui diritti delle vittime, e invita gli Stati membri a recepire debitamente e con diligenza la direttiva in modo completo e corretto;

55.  sottolinea che la mancata risposta alla carenza di fiducia nei confronti delle autorità di contrasto e del sistema giudiziario da parte delle vittime di violenza di genere è un elemento che contribuisce in modo importante allo scarso numero di denunce; invita gli Stati membri a migliorare le risorse e la formazione di medici e funzionari delle autorità di contrasto, compresi giudici, pubblici ministeri, operatori giudiziari, esperti forensi e tutti gli altri professionisti che si occupano delle vittime della violenza di genere; invita gli Stati membri a valutare la possibilità di istituire tribunali specializzati a tal fine; è convinto che dotare gli ufficiali di polizia e i giudici di maggiori conoscenze e competenze trasversali per ascoltare con attenzione, capire e rispettare tutte le vittime della violenza di genere contribuirà ad affrontare il problema dello scarso tasso di denuncia e la vittimizzazione secondaria e creerà un ambiente più sicuro per le vittime della violenza di genere;

56.  invita tutti gli Stati membri a rispettare pienamente la convenzione di Istanbul, adottando programmi di trattamento per i colpevoli di violenza di genere e violenza da parte del partner al fine di prevenire ulteriori violenze, fornendo conoscenze riguardo alle norme distruttive sul genere, alle relazioni asimmetriche di potere e ai valori alla base della violenza di genere e garantendo che la sicurezza e i diritti umani delle vittime siano la preoccupazione principale;

57.  sottolinea l'importanza di garantire che tutte le vittime di violenza di genere legata ai conflitti accedano alla giustizia, compreso l'accesso a un'assistenza legale di qualità, e che i colpevoli di tutti i reati di genere legati ai conflitti contro le donne e le ragazze, ma anche gli uomini e i ragazzi, rispondano pienamente dei loro atti, attivando le procedure legali a livello nazionale, regionale e internazionale, in particolare anche attraverso lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;

58.  invita gli Stati membri ad attuare pienamente le direttive 2011/99/UE, 2012/29/UE e 2011/36/UE;

59.  sottolinea che l'assenza di un atto legislativo dell'Unione volto a combattere la violenza di genere e le disparità tra le leggi nazionali degli Stati membri comportano livelli diversi di protezione delle vittime;

60.  accoglie con favore l'impegno della Commissione di ampliare le sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE al fine di includervi i reati d'odio e l'incitamento all'odio; esorta la Commissione a includere l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali tra i motivi di discriminazione previsti specificamente dal summenzionato articolo; ritiene che una tale misura sia fondamentale per garantire la protezione delle persone LGBTIQ+ nell'Unione;

61.  sottolinea l'importanza di sfruttare appieno le possibilità di formazione a disposizione degli Stati membri attraverso i vari programmi e gli organi e organismi dell'Unione e invita gli Stati membri a fornire una formazione periodica ed efficace che includa la prospettiva di genere e dei diritti umani e le norme internazionali; invita gli Stati membri a garantire che le vittime abbiano il diritto a un'assistenza giuridica pubblica di alta qualità prima e durante i procedimenti legali;

62.  accoglie con favore l'impegno della Commissione a presentare, nel 2021, una proposta di direttiva concernente la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere, al fine di attuare le norme della convenzione di Istanbul; sottolinea che la nuova direttiva deve essere complementare alle attuali e future misure di carattere legislativo e non legislativo, al fine di realizzare un'azione coerente dell'Unione nell'ambito della parità di genere nonché un'eventuale ratifica della convenzione di Istanbul; ribadisce pertanto il suo invito all'Unione affinché ratifichi la convenzione di Istanbul; ricorda, inoltre, l'impegno della presidente della Commissione ad ampliare le sfere di criminalità al fine di includervi forme specifiche di violenza di genere ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

Prossimi passi a livello di Unione 

63.  sottolinea che la violenza di genere, sia online che offline, costituisce un reato particolarmente grave e una violazione diffusa dei diritti e delle libertà fondamentali nell'Unione che deve essere affrontata con maggiore efficienza e determinazione su basi comuni; sottolinea che la violenza di genere è il risultato di disuguaglianze di genere strutturali, sociali e sistemiche che presentano una dimensione transfrontaliera; mette in evidenza in particolare i crescenti movimenti contro l'uguaglianza di genere, le persone LGBTIQ+ e antifemministi, che sono ben organizzati e hanno una natura transfrontaliera; reputa inoltre che la dimensione transfrontaliera della violenza di genere online e i grandi effetti individuali, economici e sociali della violenza di genere in tutti gli Stati membri riaffermino la necessità di combattere la violenza di genere nelle sue molteplici dimensioni su una base comune a livello dell'Unione;

64.  invita l'Unione ad affrontare con urgenza l'aumento della violenza di genere durante la pandemia di COVID-19; invita, a tale proposito, la Commissione a elaborare un protocollo dell'Unione sulla violenza di genere in tempi di crisi e a prevedere servizi di protezione per le vittime, come linee telefoniche di assistenza, alloggi sicuri e servizi sanitari, quali "servizi essenziali" negli Stati membri per prevenire la violenza di genere e sostenere le vittime di violenza durante crisi quali la pandemia di COVID-19;

65.  sottolinea che l'adozione di strumenti regionali e internazionali, come la convenzione di Istanbul, la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne e altre risoluzioni delle Nazioni Unite, dimostra anch'essa la necessità di combattere tutte le forme di violenza di genere su basi comuni;

66.  sottolinea che la speciale necessità di combattere la violenza contro le donne e le ragazze e le altre forme di violenza di genere su basi comuni deriva anche dalla necessità di istituire norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni, compresa una definizione comune di violenza di genere, così come norme comuni concernenti questioni chiave come la prevenzione, l'omissione di denuncia, la protezione, il sostegno e il risarcimento delle vittime nonché il perseguimento dei colpevoli; sottolinea che gli approcci e i livelli di impegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro la violenza di genere variano considerevolmente e che, pertanto, un approccio comune contribuirebbe anche alle attività di contrasto nelle operazioni transfrontaliere;

67.  chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, una proposta di decisione del Consiglio che identifichi la violenza di genere come una nuova sfera di criminalità che risponde i criteri stabiliti nel summenzionato articolo, seguendo le raccomandazioni di cui all'allegato, e chiede alla Commissione di usare tale nuova sfera di criminalità come base giuridica per una direttiva olistica e incentrata sulle vittime del Parlamento europeo e del Consiglio volta a prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere, sia online che offline;

68.  invita la Commissione a proporre una direttiva globale sulla violenza di genere che dia attuazione alle norme della convenzione di Istanbul e altre norme internazionali, come le raccomandazioni sulla violenza di genere del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, e includa i seguenti elementi:

   ­ misure di prevenzione, anche attraverso programmi di istruzione sensibili alla dimensione di genere e reattivi agli aspetti intersettoriali, rivolti sia alle ragazze che ai ragazzi, e di emancipazione di donne e ragazze;
   ­ servizi di sostegno e misure di protezione e risarcimento per le vittime;
   ­ misure per combattere tutte le forme di violenza di genere, comprese la violenza contro le persone LGBTIQ+ fondata sul genere, l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali nonché le violenze di genere e lo sfruttamento e gli abusi sessuali online;
   ­ norme minime per le attività di contrasto;
   ­ un approccio intersezionale e incentrato sulle vittime;
   ­ l'imposizione di obblighi agli Stati membri per garantire che i diritti di affidamento e di visita relativi a minori siano adeguatamente presi in considerazione nei casi di violenza di genere, incentrando le loro leggi sui diritti della vittima;
   ­ misure per garantire che le informazioni siano fornite in tutte le lingue pertinenti; e
   ­ misure per garantire la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di migliori prassi, informazioni e competenze;

69.  esorta la Commissione a nominare un coordinatore contro la violenza nei confronti delle donne e le altre forme di violenza di genere;

o
o   o

70.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

(1) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
(2) GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.
(3) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(4) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
(5) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 2.
(6) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 167.
(7) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 102.
(8) GU C 232 del 16.6.2021, pag. 48.
(9) Testi approvati, P9_TA(2020)0336.
(10) Testi approvati, P9_TA(2021)0024.
(11) Testi approvati, P9_TA(2021)0025.
(12) Testi approvati, P9_TA(2021)0041.
(13) Testi approvati, P9_TA(2021)0058.
(14) https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
(15) https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238745&doclang=IT
(16) https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
(17) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
(18) "EPRS interim European Added Values Assessment (EAVA) on gender-based violence", pag. 35.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull'identificazione della violenza di genere come sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)  L'uguaglianza tra donne e uomini è al centro dei valori dell'Unione e costituisce un principio fondamentale dell'Unione sancito nei trattati e riconosciuto dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). Il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta. L'eliminazione della violenza maschile nei confronti delle donne e delle ragazze è una condizione preliminare per il conseguimento di un'autentica uguaglianza tra donne e uomini.

(2)  L'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

(3)  A norma dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, il Consiglio, in funzione dell'evoluzione della criminalità, può adottare una decisione che individua sfere, diverse da quelle specificate all'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

(4)  Nell'adottare tale decisione a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

(5)  L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) definiscono la violenza di genere contro le donne come qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato. La convenzione di Istanbul definisce "violenza contro le donne" come qualsiasi atto di violenza contro il genere femminile che si traduce, o può tradursi, in lesioni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.

(6)  Le persone LGBTIQ+ sono anch'esse vittime della violenza di genere fondata sul loro genere, sull'identità di genere, sull'espressione di genere e sulle caratteristiche sessuali.

(7)  La violenza di genere nei confronti delle persone LGBTIQ+ include la violenza fisica, la violenza psicologica, i matrimoni forzati, la violenza sessuale, compreso lo stupro "correttivo" e le molestie sessuali, le mutilazioni genitali femminili e intersessuali, la sterilizzazione forzata della persone transgender e intersessuali, i cosiddetti reati "d'onore", la terapia di conversione, l'incitamento all'odio sia online che offline, il bullismo e le molestie, la privazione socioeconomica e la violenza che si verifica all'interno della famiglia e/o dell'unità domestica in ragione dell'identità di genere, dell'espressione di genere o delle caratteristiche sessuali della vittima.

(8)  La violenza di genere affonda le sue radici negli stereotipi di genere, nelle strutture eteropatriarcali, nelle asimmetrie di potere e nelle disuguaglianze strutturali e istituzionali. La violenza di genere interessa tutti gli ambiti della società.

(9)  La convenzione di Istanbul definisce il genere come "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini". Tale definizione ribadisce che molte forme di violenza contro le donne affondano le loro radici in disuguaglianze di potere tra uomini e donne.

(10)  La violenza di genere, sia online che offline, e la mancanza di accesso a una protezione adeguata sono la manifestazione più grave della discriminazione di genere e costituiscono una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, quali il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità fisica e mentale, il divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il divieto della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

(11)  La violenza di genere, sia online che offline, costituisce un reato particolarmente grave e una violazione diffusa dei diritti e delle libertà fondamentali nell'Unione che deve essere affrontata con maggiore efficienza e stabilita su basi comuni.

(12)  L'adozione di strumenti regionali e internazionali, come la convenzione di Istanbul, la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne e altre risoluzioni delle Nazioni Unite, dimostra la necessità di combattere tutte le forme di violenza di genere su basi comuni.

(13)  La speciale necessità di combattere la violenza contro le donne e le ragazze e le altre forme di violenza di genere su basi comuni deriva anche dalla necessità di istituire norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni, compresa una definizione comune di violenza di genere, così come norme comuni concernenti questioni chiave come la prevenzione, l'omissione di denuncia, la protezione, il sostegno e il risarcimento delle vittime nonché il perseguimento dei colpevoli. Gli approcci e i livelli di impegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro la violenza di genere variano considerevolmente e, pertanto, un approccio comune contribuirebbe anche alle attività di contrasto nelle operazioni transfrontaliere.

(14)  La violenza di genere soddisfa i criteri per essere considerata una nuova sfera di criminalità ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La violenza di genere è identificata come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2023Note legali - Informativa sulla privacy