Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ai sensi dell’art. 294 del d.p.r. 115/02 (giugno 2021)


Relazione al Parlamento sull’applicazione del D.P.R. 115/02
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”

relativamente al:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE
(ai sensi dell’art. 294 del D.P.R. 115/02)

Giugno 2021
Analisi dei dati relativi agli anni: 1995 – 2020

INDICE

1) Note introduttive e preliminari rilievi di sintesi

1.1) Introduzione
1.2) Preliminari rilievi di sintesi
1.3) Alcune avvertenze per la corretta lettura dei dati

2) Dati raccolti e Uffici interessati dall’attività di rilevazione

3) Cenni sulla procedura per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

4) Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

4.1) Premessa
4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d’ufficio
4.3) Area geografica
4.4) Qualifica giuridica
4.5) Età
4.6) Nazionalità
4.7) Tipo di ufficio giudiziario

5) Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

5.1) Persone ammesse
5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell’ammissione
5.3) Minorenni ammessi d’ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme

6) Costi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate

6.1) Introduzione e considerazioni iniziali
6.2) Ulteriori considerazioni
6.3) Costi lordi in termini nominali
6.4) Costi lordi in termini reali
6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica
6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario

7) Tabelle allegate:

Tabelle anno 2020
 

1) NOTE INTRODUTTIVE E PRELIMINARI RILIEVI DI SINTESI

1.1) Introduzione

In conformità a quanto disposto dall’art. 294 del D.P.R. n. 115 del 30/05/02 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione biennale sull’applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni sua necessaria e tempestiva modifica.

Le norme contenute nel Testo unico, che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (fra le quali la L. 217/90 “Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”), si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e disciplinano, fra le altre, le voci e le procedure relative al patrocinio a spese dello Stato (Parte III del D.P.R. 115/02: artt. 74-145).

La presente relazione rende conto del patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Le percentuali degli uffici che hanno risposto, seppur non pari al 100%, sono risultate comunque significative ai fini della corretta analisi e valutazione del fenomeno, anche grazie ad una attenta stima dei dati mancanti.

1.2) Preliminari rilievi di sintesi

Persone interessate e ammesse

I dati relativi al periodo esaminato nella presente Relazione, 1995 – 2020, mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, è stato sempre crescente fino all’anno 2019. Con il 2020, contrariamente a quanto ci si poteva attendere, si è avuta una flessione di tale numero, dovuta molto probabilmente agli effetti prodotti dalla pandemia, a tutt’oggi purtroppo ancora in corso; effetti che hanno, da un lato, fortemente limitato gli spostamenti logistici della popolazione e, dall’altro, rallentato in certa misura l’attività degli uffici giudiziari, specie nei primi mesi dell’anno 2020.

Il numero delle persone interessate al beneficio, nel 1995, era di 16.585, mentre nell’anno 2019, anno di picco dell’intero periodo esaminato, esso arriva a 203.933; nell’anno 2020 è risultato pari a 175.863 (vedi par. 4.2) .

La percentuale di ammissione delle richieste al beneficio è stata sempre piuttosto elevata e costante durante l’intero periodo esaminato. Relativamente all’anno 2020, le autorità giudiziarie hanno ammesso al beneficio del patrocinio penale l’87,4% degli istanti (per il corretto calcolo di tale percentuale si veda il par. 5.1 relativo alle persone ammesse).

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale del numero delle persone interessate al beneficio per area geografica, il fenomeno appare essersi ormai assestato da molti anni intorno al 46% per il Centro-Nord e per il restante 54% nel Sud-Isole (vedi par. 4.3).

Relativamente all’età delle persone interessate, l’andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi tendenzialmente decrescente fino al 2020 (il peso era inizialmente del 44,7% nel 1995, diminuito poi fino al solo 4,7% nel 2020) e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni. Tale forte decrescita delle persone interessate minorenni in termini percentuali, non è però dovuta alla diminuzione dei rispettivi numeri in valore assoluto, numeri che sono rimasti all’incirca stazionari durante tutto il periodo esaminato (mediamente circa 9.200 minorenni interessati l’anno), ma è in realtà dovuta al grande aumento dei numeri in valore assoluto dei maggiorenni (ben 194.483 persone interessate maggiorenni nel 2019 rispetto alle iniziali 9.170 del 1995; nel 2020 si sono avuti 167.609 maggiorenni), cui non è infatti corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (vedi par. 4.5) .

Il numero degli stranieri interessati al beneficio, in termini assoluti, è risultato sempre crescente nel periodo esaminato, ad eccezione del 2020 per i motivi sopra accennati (solo 3.335 stranieri nel 1995, aumentati fino a 46.535 nel 2019; 40.153 nel 2020), mentre la relativa incidenza percentuale sul totale delle persone interessate (ossia italiani e stranieri, sia maggiorenni che minorenni) ha registrato un andamento simile a una parabola concava con il suo punto di minimo nel 1999 (9% nel 1999, mentre in entrambi gli anni ‘estremi’ del periodo, ossia 1995 e 2020, l’incidenza degli stranieri interessati sul totale delle persone è stata rispettivamente del 20,1% e 22,8%; vedi par. 4.6). Non si registrano quindi significative variazioni delle percentuali degli stranieri sul totale delle persone interessate nel periodo esaminato, a significare che i relativi valori assoluti sono cresciuti in modo proporzionato a quelli degli italiani.

Restringendo poi l’analisi alle sole persone interessate minorenni (quindi italiani e stranieri, ma solo minorenni), si è visto come l’incidenza degli stranieri interessati minorenni rispetto al totale delle persone interessate minorenni sia invece risultata un poco superiore rispetto al circa 20-22% sopra indicato; infatti nell’intero periodo esaminato tale incidenza è risultata mediamente pari al 32,7% . Pertanto, durante tutto il periodo esaminato, circa 1/3 delle persone minorenni interessate al beneficio era straniero.

Analizzando infine la composizione dei soli stranieri interessati al beneficio in termini di età, si è visto come, nel 1995, dei 3.335 stranieri interessati il 18,7% era maggiorenne mentre l’81,3% era minorenne. Di converso nel 2020, dei 40.153 stranieri, il 92,5% è risultato maggiorenne, mentre il restante 7,5% minorenne, denotando una completa e graduale inversione, nel tempo, tra le due percentuali. Si è visto comunque che tale inversione tra le percentuali è dovuta all’aumento degli stranieri maggiorenni, cui non è corrisposto analogo aumento degli stranieri minorenni, in quanto rimasto sostanzialmente costante nel periodo.

Costi

Per ciò che riguarda l’analisi dei costi, si segnala che nell’anno 1995 il costo del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate, calcolato in termini ‘reali’ ossia a prezzi anno 2020, è stato di 6,1 milioni di Euro, mentre nell’anno 2020, anno di ‘picco’ del periodo in esame, è stato di ben 195,5 milioni di euro.

Il trend dei costi ha avuto un andamento sostanzialmente crescente nel periodo esaminato, ovviamente correlato all’analogo trend crescente del numero delle persone ammesse al beneficio. Non sono mancate tuttavia alcune discontinuità nell’entità dei costi, in particolare quella relativa all’anno 2014 di ridotta entità rispetto a quanto sarebbe stato logico attendersi (si veda il par. 6.4).

Una fondamentale caratteristica dei costi del patrocinio penale che si è potuta osservare per l’intero periodo esaminato, è che la spesa relativa ai soli onorari dei difensori, IVA inclusa, è stata sempre mediamente del 93% del totale.

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale dei costi per area geografica, il fenomeno appare sostanzialmente stazionario in tutto il periodo esaminato. In particolare, nell’anno 2020 il totale dei costi risulta cosi’ suddiviso: Nord 25,5% - Centro 16,9% - Sud 27,9% - Isole 29,7% (vedi par. 6.5).

Infine, si è visto come la maggior parte dei costi si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali-dibattimento e le Corti di Assise congiuntamente considerati. Nell’anno 2020 tale percentuale è stata del 72,0% del totale (vedi par. 6.6).

1.3) Alcune avvertenze per la corretta lettura dei dati

Ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati nella Relazione, appare necessario riportare le seguenti avvertenze.

  1. A partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi alle sole contravvenzioni (prima lo era solo per i delitti e per le contravvenzioni connesse a delitti).
  2. A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, per gli anni 2005-2020, una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.
  3. A partire dalla Relazione dell’Agosto 2009, è stato rideterminato con maggiore correttezza il numero delle persone richiedenti ammesse al beneficio, per tenere conto del fatto che il giudice non riesce, solitamente, a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell’anno. Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono probabilmente presentate nell’ultimo periodo dell’anno, dovendo il giudice decidere per legge entro soli 10 giorni dalla presentazione della richiesta. Nell’anno 2020 tale percentuale è stata tuttavia del 14,3% del totale delle persone richiedenti; questa percentuale sembra in effetti aumentare nel tempo, ad esempio nell’anno 2006 era solo del 2% circa.
  4. A seguito delle normative che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (D.L.vo 155 e 156/2002), sono state soppresse quasi tutte le ex Sezioni distaccate di Tribunale ed è stato drasticamente ridotto il numero dei Giudici di Pace, pertanto il numero degli uffici interessati alla rilevazione è passato, a partire dall’anno 2014 compreso, da oltre 1.750 a circa 1.000 .
  5. Per ciò che riguarda la rilevazione dei soli costi eseguita a partire dall’anno 2013 ed anni successivi, si precisa che i dati vengono attinti dalla rilevazione delle spese di giustizia operata dalla Direzione Generale di Statistica di questo Ministero.
  6. Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati, oltre alla circostanza che alcuni uffici non riescono a rispondere in tempo utile per la stesura delle Relazioni, ma solo in seguito.