Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Monitoraggio dell'attuazione dell'Agenda digitale italiana
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 99
Data: 05/03/2014
Descrittori:
INTERNET   RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Documentazione e ricerche

 

 

 

 

Monitoraggio dell’attuazione dell’Agenda digitale italiana

 

 

 

 

 

n. 99

 

 

5 marzo 2014


 

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2614* st_trasporti@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

File: TR0146.doc



Premessa

Il presente dossier dà conto dello stato di attuazione delle principali disposizioni in materia di Agenda digitale italiana contenute nei decreti-legge n. 83/2012, n. 179/2012 e n. 69/2013. In particolare, viene fornita indicazione dell’effettiva adozione delle diverse tipologie di provvedimenti attuativi (Regolamenti, D.P.C.M., decreti ministeriali, linee guida, regole tecniche, etc.) previsti da questi decreti-legge. Laddove possibile sono forniti i link ai testi dei provvedimenti non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Le informazioni contenute nel dossier sono aggiornate al 24 febbraio  2014.

La precedente ricognizione in materia (dossier documentazione e ricerche n. 19 Monitoraggio dell’Agenda digitale italiana – 27 maggio 2013), con dati aggiornati al 21 maggio 2013, evidenziava che dei 47 adempimenti considerati solo 4 erano stati adottati (per gli adempimenti non ancora adottati in 19 casi risultava già scaduto il termine per provvedere).

Dall’aggiornamento della ricognizione ora effettuato risulta che dei 55 adempimenti considerati ne sono stati adottati 17 (per gli adempimenti non ancora adottati in 21 casi risulta già scaduto il termine per provvedere; rispetto alla ricognizione precedente sono state prese in considerazione le misure dell’articolo 13 del decreto-legge n. 69/2013, nonché ulteriori disposizioni del decreto-legge n. 179/2012 in precedenza non considerate ma comunque collegate all’attuazione dell’agenda digitale[1]).

Merita segnalare che non risulta mai utilizzata la procedura prevista dall’articolo 13, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 69/2013, in base alla quale, per accelerare l’adozione dei provvedimenti attuativi previsti da quattordici specifiche disposizioni del decreto-legge n. 179/2012 si consente, per i regolamenti governativi, la loro adozione su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e non dei ministri proponenti previsti (comma 2-bis) e per i D.P.C.M. e per i decreti ministeriali la loro adozione su proposta del Presidente del Consiglio anche in assenza del concerto dei ministri previsti (comma 2-ter e 2-quater); come segnalato di seguito, infatti, tutti i provvedimenti attuativi in questione risultano ancora da adottare, fatta eccezione per due casi, nei quali si è però utilizzata la procedura ordinaria (si tratta nello specifico del D.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109, attuativo dell’art. 2, co. 1 e del D.M. 9 agosto 2013, n. 165, attuativo dell’art. 14, co. 2-bis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


D.L. n. 83 del 2012 (c.d. “Crescita”)

entrato in vigore il 27 giugno 2012

(La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 12 agosto 2012)

 

Norma del D.L. n. 83/2012

Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi

Termine o periodicità (evidenziati in giallo i termini già scaduti[2])

Atto emanato

Art. 21,
co. 2

Nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca e con il Ministro dell’economia, previo avviso pubblico, del direttore generale dell’Agenzia digitale italiana.

25 agosto 2012
(sessanta giorni dal 27 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto)

Nella riunione del 30 ottobre 2012, il Consiglio dei ministri ha preso atto dell’avvenuta nomina del direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale.

Art. 21,
co. 4

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’istruzione, università e ricerca scientifica e del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per la approvazione dello statuto dell’Agenzia per l’Italia digitale.

14 dicembre 2012 (quarantacinque giorni
dalla nomina del direttore dell’Agenzia per
l’Italia digitale)

D.P.C.M. 8 gennaio 2014

Art. 22,
co. 6

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca scientifica, con il Ministro dell’economia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’individuazione della dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale.

14 dicembre 2012 (quarantacinque giorni dalla nomina del direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale)

 

Art. 22,
co. 7

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, per la riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio conseguentemente all’istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale.

14 dicembre 2012 (quarantacinque giorni
dalla nomina del direttore dell’Agenzia per
l’Italia digitale)

Vedi sub l’attuazione dell’art. 13 D.L: n. 69/20013


D.L. n. 179 del 2012 (c.d. “Crescita 2.0”)

entrato in vigore il 20 ottobre 2012

(La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 19 dicembre 2012)

 

Norma del D.L. n. 179/2012

Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi

Termine o periodicità (evidenziati in giallo i termini già scaduti)

Atto emanato

Art.1,
co. 1

Relazione annuale governativa alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di attuazione dell’Agenda Digitale italiana

30 giugno di ogni anno

 

Art. 1,
co. 2

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, per disporre l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.

non previsto

 

Art. 2,
co. 1

Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, per stabilire i tempi e le modalità di attuazione del subentro dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR all'Indice nazionale delle anagrafi (INA).

17 febbraio 2013 (sessanta giorni dal
19 dicembre 2013,
data di entrata in vigore della legge di conversione)

DPCM 23/8/2013 n. 109

Art. 2,
co. 3

Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per definire le modalità tecniche per l’invio dell'attestazione e della dichiarazione di nascita e del certificato di morte, da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario, ai comuni esclusivamente in via telematica.

non previsto

 

Art. 2,
co. 5

Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400/1988 (D.P.R.), su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per apportare al regolamento anagrafico della popolazione residente (di cui al D.P.R. n. 223/1989), le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alla istituzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

17 marzo 2013[3]
(novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)

 

Art. 2-bis

Predisposizione da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale di regole tecniche per l’identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale.

17 marzo 2013
(novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)

Determinazione Commissariale n. 68/2013 DIG adottata dal Direttore dell’Agenzia Digitale italiana.

Art. 3,
co. 1

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata per stabilire i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni per stabilire i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU).

17 febbraio 2013 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) [4]

 

Art. 3,
co. 4

Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (D.P.R.) su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale.

17 marzo 2013[5]
(novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
)

 

Art. 4,
co. 1

Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, per definire le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

non previsto[6]

 

Art. 5, co. 3

Decreto del Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, per definire le modalità di accesso e di aggiornamento dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali. Tale decreto definisce anche le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e prevede gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

17 febbraio 2013 (sessanta giorni dal
19 dicembre 2013,
data di entrata in vigore della legge di conversione)

DM 19 marzo 2013  (GU n.83 del 9 aprile 2013)

 

Norma del D.L. n. 179/2012

Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi

Termine o periodicità (evidenziati in giallo i termini già scaduti)

Atto emanato

Art. 6,
co.5

Provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili che disciplina il trasferimento degli atti formati su supporto informatico presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.

non previsto

 

Art.7,
c. 3, lett. a)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, per l’invio in forma telematica della certificazione medica dei figli per la fruizione dei congedi parentali.

30 giugno 2013[7]

 

Art. 8,
co. 2

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata, per l'adozione di le regole tecniche necessarie all’adozione dei sistemi di bigliettazione elettronica nel trasporto pubblico locale.

18 gennaio 2013
(novanta giorni dal 20 ottobre 2012, data di entrata in vigore del decreto)

-[8]

Art. 8,
co. 9

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia per adottare le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS (sistemi di trasporto intelligenti), per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario.

17 febbraio 2013 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)

D.M. 1 febbraio 2013
(G.U. 26/3/2013)

Art. 8,
co. 9-bis

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per istituire un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

non previsto

DM 30/1/2013

 

Norma del D.L. n. 179/2012

Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi

Termine o periodicità (evidenziati in giallo i termini già scaduti)

Atto emanato

Art. 8,
co. 13

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze per definire le modalità per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane (semplificazione delle procedure amministrative per le navi in arrivo e in partenza)

20 ottobre 2013[9]
(dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, 20 ottobre 2012)

 

Art. 9,
co. 1, lett. a)

Trasmissione da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e di un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia

mese di febbraio
di ogni anno

E’ disponibile una bozza dell’Agenda relativa al secondo semestre 2013 sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale.

 

Art. 9,
co.1, lett. a)

Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni dell’articolo 52 del Codice dell’Amministrazione digitale (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni)

annualmente

 

Art. 9-bis

Provvedimento dell'Agenzia per l'Italia digitale per la definizione delle modalità e criteri per la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico per l’acquisizione di programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni

non previsto

Agenzia per l'Italia digitale, Circolare 6 dicembre 2013 n.63, Linee guida per la valutazione compara-tiva prevista dall'art. 68 del D. Lgs. n.82/2005 «Codice dell'Amm-inistrazione digitale».

Art. 10,
co. 10

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la parte che attiene le attribuzioni dell’INPS, per la definizione delle modalità di gestione, esclusivamente con modalità informatiche, a decorrere dal 1° marzo 2013, dei procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola.

17 febbraio 2013[10] (sessanta giorni dal 19 dicembre 2012)

 

Art. 11,
co. 1

Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la definizione, fra l’altro, delle caratteristiche tecnologiche dei libri di testo digitali, nonché dei criteri per ottimizzare l’integrazione fra libri in versione digitale, mista e cartacea e per assicurare alle famiglie i supporti tecnologici necessari.

non previsto

D.M. 26 marzo 2013, Prot. 209 .

Art. 11,
co. 4-bis

Decreto del Ministro dell’istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata, volto a definire le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti

non previsto

 

Art. 11-bis

Decreti dirigenziali dell’Amministrazione dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) - per assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 mediante incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, ai fini di copertura finanziaria del credito d’imposta per promuovere l’offerta on line di opere d’ingegno.

19 dicembre 2012 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)

Le disposizioni sono state abrogate dall’articolo 1, comma 335 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), che tuttavia non ha provveduto ad abrogare le disposizioni di copertura finanziaria della misura e che fanno riferimento, dunque, ai predetti decreti dirigenziali.

Art. 12,
co. 7

Decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, di concerto con i ministri interessati per la definizione del fascicolo sanitario elettronico.

19 marzo 2013[11]
(novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)

Lo schema di DPCM è stato inviato dal Consiglio dei ministri alla Conferenza Stato Regioni il 7 febbraio 2014

Art. 12,
co. 11

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, tumori e altre patologie.

non previsto

 

Art. 12,
co. 13

Regolamento su proposta del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-regioni, per l’individuazione dei soggetti che possono avere accesso ai registri in materia sanitaria

20 aprile 2014[12]
(diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto)

 

Art. 13,
co. 2

Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, per l’attuazione della disposizione in materia di validità, dal 1° gennaio 2014, delle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico.

non previsto
(ma comunque entro il 1° gennaio 2014)

 

Art. 13,
co. 4

Provvedimento dirigenziale del Ministero dell’economia, da pubblicarsi sulla “Gazzetta Ufficiale” per l’integrazione, dal 1° gennaio 2014, del sistema per la tracciabilità dei farmaci erogati dal SSN basato su fustelle cartacee con un sistema basato su tecnologie digitali, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN.

non previsto
(ma comunque entro il 1° gennaio 2014)

 

Art. 14,
co. 2-bis

Regolamento del Ministro dello sviluppo economico per definire le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica.

17 febbraio 2013 (sessanta giorni dal 19 dicembre 2012)

DM 9 agosto 2013, n. 165
(G.U. 22/2/2014)

Art. 14,
co. 3

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata per definire le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale[13].

non previsto

DM 1 ottobre 2013 (G.U. 17/10/2013)

Art. 14,
co. 8, lett. d)

Decreto dirigenziale del Ministero dell’ambiente di approvazione delle linee guida elaborate da ISPRA e ARPA/APPA in materia di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici.

19 dicembre 2012
(60 gg dall’entrata
in vigore del decreto)

 

Art. 14,
co. 10-bis

Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico per l’eventuale emanazione di misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori procedure semplificate per l’identificazione e la registrazione anche in via indiretta, degli utenti attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili.

non previsto

 

Art. 14-bis,
co. 2

Provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico per l’attuazione del comma 1 che assicura al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale.

19 marzo 2013
(tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione)

 

Art. 15,
co. 1

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per definire i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e adeguare le norme relative alle procedure dei pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni.

1° marzo 2013

 

Art. 15,
co. 1

Linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento (Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

non previsto

Determina 22 gennaio 2014 dell’Agenzia per l’Italia digitale (G.U. n. 31 del 7/2/14)

Art. 15,
co. 2

Decreto interministeriale (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica) per disciplinare l'ampliamento delle modalità di pagamento anche mediante l'utilizzo di tecnologie mobili.

17 marzo 2013[14]
(novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)

 

Art. 15, co. 4 e 5

Decreti interministeriali (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia) per disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

1° gennaio 2014

(data di entrata in vigore della norma)

D.M. 24 gennaio 2014  (G.U. 27 gennaio 2014, n. 21)

Art. 15, co. 5-ter

Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica, per la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma digitale

non previsto

 

 

Norma del D.L. n. 179/2012

Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi

Termine o periodicità (evidenziati in giallo i termini già scaduti)

Atto emanato

Art. 16,
co. 10

Uno o più decreti del Ministro della giustizia aventi natura non regolamentare, previa verifica, accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni dell’art. 16 relative a biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

non previsto

 

Art. 16-bis,
co. 5

Decreti aventi natura non regolamentare del Ministro della giustizia per l’accertamento della funzionalità dei sistemi di comunicazione degli uffici giudiziari per biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

non previsto

 

Art. 16-quater

Decreto del Ministro della giustizia, per l’adeguamento delle regole tecniche in materia di applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione al processo civile di cui al decreto legislativo n. 44/2011

19 giugno 2013 (centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione)

 

Art. 19, co. 8

Decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce le linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

18 gennaio 2013
(novanta giorni dal 20 ottobre 2012, data di entrata in vigore del decreto)

 

Art. 19, co. 9

Uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disciplinare l'accesso ai fondi per la realizzazione dei servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica e delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l'utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale.

 

 

Norma del D.L. n. 179/2012

Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi

Termine o periodicità (evidenziati in giallo i termini già scaduti)

Atto emanato

Art. 20
co. 1, lett. a) e co. 2

Istituzione del Comitato tecnico delle comunità intelligenti e predisposizione del Piano nazionale delle comunità intelligenti da parte dell’Agenzia per l'Italia digitale

 

Il Comitato per le Comunità intelligenti è stato istituito con Determinazione Commissariale n. 148 del 19 settembre 2013 e si è insediato il 24 ottobre 2013

Art. 20,
co. 4

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, previa intesa con la Conferenza unificata, per l’adozione dello Statuto della cittadinanza intelligente.

non previsto

 

Art. 20,
co. 9

Deliberazione dell'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Comitato tecnico delle comunità intelligenti per l’istituzione della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e delle relative componenti.

 

20 febbraio 2013 (centoventi giorni dall’entrata in vigore
del decreto)

 

Art. 20,
co. 16

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato all'innovazione tecnologica per stabilire i criteri per consentire la partecipazione alle attività delle comunità intelligenti da parte di soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate (inclusione intelligente)

non previsto

 

Art. 20-bis

Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti

Decreto del Presidente della Corte dei conti per stabilire le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti

non previsto

 

Art. 33-septies

Linee guida predisposte dall’Agenzia per l’Italia digitale per la razionalizzazione dell’infrastruttura digitale della pubblica amministrazione.

30 settembre 2013

Linee guida emanate il 6 giugno 2013

Art. 33-septies

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata per adottare il piano triennale di razionalizzazione dei CED (Centri per l'elaborazione delle informazioni ) delle pubbliche amministrazioni.

30 dicembre 2013 (novanta giorni dal 30 settembre 2013)

Linee Guida per la razionalizzazione dei CED della PA del 10 marzo 2013

 

 


 

D.L. 69 del 2013 (c.d. “del Fare”)

entrato in vigore il 22 giugno 2013

(La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 21 agosto 2013)

 

Norma del D.L. n. 69/2013

Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi

Termine o periodicità (evidenziati in giallo i termini già scaduti)

Atto emanato

Art. 13

(modifica D.L. n. 5/2012)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione del Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana;

 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di una struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale italiana

 

DPCM 10 luglio 2013 istitutivo della Struttura di missione (non pubblicato in GU) e
DPCM 30 settembre 2013 istitutivo di un nucleo di supporto alla struttura di missione (non ancora pubblicato in G.U.)

 

 



[1]     Si tratta in particolare dell’art. 5, co. 3 (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, attuato con il DM 19 marzo 2013); dell’art. 9-bis (valutazione comparativa per l’acquisizione di programmi informatici, attuato con circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale 6 dicembre 2013, n. 63); dell’articolo 15, co. 4 e 5 (obbligo di accettazione pagamenti con carte di debito, attuato con decreto ministeriale 24 gennaio 2014); art. 15, co. 5-ter (linee guida per autenticazione firma digitale; non attuato); art. 19, co. 8 (linee guida per acquisti pubblici innovativi; non attuato); art. 19, co. 9 (sviluppo servizi innovativi per piattaforma logistica nazionale, non attuato); art. 20, co. 1, lett. a), e co. 2 (Istituzione comitato tecnico comunità intelligenti, attuato con determinazione commissariale n. 148 del 19 settembre 2013).

[2]     E con riferimento ai quali non risulta adottato l’atto previsto.

[3]     L’art. 13, co. 2-bis, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il regolamento in questione, così come quelli previsti dall’articoli 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis del decreto-legge n. 179/2012, qualora non adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

[4]     L’art. 13, co. 2-ter del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, così come quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 3, del D.L. n. 179/2012 qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[5]     L’art. 13, co. 2-bis, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il regolamento in questione, così come quelli previsti dagli articoli 2, comma 5, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis del decreto-legge n. 179/2012, qualora non adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

[6]     L’art. 13, 2-quater del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[7]     L’art. 13, co. 2-ter del D.L. N. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, così come quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del D.L. N. 179/2012 qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[8]     L’Agenzia per l’Italia digitale (ADI) e l’Associazione nazionale Trasporti (ASSTRA)  hanno avviato il 28/12/2012 i lavori del tavolo tecnico sulla bigliettazione elettronica. L’art. 13, 2-quater del D.L. N. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, comma 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[9]     L’art. 13, 2-quater del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, comma 2, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[10]    L’art. 13, 2-quater del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[11]    L’art. 13, 2-quater del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[12]    L’art. 13, co. 2-bis, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il regolamento in questione, così come quelli previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4 e 14, comma 2-bis del decreto-legge n. 179/2012, qualora non adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

[13]    Cfr. in proposito anche le disposizioni dell’art. 6, commi 4-bis e 4-ter del D.L. n. 145 del 2013 (“Destinazione Italia”), convertito dalla legge n. 9 del 2014. In base a tali disposizioni, il decreto 1° ottobre 2013 si applica anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni (co. 4-bis) e si prevede un nuovo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e quindi entro il 22 aprile 2014) per la definizione di ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013.

[14]    L’art. 13, 2-quater del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.