Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - D.L. 104/2013 - A.C. 1574-A
Riferimenti:
AC N. 1574/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 69    Progressivo: 1
Data: 28/10/2013
Descrittori:
ISTRUZIONE   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
RICERCA UNIVERSITARIA     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


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Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - D.L. 104/2013

28 ottobre 2013
Elementi per l'esame in Assemblea



Indice

Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|



Contenuto

Il decreto-legge, originariamente composto di 28 articoli - ai quali, a seguito dell'esame in sede referente, se ne sono aggiunti altri 3, per un totale di 31 - è articolato in tre capi che recano, rispettivamente, disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole (e per il relativo personale, nonché per le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale), altre disposizioni (in particolare, università, alta formazione e specializzazione artistica e musicale, ricerca).

In numerosi casi, la definizione delle modalità applicative è demandata ad atti normativi secondari, per i quali spesso non è indicato il termine di adozione.

Di seguito si esporrà sinteticamente il contenuto dei singoli articoli, dando conto delle più rilevanti modifiche intervenute durante l'esame in sede referente.

Per un'analisi in dettaglio delle disposizioni del decreto, si rinvia al dossier n. 69 del 17 settembre 2013, predisposto per l'esame in sede referente.

Capo I: Disposizioni per gli studenti e per le famiglie

L'art. 1, modificato, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che, in possesso di condizioni economiche individuate sulla base dell'ISEE, abbiano esigenza di servizi di trasporto.

Rispetto al testo del D.L., durante l'esame in sede referente sono stati eliminati il riferimento al requisito del merito negli studi, nonché il riferimento ad esigenze di servizi di ristorazione.

Inoltre, confermando che la ripartizione delle risorse fra le regioni è demandata ad un decreto MIUR-MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è stato previsto che lo stesso sia emanato entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (e non entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L). E' stato, altresì, previsto che alla definizione della natura e dell'entità dei benefici per gli studenti e all'individuazione dei beneficiari le regioni provvedono, nei successivi 30 giorni, senza l'obbligo di adottare un bando (come previsto nel D.L.).

I contributi erogati dalle regioni sono esclusi dal patto di stabilità interno.

L'art. 2, modificato, incrementa di 137,2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni. In particolare, durante l'esame in sede referente, l'incremento previsto dal D.L. è stato aumentato di ulteriori 37,2 milioni di euro. Le spese per gli interventi di diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e finanziati con le risorse del Fondo sono escluse dal patto di stabilità interno.

Durante l'esame in sede referente è stata, inoltre, inserita la previsione secondo cui, dal 2014, secondo modalità da definire con DM - per la cui emanazione non è previsto un termine - il MIUR invia a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, anche attraverso il portale telematico di cui all'art. 8, co. 1, lett. d), un opuscolo informativo sulle borse di studio universitarie, nonché gli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.

La previsione deve essere coordinata con quella di cui all'art. 8, co. 1, lett. d), citato.

Quest'ultimo, infatti, prevede la realizzazione di un portale telematico attraverso il quale gli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado possono chiedere di ricevere sul proprio indirizzo di posta elettronica le informazioni riguardanti le iniziative di orientamento (che, peraltro, in base alle modifiche apportate al co. 1, lett. c), del medesimo articolo 8 riguardano anche gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado) e le modalità di accesso agli interventi regionali per il diritto allo studio, di cui al d.lgs. 68/2012.

Ulteriori contenuti inseriti nel corso dell'esame in sede referente hanno riguardato:

  • una modifica all'art. 9, co. 9, del d.lgs. 68/2012, in materia di pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari da parte degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, che si iscrivono a un anno di corso successivo al primo.

La modifica deve essere chiarita, perché il primo e il secondo periodo appaiono contraddittori;

  • la previsione che, per l'a.a. 2013/2014, il disposto di cui all'art. 5, co. 1-quinquies, del DPR 306/1997, in base al quale l'incremento della contribuzione studentesca non può essere maggiore dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, riguarda gli studenti in corso il cui ISEE familiare non superi € 80.000 (invece che € 40.000, come previsto, per tre anni accademici, a decorrere dal 2013/2014);
  • la specifica in base alla quale il livello minimo fissato per la contribuzione da parte delle regioni al finanziamento delle borse di studio in favore degli studenti universitari (pari al 40% dell'assegnazione relativa al Fondo integrativo statale) è da considerarsi al netto del gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio.

L'art. 3, modificato, dispone l'erogazione di premi – e non più di borse di studio, come previsto nel testo del D.L. – a favore degli studenti iscritti, nell'a.a. 2013-2014, presso le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), cumulabili con le borse di studio di cui al d.lgs. 68/2012. A tal fine, si autorizza, per l'anno 2014, una spesa che, nel corso dell'esame in sede referente, è stata ridotta da 6 a 3 milioni di euro (a fronte degli interventi disposti all'art. 19).

Durante l'esame in sede referente è stato anche specificato che i bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo "a Piani nazionali di ricerca" e iniziative nazionali di promozione del settore Afam.

Sembrerebbe opportuno sostituire le parole "a Piani nazionali di ricerca" con le parole "a progetti di ricerca di rilevanza nazionale", poichè nel settore AFAM non risulta l'esistenza di Piani nazionali di ricerca.

Gli studenti sono ammessi al beneficio sulla base di criteri inerenti a condizione economica e valutazione del merito artistico.

La comunicazione della graduatoria con l'individuazione dei destinatari dei premi deve essere effettuata dal MIUR, a seguito delle modifiche approvate in sede referente, entro il 31 dicembre 2013.

L'art. 4, modificato, estende il divieto di fumo alle aree all'aperto delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. Inoltre, introduce il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi, nonché nelle aree all'aperto, di pertinenza delle stesse istituzioni, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Rispetto alle previsioni recate dal D.L. – che faceva riferimento alle istituzioni scolastiche statali e paritarie – durante l'esame in sede referente si è così ampliata la platea dei destinatari, comprendendo anche le istituzioni regionali che erogano istruzione e formazione professionale (v. art. 2, co. 1, lett. d), L. 53/2003).

Per la violazione dei divieti è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Durante l'esame in sede referente è stato anche disposto che il personale incaricato dal dirigente scolastico di assicurare l'osservanza del divieto di fumo non può rifiutare l'incarico se non per documentata incompatibilità.

Mentre il co. 1, come modificato, fa riferimento alle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, il co. 1-bis fa riferimento (solo) alle istituzioni scolastiche.

Inoltre, è stato disposto che i proventi delle sanzioni comminate in caso di violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche sono versati all'entrata del bilancio dell'istituzione scolastica che ha contestato la violazione (e non più, come nel testo del D.L., all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della salute), per essere poi utilizzate per attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

Si segnala che nel co. 4, come modificato, si fa riferimento solo alle istituzioni scolastiche: tuttavia, il co. 2 fa riferimento anche ai centri per l'impiego e ai centri di formazione professionale. Non è, dunque, chiara la destinazione dei proventi in questione nel caso di violazioni accertate in tali sedi.

L'art. 4, inoltre, dispone l'elaborazione di programmi di educazione alimentare nelle scuole al fine di favorire il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli – com'è stato specificato in sede referente – locali, stagionali e biologici. Durante tale esame è stato aggiunto, inoltre, che, per l'elaborazione dei programmi, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può collaborare con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale.

La definizione delle modalità attuative è demandata ad un decreto interministeriale, per la cui emanazione non è fissato un termine.

Durante l'esame in sede referente sono stati, infine, inseriti ulteriori contenuti, riguardanti:

  • le gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti nelle strutture che abbiano come utenti soggetti fino a 18 anni di età.
La norma sembra specificare criteri già previsti dalla normativa vigente, atteso che l'art. 59, co. 4, della L. 488/1999 prevede che negli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione scolastica, aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia attribuito un valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti. Si consideri, inoltre, che il D.M. Ambiente 25 luglio 2011, in attuazione del Piano d'azione Nazionale sul Green Public Procurement (GPP) e in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea, ha dettato i "criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari" in cui sono definite specifiche tecniche di base e premianti che fanno riferimento, tra l'altro, ai prodotti alimentari citati nella norma;
  • l'elaborazione di ulteriori programmi di educazione alimentare al fine di favorire la consapevolezza sui rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare;
  • la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina. In particolare, si richiede che la pubblicità dei prodotti indicati riporti la dicitura "presenza di nicotina" e l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina. Inoltre, si prevede l'adozione di un codice di autoregolamentazione sui modi e contenuti dei messaggi pubblicitari relativi agli stessi prodotti, da parte delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, e si pongono e disciplinano una serie di divieti di pubblicità in trasmissioni televisive, nei programmi cinematografici, nella stampa giornaliera e periodica destinati ai minori, nonché in luoghi da questi frequentati. Sono poi stabilite le sanzioni amministrative per le violazioni.

L'art. 5, modificato, reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare:

  • è introdotta, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, un'ora (settimanale) di insegnamento di "geografia generale ed economica" in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 3,3 mln per il 2014 e di € 9,9 mln a decorrere dal 2015;
  • si prevede la pubblicazione, da parte del MIUR, entro il 30 ottobre 2013, di un bando di concorso per il finanziamento e la realizzazione di progetti didattici nei luoghi della cultura, finalizzati a promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la fruizione del patrimonio culturale. La definizione di criteri e modalità di selezione dei progetti è demandata ad un decreto MIUR-MIBACT, per la cui emanazione non è previsto un termine. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 3 mln per il 2014.

Occorre coordinare il settimo periodo, nel quale si continua a fare riferimento solo alle accademie di belle arti, con il secondo periodo, nel quale il riferimento a tali accademie è stato sostituito con quello a tutte le istituzioni AFAM. In assenza di coordinamento, infatti, tutte le istituzioni AFAM potrebbero partecipare al concorso ed elaborare i progetti, ma solo i docenti delle accademie di belle arti potrebbero realizzarli;

  • a decorrere dall'a.s. 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sono riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi. Le modalità applicative sono demandate ad un decreto del MIUR, per la cui emanazione non è previsto un termine.

Durante l'esame in sede referente sono stati, infine, inseriti ulteriori contenuti, riguardanti:

  • l'avvio del monitoraggio e della valutazione dei percorsi dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, già previsti dai DPR n. 87/2010, DPR n. 88/2010 e DPR n. 89/2010, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., e la loro conclusione entro 12 mesi dall'avvio. I risultati rilevano per la ridefinizione di indirizzi, profili e quadri orari dei tre percorsi di studio;
  • la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, della durata di tre mesi, prorogabili a otto. I progetti sono realizzati utilizzando docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) inclusi nelle graduatorie provinciali. Al personale impegnato è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie;
  • la definizione, con regolamento ministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il regolamento ridefinisce anche le modalità di applicazione agli studenti impegnati in stage, tirocini o alternanza scuola-lavoro, delle disposizioni in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 6, modificato, reca disposizioni volte al contenimento della spesa per l'acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, intervenendo innanzitutto sulle regole per l'adozione dei libri di testo. In particolare, si stabilisce che:

  • l'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado è facoltativa;
  • il collegio dei docenti può indicare testi consigliati (oltre a quelli adottati) solo se questi rivestono carattere di approfondimento o monografico;
  • per l'a.s. 2013-2014. non può essere preclusa allo studente la possibilità di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali.

Si prevede, inoltre, l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l'acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere agli studenti in comodato d'uso. L'assegnazione di tali risorse è effettuata dal MIUR con proprio decreto (già adottato il 25 settembre 2013).

Nel corso dell'esame in sede referente, in particolare, è stata estesa la validità delle disposizioni di cui all' art. 15 del D.L. 112/2008 (volte anch'esse al contenimento della spesa per libri scolastici) a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e, dunque, anche alle scuole paritarie private e degli enti locali.

E' stata, invece, soppressa la previsione secondo cui costituisce illecito disciplinare l'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria.

Al co. 1- bis, il riferimento alle "istituzioni scolastiche di cui ai titoli V e VI (della parte II) del d.lgs. 297/2004 potrebbe non essere appropriato, dal momento che le denominazioni dei corsi di studio ivi presenti non tengono conto del riordino del sistema di istruzione secondaria superiore operato con i DPR 87, 88 e 89 del 2010. Inoltre, il titolo VI reca anche disposizioni riguardanti Istituzioni ora rientranti nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale–AFAM, che, peraltro, hanno cessato di essere efficaci.

Al co. 3, si valuti l'opportunità di fare riferimento anche alle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali.

L'art. 7, modificato, prevede che nell'a.s. 2013/2014 è avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa riferito – a seguito delle specifiche inserite in sede referente – alle scuole di ogni ordine e grado finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel 2013 e di 11,4 milioni di euro nel 2014.

La disciplina applicativa è demandata ad un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza unificata (e non la Conferenza Stato-regioni, come nel testo del D.L.), per la cui emanazione non è previsto un termine.

Durante l'esame in sede referente, inoltre, sono state introdotte, sempre al fine di prevenire la dispersione scolastica, disposizioni per la promozione della pratica sportiva. In particolare, "si provvede alla possibilità" di inserire l'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurricolare. Agli oneri derivanti da tali previsioni – non quantificati – si provvede utilizzando quota parte dei fondi stanziati per il progetto di alfabetizzazione motoria nella scuola primaria promosso dal CONI e dal MIUR.

In proposito, si ricorda che la terza e ultima annualità del citato progetto si è svolta nell'a.s. 2012-2013. Nell'aprile 2013 è stato siglato un Accordo di intenti MIUR-CONI per i prossimi anni scolastici. Come si evince dal comunicato dell'Ufficio Stampa del MIUR del 13 aprile 2013, tra gli obiettivi dell'intesa rientrano:
  • la prosecuzione delle esperienze di educazione allo sport nella scuola primaria; per le attività di avviamento allo sport dei ragazzi delle scuole elementari sono stati investiti € 3 mln;
  • la promozione dello sport come strumento di legalità e prevenzione della dispersione scolastica; i fondi messi a disposizione del MIUR per queste attività sono pari a € 1 mln.

Poiché l'offerta formativa extracurricolare è rimessa all'autonomia di ciascuna istituzione scolastica, occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire le parole "e si provvede alla possibilità di inserire nel piano dell'offerta formativa extracurricolare l'attività motoria" con le parole "e si promuove l'inserimento dell'attività motoria nella progettazione extracurricolare delle istituzioni scolastiche".

Inoltre, occorrerebbe chiarire se, contrariamente alle altre disposizioni recate dall'articolo, la promozione della pratica sportiva sia circoscritta all'ambito della scuola primaria, come si potrebbe intuire dal riferimento alle risorse del progetto di alfabetizzazione motoria.

L'art. 8, modificato, intende potenziare le attività svolte per l'orientamento degli studenti delle scuole ai fini della prosecuzione degli studi: a tal fine, tra l'altro, a decorrere dall'a.s. 2013-2014, anticipa l'avvio dei percorsi di orientamento - finora previsti nel quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado – al quarto anno delle stesse, nonché, in base alle modifiche intervenute durante l'esame in sede referente, prevede il loro inserimento anche nell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado. A tali fini, si autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, da assegnare direttamente alle scuole.

Durante l'esame in sede referente è stato precisato che, in presenza di alunni con disabilità certificata, sono previsti interventi specifici di orientamento.

Per gli ulteriori contenuti inseriti, si veda ante, commento art. 2.

In considerazione del fatto che il co. 1 prevede , a seguito delle modifiche approvate durante l'esame in sede referente, che le iniziative di orientamento devono svolgersi anche nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado, occorrerebbe valutare la congruità del riferimento, che permane nel co. 2, alla "possibilità" di utilizzare le risorse anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Da un punto di vista generale, si segnala che la previsione di iniziative di orientamento nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado è inserita nel d.lgs. 21/2008, che riguarda i percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Inoltre, al co. 1, il riferimento all'art. 5 del D.L. 76/2013 non appare il più idoneo ad identificare la Garanzia per i giovani, che è prevista dalla Raccomandazione 2013/C 120/01, mentre, invece, l'art. 5 citato ha solo istituito una struttura di missione per la sua attuazione.

L'art. 8-bis, inserito durante l'esame in sede referente, dispone in materia di istruzione e formazione per il lavoro. In particolare, prevede che i percorsi di orientamento di cui all'art. 8 e i piani di intervento di cui all'art. 2, co. 14, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) – finalizzati alla realizzazione di tirocini formativi presso imprese o enti pubblici per gli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, e di cui si stabilisce ora l'adozione entro il 31 gennaio 2014 – comprendono anche misure per:

  • far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali.
In materia, si ricorda che i recenti regolamenti di riorganizzazione del secondo ciclo di istruzione e formazione fanno riferimento all'alternanza scuola-lavoro (le cui norme generali sono state definite dal d.lgs. 77/2005, in attuazione dell'art. 4 della L. 53/2003), agli stage e ai tirocini (v., in particolare: art. 5, co. 2, lett. e), DPR 88/2010; l'art. 5, co. 2, lett. d), DPR 87/2010; art. 2, co. 7, DPR 89/2010). L'alternanza riguarda studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età;
  • sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS).

Sembrerebbe opportuno coordinare tale previsione con quella introdotta, sempre nel corso dell'esame in sede referente, nell'ambito dell'art. 14.

In base a quest'ultimo, infatti, le università, ad esclusione di quelle telematiche, e gli stessi ITS possono stipulare convenzioni con le imprese per la realizzazione di progetti formativi che prevedono lo svolgimento da parte dello studente di un periodo di formazione presso le aziende, sulla base di un "contratto di apprendistato". Le convenzioni stabiliscono, fra l'altro, i corsi di studio interessati e il numero di crediti formativi riconoscibili ad ogni studente, entro un massimo di 60.

Si ricorda che l'art. 5 del d.lgs. 167/2011 ha rimesso la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo, fra gli altri, con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali (comma 2).
In assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione di questa forma di apprendistato è stata rimessa a convezioni stipulate dai singoli datori di lavoro o da loro associazioni con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca (comma 3).
In materia, la Corte costituzionale, con sentenza 176/2010, pronunciandosi sulla legittimità dell'art. 50, co. 3, secondo e terzo periodo, del d.lgs. 276/2003 – disposizione poi abrogata, ma di tenore analogo all'art. 5, co. 3, del d.lgs. 167/2011, – ha ritenuto non fondata la questione di legittimità avanzata da alcune regioni, facendo presente che "lo Stato, (…) indicando uno strumento per ovviare all'eventuale assenza di regolamentazione regionale, ha permesso di dar luogo effettivamente ai contratti di apprendistato di alta formazione in quelle regioni ove ancora non sia stata posta una disciplina in tal senso, peraltro con una regolamentazione ispirata a criteri di ragionevolezza (convenzione tra datori di lavoro e Università). Nulla impedisce, poi, alle regioni di legiferare, riappropriandosi della propria competenza in tema di formazione".

Occorre dunque valutare come la previsione relativa alla possibilità di stipulare convenzioni fra università e imprese – che sembrerebbe indipendente dall'intervento di una regolamentazione regionale ai sensi dell'art. 5, co. 2, del d.lgs. 167/2011 – incida sulla competenza regionale in materia.

Si segnala, inoltre, che alcune specifiche delle norme introdotte riguardano solo le università e non gli ITS (in particolare, l'assenza di oneri aggiuntivi e la disciplina in materia di crediti formativi).

Sull'argomento, si veda, anche, quanto disposto, di recente, dall'art. 2, co. 10-13, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) e la scheda di lettura presente nel dossier del Servizio Studi n. 59 del 1° agosto 2013.

L'art. 9, modificato, estende la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione per l'intero periodo del corso frequentato, anziché per un singolo anno, rinnovabile di anno in anno. In sede referente, in particolare, è stata specifica la possibilità di prolungare il permesso per ulteriori 12 mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto (c.d. permesso per attesa occupazione). Gli effetti della disposizione sono differiti all'adozione della normativa di attuazione, cui si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.

Capo II: Disposizioni per le scuole

L'art. 10, modificato, reca disposizioni finalizzate a consentire alle regioni interessate la stipula di mutui trentennali per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica, nell'ambito della programmazione 2013-2015. I pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Gli oneri di ammortamento sono a carico dello Stato. A tal fine, sono stanziati contributi per € 40 mln annui, per la durata dell'ammortamento, a decorrere dal 2015. Durante l'esame in sede referente è stato precisato che le rate di ammortamento dei mutui sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 1, co. 75, L. 311/2004.

L'individuazione delle modalità di attuazione è demandata ad un decreto adottato dal MEF, di concerto con il MIUR e il MIT, da adottare, come precisato durante l'esame in sede referente, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., in conformità ai contenuti dell'intesa sottoscritta in Conferenza unificata il 1° agosto 2013.

Sempre durante l'esame in sede referente è stato previsto l'invio ogni anno al Parlamento di una relazione interministeriale MIUR-MEF-MIT sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della relativa spesa. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione, devono essere richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

Inoltre, con riferimento alla previsione, contenuta nell'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, in base alla quale i sindaci e i presidenti di provincia, interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali, operano in qualità di commissari governativi, fino al 31 dicembre 2014, è stata inserita la specifica che ciò vale per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai co. 8 (€ 100 mln per il periodo 2014-2016 da parte dell'INAIL) e 8-sexies (€ 150 mln dal Fondo speciale della ricerca applicata), nella misura definita dal DPCM che definisce i poteri derogatori dei predetti commissari rispetto alla normativa vigente.

Infine, l'art. 10 include le spese sostenute in favore delle istituzioni AFAM e delle università tra le detrazioni IRPEF per erogazioni liberali, purché finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica, all'edilizia universitaria, all'ampliamento dell'offerta formativa.

Durante l'esame in sede referente sono stati inseriti, sempre in materia di edilizia scolastica, gli artt. 10-bis e 10-ter.

L'art. 10-bis prevede che, con proprio decreto, il Ministro dell'interno aggiorna la normativa tecnica antincendio per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari e individua le prescrizioni per l'adeguamento, da realizzare entro il 31 dicembre 2015.

L'art. 10-ter prevede, fino al 30 giugno 2014, la possibilità di sottoscrivere in forma olografa le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, di cui alle delibere CIPE 32/2010 e 6/2012.

Con le predette delibere il CIPE ha destinato 358 milioni di euro e 259 milioni di euro, rispettivamente, al primo e al secondo programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, nonché alla prevenzione e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.

La facoltà di sottoscrivere in "forma olografa" le suddette convenzioni è disposta in deroga all'art. 15, co. 2-bis, della L. 241/1990, che prevede che gli accordi fra pubbliche amministrazioni, a fare data dal 1° gennaio 2013, sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

In luogo della "forma olografa" della sottoscrizione delle convenzioni, potrebbe essere opportuno fare riferimento alla possibilità che i rappresentanti legali delle amministrazioni sottoscrivano personalmente le convenzioni medesime. Infatti, nella normativa vigente il termine "olografo" è usato esclusivamente in riferimento al testamento e, comunque, a documenti redatti interamente di proprio pugno dal sottoscrittore.

L'art. 11, non modificato, reca un'autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless, in modo da consentire agli studenti l'accesso ai materiali didattici e ai contenuti digitali.

L'art. 12, modificato, interviene in materia di criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e per la sua distribuzione fra le regioni: in particolare, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, l'applicazione della disciplina recata dall'art. 19, co. 5 e 5-bis, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) è stata limitata agli a.s. 2012/2013 e 2013/2014, rinviando la definizione dei criteri a regime ad un decreto MIUR-MEF di natura non regolamentare, da emanarsi previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Sulla base di tale accordo, le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico.

Le modifiche approvate durante l'esame in sede referente adeguano in parte il testo normativo al percorso concordato da MIUR e rappresentanti della Conferenza Unificata, reso noto dal Governo nella seduta del 29 maggio 2013, in risposta all'interrogazione in Commissione n. 5-00066.

Durante l'esame parlamentare è stato anche disposto che per le scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

Infine, è stata soppressa la previsione in base alla quale la Scuola per l'Europa di Parma era inserita fra le pubbliche amministrazioni.

L'art. 13, modificato, è finalizzato ad assicurare l'integrazione dell'anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già prevista dall'art. 3 del d.lgs. 76/2005, entro l'a.s. 2013-2014. Le modalità di integrazione sono definite prevedendo la funzione di coordinamento del MIUR e acquisendo il parere del Garante per la privacy. Durante l'esame in sede referente è stata disposta la trasmissione all'anagrafe delle diagnosi funzionali degli alunni disabili, prive di elementi identificativi, al fine di consentire il miglioramento dell'integrazione scolastica mediante l'assegnazione dei docenti di sostegno. Con decreto del MIUR, adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, L. 400/1988, previo parere del Garante, sono stabiliti i criteri e le modalità relativi all'accessibilità e alla sicurezza dei dati sensibili, comunque assicurando che nell'Anagrafe le diagnosi funzionali siano separate dagli altri dati.

L'art. 14, modificato, elimina il divieto di costituzione di più di un Istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, introdotto con l'art. 52, co. 2, lett. a), del D.L. 5/2012 (L. 35/2012).

Durante l'esame in sede referente è stato, inoltre, disposto che la mancata o parziale attivazione dei percorsi formativi previsti nella programmazione triennale comporta la riassegnazione delle risorse stanziate sul Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.

Per gli ulteriori contenuti inseriti, si veda ante, commento art. 8-bis.

L'art. 15, modificato, prevede:

  • in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, la definizione, con decreto interministeriale, di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA (rappresentando, dunque, la prosecuzione di analogo intervento disposto per il triennio 2011-2013 con l'art. 9, co. 17, del D.L. 70/2011 – L. 106/2011). Per l'emanazione del D.I. non è previsto un termine;
  • la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall'a.s. 2013/2014. Al riguardo, durante l'esame in sede referente è stata introdotta la previsione secondo cui, dall'a.s. 2014/2015, il riparto dei docenti di sostegno è assicurato in maniera equa a livello regionale. Inoltre, si è disposto in materia di unificazione delle quattro aree disciplinari delle attività di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. In tal senso, nella XVI legislatura era stata approvata la risoluzione 8-00197;
  • l'abrogazione, dal 1° gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute recata dall'art. 14, co. 13, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1° gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In particolare, durante l'esame in sede referente, è stata introdotta, per i docenti dichiarati permanentemente inidonei alla propria funzione per motivi di salute dopo il 1° gennaio 2014, la possibilità di chiedere, in prima istanza, la dispensa dal servizio. Inoltre, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale – che, a seguito della modifica prima illustrata, diventa una delle alternative – lo stesso personale può esser utilizzato per iniziative volte alla prevenzione della dispersione scolastica (incluse quelle di cui all'art. 7 del D.L.), nonché per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti scolastiche;
  • l'integrazione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, recata dall'art. 14, co. 14, dello stesso D.L. 95/2012. Al riguardo, durante l'esame in sede referente la nuova disciplina prevista dal D.L. è stata integrata prevedendo che ai docenti in questione è consentito anche permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai DPR n. 87/2010 e DPR n. 88/2010 (v. art. 4, co. 3, e art. 8, co. 7, dei due DPR), se già utilizzati in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e ad invarianza finanziaria.

Inoltre, durante l'esame in sede referente sono stati introdotti ulteriori contenuti, riguardanti, in particolare:

  • la soppressione del limite temporale presente nell'ultimo periodo del co. 4-bis dell'art. 1 della L. 62/2000, in base al quale, fino alla conclusione di corsi abilitanti appositamente istituiti, nelle scuole dell'infanzia paritarie possono insegnare i docenti "in servizio" in possesso di diplomi conseguiti presso scuole o istituti magistrali.
Si ricorda che l'art. 1, co. 4, della L. 62/2000 ha incluso tra i requisiti necessari per il riconoscimento della parità scolastica l'obbligo di utilizzare docenti abilitati. Il co. 4-bis è stato inserito dalla L. 388/2000 e modificato, nei termini attualmente vigenti, dall'art. 1, co. 8, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007).
Al riguardo si osserva che, se l'obiettivo è quello di consentire anche per il futuro ai soggetti in possesso dei suddetti titoli di studio di insegnare nelle scuole dell'infanzia paritarie, nel secondo periodo del co. 4-bis dell'art. 1 della L. 62/2000 occorre sopprimere le parole "in servizio";
  • per i docenti a tempo indeterminato, la riduzione (da 5) a 3 degli anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità necessari per la richiesta di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia.
Prima delle modifiche apportate dall'art. 9, co. 21, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011), l'art. 399 del d.lgs. 297/1994 prevedeva che i docenti di ruolo non potevano chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di 2 anni e in altra provincia prima di 3;
  • la previsione che la normativa con cui è stato sancito il blocco delle retribuzioni nel pubblico impiego per gli anni 2011-2013 non trova applicazione nei confronti del personale ATA, con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.

L'art. 16, modificato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2014, da utilizzare per iniziative di formazione obbligatoria del personale scolastico. In base alle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente, le attività sono rivolte, in particolare, alle zone ad alto rischio socio-educativo (mentre è stato eliminato il riferimento alle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti, presente nel testo del D.L.), ed è stato ampliato il novero degli obiettivi: in particolare, puntualizzando che il rafforzamento delle conoscenze e competenze degli alunni è finalizzato anche a migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI, è stato specificato che le attività mirano anche all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, delle competenze relative alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua seconda (in particolare nelle aree a forte concentrazione di immigrati), nonché di quelle relative all'educazione all'affettività e al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere.

Con riferimento ai bisogni educativi speciali, è stato, altresì previsto che, in via sperimentale per l'a.s. 2014-2015, i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente almeno un alunno in tale situazione, devono partecipare ad almeno un corso di formazione. A tal fine, è stata disposta un'autorizzazione di spesa specifica, pari a 5 milioni di euro annui dal 2013.

Fatta salva la necessità di un miglior coordinamento fra il comma 1 e il comma 1-bis, poiché in entrambi si fa riferimento a iniziative formative per i bisogni educativi speciali, al comma 1-bis l'autorizzazione di spesa è prevista in termini annui - peraltro, a decorrere dal 2013 - mentre, invece, la partecipazione alle iniziative di formazione è prevista, in via sperimentale, solo per l'a.s. 2014-2015.

La definizione delle modalità di organizzazione e gestione delle attività formative è demandata ad un decreto del MIUR, per la cui emanazione non è previsto un termine. Durante l'esame in sede referente è stato specificato che le convenzioni cui si può ricorrere per l'organizzazione e gestione in questione possono essere stipulate, oltre che con università statali e non statali (come prevede il D.L.), anche con associazioni professionali accreditate dal MIUR. Inoltre, è stato disposto che il medesimo decreto disciplina anche lo svolgimento di iniziative di formazione dei docenti all'interno di aziende, finalizzate a favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

L'art. 16 prevede anche, in via sperimentale per il 2014, l'accesso gratuito dei docenti – di ruolo e con contratto a termine, come precisato durante l'esame in sede referente – ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, nei limiti della disponibilità di 10 milioni di euro. La definizione delle modalità di fruizione del servizio è demandata ad un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L..

L'art. 17, modificato, prevede:

- nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, attraverso un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Durante l'esame in sede referente è stato modificato il requisito dell'anzianità necessaria per la partecipazione al concorso per l'accesso al corso-concorso, facendo riferimento ad "un'anzianità complessiva nel ruolo di almeno cinque anni" (invece che al requisito di un "periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni dopo la nomina in ruolo"). La definizione delle modalità applicative è demandata ad un DPCM, da adottare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., che, come disposto sempre durante l'esame in sede referente, dovrà anche prevedere l'adeguamento dell'organizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione.

Durante l'esame in sede referente è stato anche disposto che, contestualmente al concorso (rectius: corso-concorso) nazionale, si svolge un corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, bandito dall'Ufficio scolastico regionale competente;

- per il solo a.s. 2013-2014, una deroga alla normativa vigente in materia di esoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, nelle scuole affidate in reggenza nelle regioni in cui non è stato completato l'iter dei concorsi per dirigente scolastico, nonché la possibilità di nomina dei vincitori degli stessi concorsi durante l'anno scolastico;

- in caso di rinnovo delle procedure concorsuali per dirigente scolastico bandite nel 2011 (precisazione intervenuta durante l'esame in sede referente), annullate a seguito di pronunce giurisdizionali, la possibilità, qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 300 unità (anziché 500), di costituire sottocommissioni, cui non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100.

Con riferimento a tali procedure concorsuali, durante l'esame in sede referente è stato anche disposto che le relative graduatorie regionali sono "trasformate in graduatorie ad esaurimento" e che esse conservano la loro validità fino all'assunzione di "tutti i vincitori", che dovrà avvenire, fatta salva la disciplina autorizzatoria vigente, prima dell'indizione di un nuovo corso-concorso.

Al riguardo occorre un chiarimento perché, mentre il primo periodo prevede l'esaurimento delle graduatorie (nelle quali sono presenti vincitori e idonei), il secondo periodo prevede che le stesse graduatorie rimangono valide fino all'assunzione dei (soli) vincitori.

Ulteriori disposizioni introdotte durante l'esame in sede referente riguardano:

- il conferimento di incarichi di presidenza per il solo a.s. 2013/2014 nelle regioni in cui il concorso è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale. Gli incarichi sono conferiti, a domanda, a quanti abbiano superato tutte le prove del concorso e cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del titolare.

Al riguardo, visto il riferimento all'art. 1-sexies del D.L. 77/2005 (L. 43/2005), che ha stabilito che, a decorrere dall'a.s. 2006-2007, non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti, e che i posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza, è necessario chiarire se l'intenzione sia quella di conferire incarichi di reggenza. Occorrerebbe, inoltre, specificare a quale/i concorso/i si intenda fare riferimento;

- la previsione di una procedura concorsuale riservata, per titoli ed esami, che consta di un corso-concorso, per i docenti che, dall'a.s. 2006/2007, hanno avuto la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio e che non sono già collocati in quiescenza. I docenti che superano le prove sono inseriti in coda nelle graduatorie regionali relative ai concorsi banditi nel 2011, a decorrere dall'a.s. 2015/2016. In caso contrario, essi sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'a.s. 2016/2017.

Al contempo, si prevede l'abrogazione, a far data dall'immissione in ruolo dei vincitori, e comunque non oltre il 1° settembre 2017, della disciplina vigente sul conferimento di incarichi di presidenza;

- la previsione che i candidati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso per dirigente scolastico bandito prima del 1° gennaio 2011, che non hanno partecipato al corso di formazione, sono inseriti in coda alle graduatorie regionali relative ai concorsi banditi nel 2011 e, al termine del periodo di prova, sono sottoposti ad una prova scritta e una prova orale. All'esito positivo delle stesse, essi sono confermati in servizio con il riconoscimento del servizio prestato, a tutti gli effetti, dal giorno dell'assunzione. In caso di esito negativo sono ricollocati nei ruoli di appartenenza;

- la previsione che i soggetti non in quiescenza per i quali è pendente un contenzioso giurisdizionale relativo al concorso per dirigenti scolastici del 2004 sono ammessi ad un corso-concorso che prevede il superamento di una prova scritta e una prova orale. Nel caso di superamento di tali prove, essi sono inseriti, a partire dall'a.s. 2015-2016, in coda alle graduatorie regionali relative ai concorsi banditi nel 2011.

La definizione delle modalità applicative delle procedure relative alle tre fattispecie da ultimo indicate è demandata decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.;

- la novella dell'art. 10 del TU spese di giustizia (DPR 115/2002), aggiungendo il processo in materia di integrazione scolastica di cui alla L. 104/1992 tra quelli esenti dal contributo unificato.

Al riguardo, elementi chiarificatori si ricavano dall'interpellanza urgente 2-00183, discussa il 20.9.2013. Il riferimento è ai ricorsi in materia di sostegno scolastico.

Il semplice riferimento alla L. 104/1992 non sembra in grado di identificare il processo richiamato, che sembra essere, tuttavia, quello derivante dai ricorsi al TAR concernenti "l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti … posti in essere da pubbliche amministrazioni" (art. 7, co. 1, D.lgs 104/2010). Una meno generica formulazione potrebbe fare riferimento ai "ricorsi amministrativi per la garanzia dell'attività di sostegno per gli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

L'art. 18, modificato, autorizza il MIUR ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014.

Al relativo onere, quantificato in 8,1 milioni di euro dal 2014, si fa fronte attraverso risparmi sulla spesa relativa alle commissioni degli esami di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado, conseguente alla restrizione dell'ambito territoriale nel quale gli stessi possono essere nominati.

L' art. 19, modificato, dispone in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). Durante l'esame in sede referente è stato stabilito che il regolamento che deve disciplinare le procedure di reclutamento del personale (art. 2, co. 7, lett. e), L. 508/1999) deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.

E' stato, inoltre, previsto che i docenti inclusi nelle graduatorie di istituto che hanno maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento sono inseriti, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, in apposite graduatorie nazionali da utilizzare per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, in subordine alle graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), trasformate dal medesimo art. 19 del D.L. in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato e indeterminato.

Le modalità di inserimento sono definite con decreto ministeriale, per la cui emanazione non è indicato un termine.

Inoltre, è stata soppressa la disciplina relativa al conferimento dell'incarico di direttore amministrativo delle stesse Istituzioni.

Il finanziamento agli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati – che il D.L. stabiliva in 3 milioni di euro nel 2014 – durante l'esame in sede referente è stato aumentato a 5 milioni di euro, utilizzando parte delle risorse destinate ai premi di cui all'art. 3. La ripartizione sarà effettuata con decreto del MIUR, per la cui emanazione non è indicato un termine, sentiti gli enti locali che finanziano gli Istituti.

Durante l'esame in sede referente è stato previsto anche un finanziamento di 1 milione di euro per il 2014 – coperto con la riduzione delle risorse destinate ai premi di cui all'art. 3 – per le accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali: anche in tal caso, la ripartizione sarà effettuata con decreto del MIUR, per la cui emanazione non è indicato un termine.

Una previsione analoga era stata disposta con l'art. 1-quater del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) che aveva autorizzato la somma di 1,5 milioni di euro per l'anno 2007. La liquidazione del contributo era stata disposta con D.D. 7 dicembre 2007.

Infine, è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato presso le Istituzioni AFAM del personale ATA che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso alle nuove aree EP o Terza (come definite dal CCNL del 4 agosto 2010), a condizione che abbia maturato almeno 3 anni di servizio, nel rispetto della procedura di programmazione delle assunzioni presso le PP.AA..

Occorrerebbe chiarire se il riferimento sia a lavoratori con contratti diversi dal contratto a tempo indeterminato e se, dunque, la finalità sia quella di stabilizzare personale precario.

Capo III: altre disposizioni

L'art. 20 abroga l'art. 4 del d.lgs. 21/2008, relativo al c.d. "bonus maturità" per l'accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato, disponendo che lo stesso bonus non è applicato neanche alle procedure già indette ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Durante l'esame in sede referente è stato, però, introdotto un meccanismo di immatricolazione in soprannumero per i candidati che hanno sostenuto gli esami di ammissione per l'a.a. 2013/2014 per i corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Medicina veterinaria, Architettura, e che non si sono collocati, a causa dell'abrogazione dell'art. 4 sopra citato, in posizione utile in graduatoria.

In particolare, è previsto che essi sono ammessi in soprannumero nell'a.a. 2013/2014 nel corso di studi e nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria che sarebbe conseguita all'applicazione del "bonus", ovvero possono scegliere di iscriversi in soprannumero nell'a.a. 2014/2015, con il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'a.a. 2013/2014 per gli insegnamenti comuni ai corsi.

Al riguardo si ricorda che il DM 449/2013, citato nel testo, riguarda anche le prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Occorre dunque valutare le conseguenze della disparità di trattamento che si determina per i candidati che hanno partecipato al test di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, predisposto da ciascuna università e svoltosi il 4 settembre 2013, sulla base delle indicazioni del DM 449/2013, ai quali pure, in base all'art. 10, co. 3, lett. b), dello stesso DM, si sarebbe dovuto applicare il bonus, secondo criteri autonomamente determinati da ciascuna università.

Occorre, altresì, valutare la posizione dei candidati che hanno partecipato alla prova di ammissione ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, per i quali il Decreto Ministeriale 15 luglio 2013, n. 615 ha stabilito che la valutazione del percorso scolastico, per un punteggio massimo di 10 punti, è effettuata dalle singole università, secondo criteri autonomamente determinati. Lo stesso DM, peraltro, ha disposto, all'art. 1, co. 11, che "la graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri candidati" e che "non sono consentite ammissioni in soprannumero".

L'art. 21, modificato, reca alcuni interventi in tema di formazione specialistica dei medici, prevedendo un'unica commissione preposta all'ammissione alle scuole di specializzazione e la formazione di un'unica graduatoria nazionale.

Dispone, inoltre, che, a partire dall'a.a. 2013/2014, la determinazione del trattamento economico da corrispondere agli specializzandi avvenga con cadenza triennale, invece che annuale, sempre adottando un DPCM, come già previsto.

Durante l'esame in sede referente è stato anche previsto che con decreto interministeriale MIUR_Salute, da emanare entro il 1° gennaio 2014, è ridotta, a partire dall'a.a. successivo all'emanazione, la durata dei corsi di formazione specialistica, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'UE, riorganizzando contestualmente le classi e le tipologie degli stessi corsi. Eventuali risparmi devono essere destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

Si segnala che nel ddl di stabilità attualmente all'esame del Senato (A.S. 1120), all'art. 10, co. 31, è prevista una riduzione da 5 a 4 anni delle scuole di specializzazione di area sanitaria, a decorrere dall'a.a. 2014/2015. Con decreto del MIUR, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, entro il 30 marzo 2014, può essere prevista una diversa durata dei corsi di formazione specialistica, entro il limite massimo di cinque anni. Nulla è specificato in merito agli eventuali risparmi che derivano dalla riduzione della durata dei corsi.

Inoltre, è stato previsto che alla determinazione del numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, si proceda annualmente. Al contempo, sono stati modificati i criteri in base ai quali procedere a tale determinazione, aggiungendo, tra l'altro, l'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica.

Infine, è stata disciplinata la procedura per l'accesso ai periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché la loro responsabilità assistenziale.

L'art. 22, modificato:

  • disciplina a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) - che, in base all'art. 2, co. 140, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006), era stata definita con il DPR 76/2010 – introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva la disciplina transitoria già prevista dallo stesso DPR 76/2010 per i componenti in carica. Durante l'esame in sede referente, in particolare, è stato reintrodotto, ai fini della nomina, il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (non presente nel D.L.);
  • reca alcune novità in materia di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal MIUR di designazione governativa, di cui all'art. 11 del D.lgs. 213/2009.

In entrambi i casi, durante l'esame in sede referente è stato portato da uno a due anni il termine di validità dell'elenco di persone dal quale il Ministro avanza la proposta di nomina.

L'art. 23, modificato, reca disposizioni inerenti:

Durante l'esame in sede referente è stata, inoltre, prevista l'assegnazione per il 2013 al Fondo per il funzionamento ordinario delle università (FFO, cap. 1694) di somme relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory'', inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, nel limite di € 40.891.750, negli anni 2011 e 2012, e di € 966.000 relativi al 2013.

Con riferimento a quanto disposto per il 2011 e il 2012, si osserva che si prevede la destinazione ad altre finalità di somme già impegnate, benché non ancora pagate, e dunque di somme che dovrebbero risultare gravate da obbligazioni giuridicamente perfezionate. Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento.

Con riferimento a quanto disposto per il 2013, si osserva che si stabilisce l'utilizzo di somme di parte capitale per altre finalità, di parte corrente, senza prevedere il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle stesse somme per la loro successiva riassegnazione.

L'art. 24, modificato, autorizza l'assunzione, nel quinquennio 2014-2018, di 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Il decreto interministeriale per l'approvazione del fabbisogno di personale, già previsto dall'art. 5, co. 4, del d.lgs. 213/2009, deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.

Durante l'esame in sede referente è stato, inoltre, previsto che, fino al completamento delle procedure di assunzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato attivi alla data di entrata in vigore del D.L. per gli stessi profili professionali per i quali è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato.

L'art. 4, co. 9, del D.L. 101/2013 (in corso di esame) dispone la possibilità, per le pubbliche amministrazioni (e quindi anche per gli enti di ricerca), di prorogare i contratti a tempo determinato dei lavoratori che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio, non oltre il 31 dicembre 2016.

Prevede, altresì, che gli enti di ricerca pubblici (e non solo gli enti di ricerca vigilati dal MIUR, come nel testo del D.L.) possono procedere ad assunzioni di ricercatori e tecnologi in deroga alle procedure di cui all'articolo 34-bis del D.lgs. 165/2001, che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.

L'art. 25, non modificato, interviene in materia di accisa, disponendo aumenti scadenzati (dal 10 ottobre 2013, dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015) delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico.

L'art. 26, non modificato, attraverso una novella all'articolo 10 del D.lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale), interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari.

L'art. 27, modificato, reca:

- il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE);

- le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento

L'art. 28 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

 

Welfare degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado
Risorse per il diritto allo studio universitario
Premi per gli studenti delle Istituzioni AFAM
Tutela della salute nelle scuole
Potenziamento dell'offerta formativa
Contenimento della spesa per l'acquisto di testi scolastici
Programma sperimentale per la prevenzione della dispersione scolastica
Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole
Formazione per il lavoro
Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per la formazione
Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali per erogazioni liberali ad università e Istituzioni AFAM
Normativa tecnica antincendio scuole e università
Sottoscrizione in forma olografa delle convenzioni relative ai programmi straordinari di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
Wireless nelle scuole
Dimensiona- mento delle istituzioni scolastiche
Integrazione delle anagrafi degli studenti
Istituti tecnici superiori
Personale scolastico
Formazione del personale scolastico
Dirigenti scolastici
Dirigenti tecnici del MIUR
Istituzioni AFAM
Corsi di laurea ad accesso programmato
Formazione specialistica dei medici
Organizzazione ANVUR ed enti di ricerca
Assunzioni a tempo determinato presso università ed enti di ricerca e finanziamento enti di ricerca
Personale degli enti di ricerca
Disposizioni in materia di accisa
Imposte di registro, ipotecaria e catastale
Norme di copertura finanziaria
Entrata in vigore


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

I pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva riguardano il testo del decreto-legge e, dunque, non tengono conto delle modifiche approvate durante l'esame in sede referente.

La Commissione Affari costituzionali ha reso parere favorevole concondizioni. In particolare, ha richiamato l'attenzione sulla necessità che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 9 siano valutate tenendo conto dei requisiti di necessità ed urgenza e di quanto stabilito dall'art. 15, co. 3, della L. 400/1988, in base al quale i decreti-legge devono contenere misure di "immediata applicazione".

Inoltre, ha sottolineato la necessità di rendere coerente quanto previsto dall'art. 20, in materia di corsi di laurea ad accesso programmato, con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Sull'argomento, si vedano le modifiche apportate dalla Commissione di merito nella sezione "Contenuto".

Relativamente alla condizione posta con riferimento all'art. 3 - laddove si segnalava l'esigenza di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del bando relativo all'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti alle Istituzioni AFAM - la Commissione di merito ha previsto l'erogazione di premi, anziché di borse di studio.

Con riferimento alla necessità di prevedere espressamente il termine di adozione degli atti normativi secondari per la definizione delle modalità applicative delle diverse disposizioni del decreto-legge, alla stessa è stato dato seguito in alcuni casi.

Infine, con riferimento alla condizione formulata per l'art. 6 (laddove il riferimento corretto è alla sentenza della Corte costituzionale n. 454/1994), la Commissione di merito ha esteso la validità delle disposizioni di cui all'art. 15 del D.L. 112/2008 a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e, dunque, anche alle scuole paritarie private e degli enti locali.

La Commissione Bilancio, avendo preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito a numerose disposizioni, ha reso il proprio parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Le condizioni sono state tutte recepite dalla Commissione di merito.

La Commissione Finanze si è espressa ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria. Il parere favorevole è condizionato alla necessità di individuare modalità di copertura degli oneri diverse da quelle indicate agli articoli 25 e 26, per le conseguenze negative, rispettivamente, sulla dinamica dei consumi e sulla ripresa del mercato immobiliare e del settore delle costruzioni, in ogni caso senza prevedere altri incrementi di tributi, ma agendo sulla riduzione delle spese.

La Commissione Ambiente ha reso parere favorevole con condizioni e osservazioni. Parte delle condizioni coincide con modifiche approvate dalla Commissione di merito relativamente agli interventi in materia di edilizia scolastica.

La Commissione Attività produttive ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione. La condizione coincide con una modifica approvata dalla Commissione di merito relativamente al parere parlamentare ai fini della nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR.

La Commissione Agricoltura ha espresso parere favorevole con condizioni, riguardanti gli articoli 25 e 26, e osservazioni. In particolare, con riferimento all'art. 25 ha richiesto la soppressione dell'aumento dell'accisa sulla birra e, con riferimento all'art. 26, l'esclusione degli atti di acquisto della proprietà di terreni destinati all'uso agricolo da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali dall'applicazione della rideterminazione delle imposte sui trasferimenti immobiliari.

Le Commissioni Trasporti, Lavoro e Affari sociali hanno reso parere favorevole con osservazioni.

Le Commissioni Giustizia (che si è espressa ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e Politiche dell'Unione europea hanno reso parere favorevole.