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Procedura : 2020/2790(RSP)
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Ciclo del documento : B9-0343/2020

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B9-0343/2020

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PV 12/11/2020 - 4
CRE 12/11/2020 - 4

Votazioni :

PV 13/11/2020 - 7
PV 13/11/2020 - 11

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P9_TA(2020)0307

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Venerdì 13 novembre 2020 - Bruxelles
Impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sui diritti fondamentali e sullo Stato di diritto
P9_TA(2020)0307B9-0343/2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali (2020/2790(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli (CEDU),

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la Carta europea dei diritti del malato,

–  viste le dichiarazioni rese dal Segretario generale delle Nazioni Unite, dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, dai relatori speciali delle Nazioni Unite, dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dagli altri organi delle Nazioni Unite sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS),

–  viste le dichiarazioni e i documenti presentati dai rappresentanti e dagli organi del Consiglio d'Europa, in particolare il suo Segretario generale, il presidente e i relatori della sua Assemblea parlamentare (APCE), il Commissario per i diritti umani, la Commissione per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), il Congresso dei poteri locali e regionali e il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali,

–  vista la pubblicazione del Consiglio d'Europa, del 7 aprile 2020, sul tema "Rispettare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani durante la crisi sanitaria COVID-19 – Uno strumentario destinato agli Stati membri",

–  visti i documenti pertinenti della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, compresa la raccolta di pareri e relazioni sullo stato di emergenza(1), pubblicata il 16 aprile 2020, la relazione del 26 maggio 2020 dal titolo "Rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto in situazioni di emergenza – riflessioni"(2), l'Osservatorio delle situazioni di emergenza negli Stati membri della Commissione di Venezia(3), la sua relazione 2011 sullo Stato di diritto(4) e il suo elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto del 2016(5),

–  viste la richiesta presentata dal suo Presidente alla Commissione di Venezia il 1° luglio 2020 a seguito della proposta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) e la successiva relazione interlocutoria, dell'8 ottobre 2020, sulle misure adottate negli Stati membri dell'UE a seguito della crisi COVID-19 e il loro impatto sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali(6).

–  viste le risoluzioni dell'APCE, del 13 ottobre 2020, sulle democrazie che si trovano ad affrontare la pandemia di COVID-19(7) e sull'impatto della pandemia di COVID-19 sui diritti umani e sullo Stato di diritto(8),

–  visti il parere dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), del 27 aprile 2020, sul progetto di legge concernente norme particolari per lo svolgimento delle elezioni politiche del Presidente della Repubblica di Polonia convocate nel 2020 (documento del Senato n. 99) e le dichiarazioni del rappresentante dell'OSCE sulla libertà dei media,

–  vista la dichiarazione sull'Ungheria rilasciata il 27 marzo 2020 da Rupert Colville, portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,

–  vista la dichiarazione congiunta sulla Bulgaria dei relatori speciali delle Nazioni Unite sulle forme attuali di razzismo e sulle questioni inerenti alle minoranze, del 13 maggio 2020,

–  viste le pubblicazioni dell'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (International IDEA), dell'11 maggio 2020, dal titolo "Parliaments in Crisis: Challenges and Innovations"(9) (Parlamenti in crisi: sfide e innovazioni), e del 26 marzo 2020, dal titolo "Elections and COVID-19" (Elezioni e COVID-19)(10),

–  visto l'ampio dibattito svoltosi sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali, che ha visto la partecipazione dei cittadini, del mondo accademico, della società civile e della società in generale(11),

–  viste le azioni della Commissione relative alla COVID-19, in tutti i settori di sua competenza, e i suoi sforzi volti a coordinare una risposta europea alla pandemia in settori che vanno dallo spazio Schengen alla disinformazione sul virus, dalla protezione dei dati e dalle app alle procedure di asilo, rimpatrio e reinsediamento,

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(12),

–  vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche(13),

–  visti gli orientamenti n. 04/2020 del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti di tracciamento dei contatti nel contesto della pandemia di COVID-19 e gli orientamenti n. 03/2020 in relazione al trattamento dei dati relativi alla salute ai fini della ricerca scientifica nel contesto della pandemia di COVID-19,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 16 aprile 2020, dal titolo "Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di COVID-19 relativamente alla protezione dei dati"(C(2020)2523),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, intitolata "Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2020)0580) e i suoi 27 capitoli per paese sullo Stato di diritto negli Stati membri (SWD(2020)0300-0326), che affrontano l'impatto delle misure adottate dagli Stati membri in relazione alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali,

–  vista la dichiarazione resa il 1º aprile 2020 da 19 Stati membri in cui hanno espresso profonda preoccupazione circa il "rischio di violazione dei principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali che deriva dall'adozione di determinate misure di emergenza"(14),

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(15),

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di COVID-19(16),

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19(17),

–  vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19(18),

–  vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 dal titolo "COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della classificazione dei rischi e conseguenze per Schengen e il mercato unico"(19),

–  vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia(20),

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(21),

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Bulgaria(22),

–  vista la nota informativa pubblicata il 23 aprile 2020 dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali dal titolo "The Impact of COVID-19 Measures on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the EU" (L'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali nell'UE)(23), che sintetizza le principali conclusioni dell'esercizio di monitoraggio effettuato sulla base delle rassegne settimanali delle misure adottate dagli Stati membri in relazione alla COVID-19,

–  viste le note informative del Centro europeo di ricerca e documentazione parlamentari sull'attività parlamentare durante la pandemia di COVID-19(24),

–  visti i briefing del servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) sullo stato di emergenza in diversi Stati membri in risposta alla crisi COVID-19 e altri briefing pertinenti sull'argomento(25),

–  visti i cinque bollettini dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sulle implicazioni per i diritti fondamentali della pandemia di coronavirus nell'UE(26),

–  viste le dichiarazioni di Josep Borrell, vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), del 18 giugno 2020, sulla lotta alla disinformazione sulla COVID-19 e sull'impatto sulla libertà di espressione,

–  vista la valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet (IOCTA) 2020, pubblicata da Europol il 5 ottobre 2020,

–  vista la relazione di Europol, del 19 giugno 2020, dal titolo "Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic" (Sfruttando l'isolamento: aggressori e vittime di abusi sessuali online su minori durante la pandemia di COVID-19),

–  vista la relazione di Europol, del 30 aprile 2020, dal titolo "Beyond the pandemic — How COVID-19 will shape the serious and organised crime landscape in the EU (Oltre la pandemia – In che modo la COVID-19 plasmerà il panorama della criminalità organizzata e delle forme gravi di criminalità nell'UE",

–  visto il lavoro preparatorio per la presente risoluzione intrapreso dal gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), compresa la sua relazione alla commissione LIBE del 10 luglio 2020(27),

–  vista l'interrogazione alla Commissione sull'impatto delle misure connesse alla COVID‑19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali (O-000065/2020 – B9-0023/2020),

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

A.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha arrecato disagi in tutta l'UE, colpendo profondamente la popolazione; che molte regioni del mondo, compresa l'Unione, stanno attraversando una seconda ondata di COVID-19 e che i governi stanno adottando nuove misure restrittive per far fronte all'impennata dei casi, tra cui la reintroduzione di misure sanitarie e di contenimento, l'uso di mascherine e sanzioni più severe in caso di non conformità;

B.  considerando che per combattere la pandemia sono necessarie misure di emergenza guidate dal governo che rispettino lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la responsabilità democratica, che dovrebbero costituire la pietra angolare di tutti gli sforzi volti a controllare la diffusione della COVID-19; che i poteri di emergenza richiedono un controllo supplementare per garantire che non siano utilizzati come pretesto per alterare l'equilibrio dei poteri in modo più permanente; che le misure adottate dai governi dovrebbero essere necessarie, proporzionate e temporanee; che i poteri di emergenza comportano un rischio di abuso di potere da parte dell'esecutivo e di sussistenza nel quadro giuridico nazionale una volta superata l'emergenza; che, di conseguenza, devono essere garantiti un adeguato controllo parlamentare e giudiziario, sia interno che esterno, e adeguati contrappesi per limitare tale rischio;

C.  considerando che la crisi COVID-19 non ha precedenti; che, in futuro, dovremo ripensare i nostri metodi di gestione delle crisi sia a livello di Stati membri che di Unione europea;

D.  considerando che diversi paesi dell'Unione hanno dichiarato lo stato di emergenza(28) sulla base delle loro costituzioni(29), sollevando in alcuni casi riserve giuridiche, mentre altri hanno fatto ricorso ai poteri di emergenza previsti dal diritto comune(30) o alla legislazione ordinaria(31) per adottare con urgenza misure restrittive volte a contrastare la pandemia di COVID-19; che tali misure hanno un impatto sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali in quanto incidono sull'esercizio dei diritti e delle libertà individuali, quali la libertà di circolazione, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà di religione, il diritto alla vita familiare, il diritto di asilo, il principio di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati, il diritto all'istruzione e il diritto al lavoro; che tali misure si ripercuotono anche sulle economie degli Stati membri;

E.  considerando che il funzionamento delle democrazie e il sistema di pesi e contrappesi cui sono soggette sono perturbati nel momento in cui un'emergenza sanitaria modifica la ripartizione dei poteri, ad esempio consentendo all'esecutivo di acquisire nuovi poteri volti a limitare i diritti individuali e di esercitare competenze solitamente riservate al legislatore e alle autorità locali, limitando nel contempo il ruolo dei parlamenti, della magistratura, della società civile e dei media, nonché le attività e la partecipazione dei cittadini; che nella maggior parte degli Stati membri non vigono restrizioni specifiche alla magistratura, ma che le misure di confinamento hanno reso praticamente impossibile il normale funzionamento dei tribunali;

F.  considerando che il controllo giudiziario interno, integrato da un controllo esterno, continua ad essere fondamentale, in quanto i diritti a un processo equo e a mezzi di ricorso efficaci continuano ad applicarsi durante lo stato di emergenza, in modo che i soggetti interessati dalle misure di emergenza possano fare efficacemente ricorso nel caso in cui le autorità statali interferiscano con i loro diritti fondamentali e in modo da garantire che l'esecutivo non ecceda i suoi poteri;

G.  considerando che la Commissione di Venezia sostiene lo stato di emergenza costituzionale de jure piuttosto che lo stato di emergenza de facto basato sulla legislazione ordinaria, in quanto "un sistema di poteri costituzionali di emergenza de jure può fornire migliori garanzie per i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto e meglio servire il principio della certezza del diritto che ne deriva"(32);

H.  considerando che la COVID-19 è stata e continua ad essere una prova di stress per le democrazie e la resilienza delle garanzie nazionali dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

I.  considerando che la fiducia nelle azioni dei governi e degli Stati è fondamentale per il sostegno e l'efficace attuazione delle misure di emergenza adottate; che, perché ciò sia possibile in una democrazia, sono essenziali decisioni trasparenti, scientificamente fondate e democratiche, nonché il dialogo e la partecipazione dell'opposizione, della società civile e delle parti interessate;

J.  considerando che la Commissione ha monitorato le misure di emergenza adottate dai governi degli Stati membri durante tutta la crisi; che il 31 marzo 2020 la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato che "le misure di emergenza devono essere limitate a quanto necessario ed essere rigorosamente proporzionate e non devono protrarsi sine die. I governi devono inoltre garantire che tali misure siano oggetto di controlli regolari. La Commissione europea seguirà da vicino, in uno spirito di cooperazione, l'applicazione di misure di emergenza in tutti gli Stati membri"(33), e che il commissario Didier Reynders ha reso una dichiarazione simile il 26 marzo 2020;

K.  considerando che "quasi tutti gli Stati membri dell'UE hanno introdotto misure di emergenza temporanee (ossia limitate nel tempo) per far fronte alla crisi COVID-19(34) [...] principalmente attraverso la legislazione ordinaria"; che "le prime misure di emergenza sono state generalmente introdotte per un periodo compreso tra 15 giorni e circa un mese in tutti gli Stati membri dell'Unione" e sono state successivamente rinnovate almeno una volta; che, secondo la Commissione di Venezia, solo pochi Stati membri dell'UE non hanno prescritto un limite di tempo per l'applicazione delle misure di emergenza"(35);

L.  considerando che la Commissione di Venezia raccomanda che le dichiarazioni o le misure prive di un termine specifico, comprese quelle la cui sospensione è subordinata al superamento della situazione straordinaria, non siano considerate legittime se non vi è una revisione periodica della situazione(36);

M.  considerando che le misure di emergenza devono essere non discriminatorie e che i governi non devono approfittare delle normative di emergenza per imporre limitazioni ai diritti fondamentali; che i governi devono inoltre intraprendere una serie di azioni supplementari atte a ridurre le potenziali ripercussioni negative che dette misure potrebbero avere sulla vita delle persone;

N.  considerando che lo stato di emergenza è stato prorogato almeno una volta in quasi tutti gli Stati membri in cui era stato dichiarato; che la Commissione di Venezia ha sottolineato che la revisione della dichiarazione e della proroga dello stato di emergenza, così come l'attivazione e l'applicazione dei poteri di emergenza, è fondamentale e che dovrebbe essere possibile esercitare un controllo parlamentare e giudiziario(37);

O.  considerando che il controllo parlamentare è stato limitato nella maggior parte degli Stati membri, a causa dell'uso di poteri esecutivi eccezionali, mentre i parlamenti di alcuni Stati membri sono stati relegati a un ruolo secondario, permettendo ai governi di introdurre rapidamente misure di emergenza senza un controllo adeguato;

P.  considerando che il Parlamento europeo, e in particolare la commissione LIBE e il suo gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, ha costantemente monitorato la situazione all'interno dell'UE da marzo 2020 e ha tenuto scambi periodici con i soggetti interessati, come si evince dal documento di lavoro di detto gruppo di monitoraggio relativo all'impatto della COVID-19 sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali(38);

Q.  considerando che i difensori civici e le istituzioni nazionali per i diritti umani svolgono un ruolo importante nell'individuare problemi legati ai diritti fondamentali e nell'assicurare controllo, vigilanza e possibilità di ricorso e, di conseguenza, nel proteggere i cittadini in relazione alle misure di emergenza;

R.  considerando che la libertà di movimento è stata limitata in tutti gli Stati membri mediante il confinamento obbligatorio o raccomandato e il divieto degli spostamenti non essenziali; che, in risposta alla pandemia di COVID-19, la maggior parte degli Stati appartenenti allo spazio Schengen ha ripristinato i controlli alle frontiere interne o ha chiuso tali frontiere, parzialmente o totalmente, o le ha chiuse a determinati tipi di viaggiatori, compresi cittadini dell'UE e loro familiari e cittadini di paesi terzi residenti nel loro territorio o in quello di un altro Stato membro; che nell'introduzione di tali misure si è registrata una palese mancanza di coordinamento tra gli Stati membri e tra questi ultimi e le istituzioni dell'Unione(39); che alcuni Stati membri hanno introdotto restrizioni illegittime e discriminatorie, non consentendo ai residenti di un'altra nazionalità dell'UE di entrare nel proprio territorio;

S.  considerando che la libertà di riunione e la libertà di associazione rappresentano componenti fondamentali della democrazia; che nella maggior parte degli Stati membri la possibilità di esercitare i suddetti diritti è stata limitata a causa delle necessarie norme di distanziamento sociale e delle precauzioni sanitarie; che alcuni Stati membri hanno deciso di consentire gli assembramenti che rispettano le norme di distanziamento sociale, mentre altri li hanno interamente vietati; che in alcuni Stati membri sono state esaminate leggi e misure controverse non correlate allo stato di emergenza senza che i cittadini avessero la possibilità di manifestare liberamente;

T.  considerando che in alcuni Stati membri la libertà di espressione è stata limitata con il pretesto della lotta alla disinformazione; che alla pubblicazione di opinioni critiche sui social media sono seguiti arresti per "allarmismo" o per aver "messo in pericolo il pubblico"; che la pandemia di coronavirus è stata accompagnata da un'ondata di informazioni false e fuorvianti, bufale, frodi dei consumatori, criminalità informatica e teorie del complotto, nonché da campagne di disinformazione mirate condotte da attori esteri o addirittura da autorità pubbliche degli Stati membri, che creano numerose potenziali minacce per i cittadini dell'UE, la loro salute e la loro fiducia nelle istituzioni pubbliche;

U.  considerando che negli ultimi mesi le autorità di contrasto hanno assistito a un aumento globale della quantità di materiale pedopornografico condiviso online;

V.  considerando che la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità traggono beneficio dall'evoluzione delle circostanze causata dalla pandemia; che deve essere riconosciuto l'importante ruolo svolto da Europol nel monitoraggio dell'impatto della pandemia di COVID-19 sulla criminalità organizzata, le forme gravi di criminalità e il terrorismo nell'UE sin dall'inizio della pandemia;

W.  considerando che i media rivestono un ruolo fondamentale nel controllo e nella sorveglianza, oltre a costituire la principale fonte di informazione dei cittadini; che la libertà dei media ha subito pressioni poiché le conferenze stampa in diretta sono state cancellate senza alternative e poiché alcuni Stati membri hanno limitato l'accesso alle informazioni relative alla salute pubblica e la libertà di pubblicare notizie concernenti la politica sanitaria; che in numerosi casi le domande poste dai media ai governi sono state ignorate o respinte; che i giornalisti e gli operatori dei media devono essere protetti quando si occupano di manifestazioni e proteste; che alcuni Stati membri hanno limitato l'accesso alle informazioni prorogando o sospendendo i termini entro cui le autorità devono rispondere alle richieste relative alla libertà di informazione;

X.  considerando che gli Stati membri dovrebbero garantire la protezione degli informatori durante la crisi della COVID-19 e dopo la sua conclusione, poiché si sono dimostrati un prezioso strumento per contrastare e prevenire azioni che compromettono il pubblico interesse(40);

Y.  considerando che alcuni Stati membri hanno fatto ricorso a misure eccessivamente repressive per far rispettare le restrizioni, come la criminalizzazione della violazione delle norme di confinamento e arresto delle attività, che si traducono in sanzioni elevate e precedenti giudiziari permanenti(41);

Z.  considerando che i sistemi giudiziari sono stati influenzati dalle restrizioni generali, con la chiusura temporanea di numerosi tribunali o la riduzione delle loro attività, cosa che si è in alcuni casi tradotta in ritardi e tempi di attesa più lunghi per le udienze; che i diritti procedurali degli indagati e il diritto a un giusto processo sono sotto pressione, poiché l'accesso agli avvocati è diventato più difficile a causa delle restrizioni generali e perché i tribunali fanno sempre più spesso ricorso alle udienze online;

AA.  considerando che le misure volte a contrastare la pandemia che limitano il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati dovrebbero sempre essere necessarie, proporzionate e temporanee, con una solida base giuridica; che le nuove tecnologie hanno svolto un ruolo importante nella lotta contro la pandemia ma che, nel contempo, comportano nuove sfide importanti e destano preoccupazione; che i governi di alcuni Stati membri hanno fatto ricorso a misure di sorveglianza straordinarie dei loro cittadini, mediante l'uso di droni, auto di sorveglianza della polizia dotate di telecamere, tracciamento mediante i dati di localizzazione degli operatori delle telecomunicazioni, pattuglie militari e di polizia, monitoraggio delle quarantene obbligatorie con telefonate a casa da parte della polizia o obbligo di segnalazione tramite un'applicazione; che alcuni Stati membri hanno introdotto applicazioni di tracciamento dei contatti, sebbene non vi sia un consenso in merito alla loro efficacia e non sempre si utilizzi il sistema più decentralizzato e rispettoso della vita privata; che in alcuni Stati membri la riapertura degli spazi pubblici è stata accompagnata dalla raccolta di dati attraverso rilevazioni della temperatura e questionari obbligatori e mediante l'obbligo di condividere i dati di contatto, talvolta senza tenere debitamente conto degli obblighi derivanti dal regolamento generale sulla protezione dei dati;

AB.  considerando che le misure di confinamento e la chiusura delle frontiere hanno avuto un profondo impatto sull'accesso alle procedure di asilo; che molti Stati membri hanno temporaneamente limitato o persino sospeso il trattamento delle domande di asilo e che la maggior parte di essi ha sospeso i trasferimenti, i rimpatri e i reinsediamenti previsti dal regolamento Dublino; che alcuni Stati membri hanno dichiarato i propri porti non sicuri o non hanno consentito lo sbarco dei migranti salvati nel corso delle operazioni di ricerca e soccorso, lasciandoli in mare in una situazione di stallo per un periodo di tempo illimitato e mettendo a repentaglio le loro vite; che la maggior parte degli Stati membri ha ripreso tali attività; che sono stati segnalati focolai di COVID-19 in numerosi centri di accoglienza per l'asilo, cosa che, di conseguenza, mette direttamente a rischio i gruppi vulnerabili, e che i centri sovraffollati alle frontiere esterne dell'UE continuano a rappresentare un grave rischio di epidemia di massa, poiché le norme di distanziamento sociale non possono essere applicate e l'accesso a un alloggio e a cibo, acqua, strutture igienico-sanitarie e all'assistenza sanitaria fisica e mentale è estremamente limitato, anche per quanti hanno contratto la COVID-19;

AC.  considerando che le prigioni sono esposte a un rischio particolarmente elevato di focolai di COVID-19 in quanto le norme igienico-sanitarie e sul distanziamento sociale sono spesso impossibili da rispettare e le misure sanitarie hanno comportato una riduzione del tempo concesso all'aperto nonché divieti relativi alle visite, che hanno ripercussioni sul diritto dei detenuti di comunicare con le proprie famiglie; che la salute degli agenti penitenziari è stata particolarmente a rischio durante la pandemia; che in alcuni Stati membri determinate categorie specifiche di prigionieri sono state rilasciate al fine di ridurre i rischi sanitari durante la pandemia;

AD.  considerando che l'applicazione delle limitazioni relative alla COVID-19 dovrebbe essere proporzionata e non discriminatoria, al fine di evitare di prendere di mira le persone appartenenti a minoranze etniche e gruppi emarginati; che la pandemia colpisce in modo sproporzionato la popolazione rom e che le donne e i bambini sono spesso i gruppi più vulnerabili, in particolare quanti vivono in ambienti socialmente esclusi ed emarginati senza accesso ad acqua potabile o a servizi igienico-sanitari e dove è quasi impossibile seguire le norme di distanziamento sociale o rispettare misure igieniche rigorose; che sono stati segnalati episodi di razzismo e xenofobia in diversi Stati membri, dove si sono verificate discriminazioni nei confronti di persone di un determinato contesto o di una certa nazionalità; che le persone di origine asiatica e le persone rom sono state oggetto di incitamento all'odio e aggressioni; che alcuni esponenti politici in determinati Stati membri hanno utilizzato le notizie riportate dai media relative ai rimpatri di massa dei lavoratori rom migranti da paesi con un'alta incidenza di COVID-19 per alimentare le paure concernenti la diffusione del virus, fomentando gli atteggiamenti negativi e gli stereotipi;

AE.  considerando che i minori sono soggetti a un rischio sproporzionato di esclusione sociale ed economica a causa delle misure di confinamento e devono far fronte a un maggior rischio di violazione dei loro diritti fondamentali a causa di abusi, violenze, sfruttamento e povertà; che numerosi Stati membri hanno registrato un aumento della violenza domestica a seguito delle misure di confinamento; che le donne, le ragazze(42), i minori e le persone LGBTI+ sono soggette a un rischio sproporzionato durante i confinamenti, poiché possono essere esposti ad abusi per periodi più lunghi e possono essere esclusi dal sostegno sociale e istituzionale; che il sostegno della comunità per tali gruppi vulnerabili è stato drasticamente ridotto a causa delle misure adottate in risposta alla pandemia;

AF.  considerando che la parità di accesso all'assistenza sanitaria, un diritto sancito dall'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali, è potenzialmente a rischio a causa delle misure adottate per arrestare la diffusione della COVID-19, in particolare per i gruppi di persone in situazioni vulnerabili, quali gli anziani o le persone affette da malattie croniche, le persone con disabilità, le persone LGBTI+, i minori, i genitori, le donne incinte, i senza fissa dimora, tutti i migranti, compresi i migranti privi di documenti, i richiedenti asilo, i rifugiati e le minoranze etniche e di altro tipo; che i servizi per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono stati negativamente colpiti dalla crisi sanitaria; che in alcuni Stati membri l'accesso alla salute riproduttiva e ai relativi diritti, compreso il diritto all'aborto, ha subito forti limitazioni, il che ha costituito, di fatto, un divieto che ha obbligato i manifestanti a scendere in piazza nel mezzo di una pandemia; che la carenza di medicinali, la riassegnazione di risorse da altri settori sanitari e la brusca cancellazione di talune terapie, tra cui la FIV e i trattamenti di transizione, possono comportare rischi per i pazienti affetti da altre malattie(43); che i lutti, l'isolamento, l'ulteriore pressione sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata per i genitori e i lavoratori in prima linea, la perdita di reddito e la paura stanno innescando l'insorgenza di problemi di salute mentale o stanno aggravando quelli esistenti, cosa che comporta un aumento della domanda di servizi di salute mentale e una pressante necessità di incrementare i finanziamenti destinati a detti servizi;

AG.  considerando che numerosi Stati membri hanno posticipato le elezioni(44) e un referendum(45) a causa delle misure di blocco imposte durante la prima fase della crisi sanitaria; che dall'inizio della seconda fase della pandemia sono state nuovamente celebrate alcune elezioni; che la questione relativa all'indire o posticipare le elezioni è un delicato esercizio di equilibrio, in relazione al quale la Commissione di Venezia ha elaborato riflessioni e orientamenti(46); che il suffragio universale, libero, segreto e diretto è possibile solo se si garantiscono campagne elettorali aperte ed eque, libertà di espressione, libertà dei media e libertà di riunione e associazione a fini politici;

AH.  considerando che le disposizioni dei trattati in materia di libertà, sicurezza e giustizia non devono pregiudicare l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per quanto concerne il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della sicurezza interna, nel rispetto dei valori dell'Unione relativi alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali, come sancito dall'articolo 2 TUE;

AI.  considerando che, in base ai trattati, i limiti attribuiti alle competenze dell'Unione sono disciplinati dal principio di attribuzione e l'uso delle competenze dell'Unione è governato dai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

1.  ricorda che, anche in uno stato di emergenza pubblica, i principi fondamentali dello Stato di diritto, della democrazia e del rispetto dei diritti fondamentali devono prevalere e che tutte le misure di emergenza, le deroghe e le limitazioni sono soggette a tre condizioni generali, ovvero la necessità, la proporzionalità in senso stretto e la temporaneità, condizioni che sono state regolarmente applicate e interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e di vari tribunali costituzionali (e di altro tipo) degli Stati membri(47);

2.  è del parere che le reazioni alla crisi abbiano dimostrato, in generale, la forza e la resilienza dei sistemi democratici nazionali; sottolinea che le misure straordinarie dovrebbero essere accompagnate da una più intensa comunicazione tra governi e parlamenti; chiede un dialogo più intenso con le parti interessate, tra cui i cittadini, la società civile e l'opposizione politica, al fine di creare un ampio sostegno per le misure straordinarie e garantire che siano attuate nel modo più efficiente possibile, evitando nel contempo provvedimenti repressivi e assicurando un accesso senza ostacoli all'informazione per i giornalisti;

3.  invita gli Stati membri a garantire che, in sede di adozione, valutazione o revisione di misure che potrebbero limitare il funzionamento delle istituzioni democratiche, lo Stato di diritto o i diritti fondamentali, dette misure rispettino le raccomandazioni di organismi internazionali quali le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, compresa la Commissione di Venezia, e la relazione della Commissione sulla situazione dello Stato di diritto nell'UE; ribadisce il suo invito, rivolto agli Stati membri, a non abusare dei poteri di emergenza per approvare norme non legate agli obiettivi dell'emergenza sanitaria di COVID-19 al fine di scavalcare il controllo parlamentare;

4.  invita gli Stati membri a:

   considerare la possibilità di uscire dallo stato di emergenza o di limitare in altro modo il suo impatto sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali,
   valutare le norme costituzionali e istituzionali in vigore nei rispettivi ordinamenti interni alla luce delle raccomandazioni della Commissione di Venezia, ad esempio passando da uno stato di emergenza de facto basato sulla legislazione ordinaria ad uno stato di emergenza costituzionale de jure, prevedendo quindi migliori garanzie di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali in caso di emergenza(48); definire esplicitamente in un atto legislativo, in cui viene mantenuto uno stato di emergenza de facto, gli obiettivi, il contenuto e la portata della delega di potere dal legislativo all'esecutivo,
   garantire che sia la dichiarazione che l'eventuale proroga dello stato di emergenza, da un lato, sia l'attivazione e l'applicazione dei poteri di emergenza, dall'altro, siano soggette a un efficace controllo parlamentare e giudiziario, tanto interno quanto esterno, e assicurare che i parlamenti abbiano il diritto di sospendere lo stato di emergenza(49),
   garantire che, in caso di trasferimento di poteri legislativi all'esecutivo, gli atti giuridici emessi dall'esecutivo siano soggetti ad una successiva approvazione parlamentare e cessino di produrre effetti se non ottengono tale approvazione entro un determinato lasso di tempo(50); affrontare l'eccessivo ricorso ad un processo legislativo accelerato e di emergenza, una questione sottolineata anche dalla Commissione nella sua relazione sullo Stato di diritto del 2020 (COM(2020)0580),
   esaminare come garantire meglio il ruolo centrale dei parlamenti in situazioni di crisi e di emergenza, in particolare il loro ruolo nel monitoraggio e nel controllo della situazione a livello nazionale,
   prendere in considerazione l'opinione della commissione di Venezia secondo cui i parlamenti devono tenere le loro sessioni plenarie e non dovrebbero consentire la sostituzione temporanea dei deputati né ridurre la loro presenza (anche se proporzionalmente)(51);
   esaminare le riflessioni della commissione di Venezia sulle elezioni e valutare la possibilità di ricorrere a metodi di voto a distanza, quali il voto per corrispondenza, il voto su Internet, le urne elettorali mobili e il voto per delega, nonché il voto anticipato, in particolare in caso di pandemia;

5.  invita gli Stati membri ad applicare le misure connesse alla COVID-19 tenendo debitamente conto della proporzionalità delle misure di esecuzione; afferma che l'applicazione delle misure connesse alla COVID-19 deve rispettare i diritti fondamentali dell'UE e lo Stato di diritto e ritiene che la parità di trattamento delle persone sia fondamentale a tale riguardo;

6.  invita gli Stati membri a valutare le misure da essi attuate che hanno limitato la libertà di circolazione e a dar prova della massima moderazione e a garantire il pieno rispetto del diritto dell'UE, in particolare il codice frontiere Schengen e la direttiva sulla libera circolazione, al momento di valutare la possibilità di imporre nuove restrizioni alla libertà di circolazione; ricorda che, conformemente al codice frontiere Schengen, la valutazione della necessità di un controllo alle frontiere interne e la sua proroga se introdotto quale azione immediata dovrebbero essere monitorate a livello di Unione; invita la Commissione, a tale riguardo, a esercitare un adeguato controllo sull'applicazione dell'acquis di Schengen, in particolare a valutare le misure già adottate dagli Stati membri come pure la tempestività e la qualità delle notifiche trasmesse dagli Stati membri, a monitorare attentamente gli sviluppi e, se necessario, a ricordare agli Stati membri i loro obblighi giuridici nonché a formulare pareri; incoraggia la Commissione ad avvalersi delle sue prerogative per richiedere informazioni supplementari agli Stati membri; invita la Commissione a migliorare la sua comunicazione con il Parlamento sul modo in cui esercita le sue prerogative a norma dei trattati; ricorda l'importanza di un'ulteriore integrazione dello spazio Schengen, sulla base delle valutazioni e delle raccomandazioni della Commissione;

7.  invita gli Stati membri a rispettare il diritto alla vita familiare, in particolare delle famiglie che vivono e lavorano in diversi Stati membri e oltre, e a consentire restrizioni solo se strettamente necessarie e proporzionate; invita gli Stati membri a consentire il ricongiungimento delle coppie e delle famiglie separate da misure connesse alla COVID-19, indipendentemente dal loro stato civile, e ad astenersi dall'imporre standard inutilmente elevati di prova della relazione;

8.  invita gli Stati membri a limitare la libertà di riunione solo se strettamente necessario e giustificabile alla luce della situazione epidemiologica locale e ove proporzionato, e a non utilizzare il divieto di manifestazioni per adottare misure controverse, anche se non correlate alla COVID-19, che meriterebbero un adeguato dibattito pubblico e democratico;

9.  insiste affinché gli Stati membri si astengano dall'adottare misure che avrebbero un profondo impatto sui diritti fondamentali, quali ad esempio i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, soprattutto in una situazione in cui i problemi di salute pubblica non consentono il dovuto dibattito democratico e una protesta in condizioni di sicurezza, per cui i manifestanti sono costretti a mettere in pericolo la loro salute e la loro vita per difendere i loro diritti;

10.  incoraggia gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire il diritto all'istruzione durante questa pandemia; invita gli Stati membri, alla luce delle ondate di recrudescenza della pandemia, a fornire i mezzi e un quadro sicuro all'interno del quale garantire il proseguimento delle lezioni e a garantire un accesso effettivo a tutti gli studenti;

11.  invita gli Stati membri a rispettare il diritto alla privacy e alla protezione dei dati e a garantire che tutte le nuove misure di sorveglianza o di tracciamento, adottate in piena consultazione con le autorità preposte alla protezione dei dati, siano strettamente necessarie e proporzionate, abbiano una solida base giuridica, siano limitate alle loro finalità e abbiano carattere temporaneo; invita la Commissione a monitorare tali misure, segnatamente alla luce della sua raccomandazione (UE) 2020/518 dell'8 aprile 2020 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi COVID-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l'uso di dati anonimizzati sulla mobilità(52);

12.  ricorda che il modo migliore per combattere la disinformazione è proteggere e garantire il diritto all'informazione e la libertà di espressione, fornendo sostegno per garantire il pluralismo dei media e un giornalismo indipendente; invita gli Stati membri, in tale contesto, a garantire la trasparenza al momento dell'adozione di misure e a fornire ai loro cittadini informazioni e dati completi, aggiornati, precisi e oggettivi sulla situazione sanitaria pubblica e sulle misure adottate per controllarla, a combattere la disinformazione che mira a screditare o distorcere le conoscenze scientifiche sui rischi per la salute e che riguarda le misure governative che sono giustificate nella lotta contro la diffusione della COVID-19, in modo equilibrato e prestando grande attenzione a non creare un effetto dissuasivo sulla libertà di espressione e sui giornalisti, gli operatori sanitari o altri soggetti, ricorrendo alla criminalizzazione o a sanzioni sproporzionate; sottolinea che la pandemia ha aumentato la stigmatizzazione dei migranti e ha determinato un aumento dei casi discriminazione che è stata esacerbata dalla disinformazione e dalle notizie false(53), tra cui episodi razzisti e xenofobi contro persone appartenenti a minoranze etniche e incitamento all'odio nei confronti delle persone con disabilità e dei rifugiati(54); sottolinea che la disinformazione è una sfida in evoluzione che può influenzare negativamente i processi democratici e i dibattiti sociali che interessano tutti i settori strategici, minare la fiducia dei cittadini nella democrazia e scoraggiare la cooperazione e la solidarietà europee; ricorda che il Parlamento sta già lavorando a una serie di possibili misure attraverso la sua commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione. (INGE);

13.  chiede ulteriori significativi investimenti nelle capacità di comunicazione strategica dell'UE, in linea con il piano d'azione contro la disinformazione, per rafforzare la cooperazione e il coordinamento con gli Stati membri e per il pieno utilizzo dei meccanismi esistenti al fine di agevolare una cooperazione concreta con gli Stati membri e i partner internazionali in materia di comunicazione strategica;

14.  ritiene che il lavoro dei giornalisti sia diventato più difficile a causa delle misure connesse alla pandemia di COVID-19, a causa, ad esempio, della limitazione di accesso fisico alle conferenze stampa, della mancanza o dell'inadeguatezza delle risposte alle domande da parte delle autorità pubbliche e dell'annullamento o del rinvio dei termini per le richieste di libertà di informazione o l'accesso ai documenti; si rammarica del fatto che, sebbene sia più che mai necessario un giornalismo di qualità, soprattutto in considerazione del suo ruolo nella lotta contro la disinformazione sempre più diffusa, le ripercussioni economiche di questa crisi si ripercuotono anche sulla sostenibilità finanziaria degli organi di informazione, in particolare dei media e dei giornalisti indipendenti, compromettendo così ulteriormente il pluralismo dei media nell'UE; esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza in alcuni Stati membri per quanto riguarda la collocazione degli annunci pubblicitari e la distribuzione di sussidi ai media, nonché per l’aumento della concentrazione della proprietà dei media in alcuni Stati membri; sottolinea che modifiche sostanziali nel settore dei media non dovrebbero essere attuate durante uno stato di emergenza de facto o de jure;

15.  invita gli Stati membri a garantire i diritti degli imputati, compreso il loro libero accesso a un difensore, e a valutare la possibilità di udienze online come soluzione e alternativa alle udienze in tribunale o al trasferimento degli indagati in altri Stati membri dell'UE nell'ambito del mandato d'arresto europeo; invita gli Stati membri a garantire il rispetto di tutti i principi che disciplinano i procedimenti giudiziari, compreso il diritto a un processo equo; invita gli Stati membri a tutelare i diritti e la salute di tutte le persone in carcere, in particolare i loro diritti all'assistenza medica, ai visitatori, al tempo all'aperto e alle attività educative, professionali o ricreative;

16.  riconosce che la maggior parte degli Stati membri ha ripreso le procedure di asilo e che alcuni si sono avvalsi del recente periodo di diminuzione del numero di nuove domande per ridurre l'arretrato di domande in sospeso; invita gli Stati membri a garantire pienamente l'accesso a una procedura di asilo e a preservare il diritto individuale all'asilo, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, e ad attuare procedure di reinsediamento e di rimpatrio dignitoso nel pieno rispetto del diritto internazionale; chiede inoltre che sia offerto o ripristinato quanto prima l'accesso ai traduttori per coloro che presentano domanda di asilo; esorta gli Stati membri a fornire adeguate strutture di salute fisica e mentale nei centri di accoglienza, tenuto conto delle cattive condizioni sanitarie, dell'ambiente ad alto rischio e della vulnerabilità delle popolazioni di rifugiati durante la pandemia di COVID-19; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un piano efficace, incentrato sulla salute pubblica, per affrontare in modo globale la loro situazione, anche alle frontiere esterne, garantendo il diritto all'asilo e offrendo condizioni di accoglienza adeguate ai rifugiati e ai richiedenti asilo; ricorda che le misure anti COVID-19 non dovrebbero mai condurre al trattenimento; chiede con urgenza il ricongiungimento familiare, l'evacuazione immediata dei campi situati sulle isole greche e la ricollocazione dei richiedenti asilo in altri Stati membri, dando la priorità alle persone più vulnerabili, ai minori non accompagnati e alle famiglie con bambini; invita gli Stati membri a consentire lo sbarco e a garantire che lo sbarco avvenga solo in un luogo sicuro, in conformità del pertinente diritto internazionale e dell'Unione, e il più rapidamente possibile;

17.  ritiene che la discriminazione sia aumentata durante la pandemia e che alcuni gruppi siano stati oggetto di discorsi di incitamento all'odio e di misure discriminatorie; invita gli Stati membri a contrastare tale incitamento all'odio e a porre fine e rimedio a tali misure discriminatorie; invita le autorità nazionali, e in particolare locali, a duplicare gli sforzi per combattere l'antiziganismo, smantellare gli stereotipi negativi e coinvolgere le persone di origine rom nell'individuazione e nell'attuazione delle misure volte a contrastare la pandemia; invita inoltre gli Stati membri a proseguire gli sforzi per combattere l'omofobia e la transfobia, dal momento che la pandemia ha esacerbato la discriminazione e le disuguaglianze di cui le persone LGBTI + sono vittime;

18.  invita gli Stati membri a garantire in modo efficace l'accesso sicuro e tempestivo alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi (SRHR) e ai necessari servizi di assistenza sanitaria per tutte le donne e le ragazze durante la pandemia di COVID-19, in particolare l'accesso alla contraccezione, compresa la contraccezione d'emergenza, e all'assistenza all’aborto; sottolinea l'importanza di continuare ad applicare le migliori pratiche e di trovare soluzioni innovative per la prestazione di servizi connessi alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, tra cui la telemedicina, i consulti online e l'accesso all'aborto farmacologico precoce in forma domiciliare; invita la Commissione a organizzare forum per lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e le parti interessate a tale riguardo e a sostenere azioni che garantiscano l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti negli Stati membri;

19.  invita gli Stati membri a includere nel processo decisionale, ove necessario, esperti indipendenti in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali; invita gli Stati membri ad avvalersi delle competenze di un'ampia gamma di esperti e parti interessate, comprese le istituzioni nazionali per i diritti umani, i difensori civici e la società civile, e a consultarli in modo proattivo al momento di adottare nuove misure;

20.  invita gli Stati membri a sostenere il diritto ad elezioni libere ed eque; ricorda la raccomandazione della Commissione di Venezia secondo cui l'adozione di riforme dei codici elettorali durante tale periodo dovrebbe avvenire solo a seguito di un ampio dibattito e con un ampio consenso quale garanzia contro gli abusi e di fiducia nel processo elettorale e nella sua legittimità; sottolinea che i partiti che competono per il sostegno degli elettori devono godere di pari diritti in materia di campagna elettorale e che la regolarità delle elezioni organizzate durante lo stato di emergenza potrebbe essere messa in dubbio(55); invita gli Stati membri a prendere in considerazione la necessità di valutare le conseguenze istituzionali di ogni decisione di rinviare le elezioni; sottolinea che, secondo la commissione di Venezia, le norme specifiche sul rinvio delle elezioni non dovrebbero essere adottate dal ramo esecutivo del potere né a maggioranza semplice in parlamento, ma dovrebbero essere stabilite nella costituzione o in una legge organica e che la decisione di rinviare le elezioni dovrebbe preferibilmente essere presa dal parlamento in tempo ragionevole prima delle elezioni, se possibile prima dell'apertura della campagna ufficiale(56);

21.  invita la Commissione a commissionare con urgenza una valutazione indipendente e globale delle misure adottate durante la "prima ondata" della pandemia di COVID-19 al fine di trarre insegnamenti, condividere le migliori pratiche e rafforzare la cooperazione, nonché di garantire che le misure adottate durante le successive ondate della pandemia siano efficaci, mirate, ben giustificate sulla base della specifica situazione epidemiologica, strettamente necessarie e proporzionate, e di limitarne l'impatto sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; accoglie con favore il fatto che una prima valutazione di questo tipo delle misure adottate dagli Stati membri in materia di COVID-19 sia inclusa nella prima relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto; invita la Commissione e il Consiglio a impegnarsi nella negoziazione di un accordo interistituzionale su un efficace meccanismo di monitoraggio in materia di Stato di diritto, democrazia e diritti fondamentali, come richiesto nella sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, che valuti la situazione in tutti gli Stati membri in modo diligente ed equo e contribuisca ad una migliore protezione dello Stato di diritto e dei valori dell'Unione in situazioni straordinarie come la pandemia in corso;

22.  ribadisce il suo invito alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri a trarre i giusti insegnamenti dalla crisi della COVID-19 e a impegnarsi in una cooperazione molto più stretta nel settore della salute, visti gli enormi oneri che i cittadini hanno dovuto affrontare nel tentativo di gestire la loro salute fisica e mentale durante la pandemia, anche attraverso la creazione di un'Unione sanitaria europea, come indicato nella sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19(57);

23.  invita la Commissione a continuare a monitorare le misure adottate, a intensificare le sue attività di coordinamento degli Stati membri, a guidare proattivamente le autorità nella loro gestione della pandemia in linea con lo Stato di diritto democratico e i diritti fondamentali, a intraprendere azioni legali e a ricorrere ad altri strumenti disponibili ogniqualvolta necessario e a prendere in considerazione le opzioni disponibili per salvaguardare il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione, nonché ad assumere l'iniziativa di garantire che le misure restrittive siano revocate il prima possibile; invita l'Agenzia per i diritti fondamentali a continuare a riferire in merito all'impatto delle misure COVID-19 sui diritti fondamentali;

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite.

(1) Raccolta di pareri e rapporti della Commissione di Venezia sullo stato di emergenza, 16 aprile 2020, CDL-PI(2020)003.
(2) Respect for Democracy Human Rights and Rule of Law during States of Emergency – Reflections (Rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto in situazioni di emergenza – riflessioni) (CDL-PI(2020)005rev).
(3) Osservatorio delle situazioni di emergenza negli Stati membri della Commissione di Venezia.
(4) Relazione sullo Stato di diritto (CDL-AD(2011)003rev).
(5) Elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto (CDL-AD(2016)007).
(6) Commissione di Venezia, relazione interlocutoria sul tema "Measures taken in the EU Member States as a result of the COVID-19 crisis and their impact on democracy, the rule of law and fundamental rights" (Misure adottate negli Stati membri dell'UE a seguito della crisi COVID-19 e il loro impatto sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali, 8 ottobre 2020) (CDL-AD(2020)018).
(7) Risoluzione n. 2337 (2020) dell'APCE.
(8) Risoluzione n. 2338/2020 dell'APCE.
(9) International IDEA, Parliamentary Primer n. 1, 11 maggio 2020. https://www.idea.int/publications/catalogue/parliaments-and-crisis-challenges-and-innovations
(10) International IDEA, documento tecnico n. 1/2020, 26 marzo 2020. https://www.idea.int/publications/catalogue/elections-and-covid-19
(11) Cfr. ad esempio la letteratura accademica pubblicata sul Verfassungsblog relativa alla COVID‑19 e agli stati di emergenza, Michael Meyer-Resende, "The Rule of Law Stress Test: EU Member States’ Responses to COVID-19" (Test di resistenza allo Stato di diritto: risposte degli Stati membri dell'UE alla COVID-19), con tabella e mappa, Joelle Grogan, "States of emergency" (Stati di emergenza); Fondation Robert Schuman, Le contrôle parlementaire dans la crise sanitaire (Il controllo parlamentare alla crisi sanitaria), "Impacts of COVID-19 – The Global Access to Justice Survey" (Impatto della COVID-19 Indagine sull'accesso globale alla giustizia): https://verfassungsblog.de/impacts-of-covid-19-the-global-access-to-justice-survey/; Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT), che misura il rigore delle misure restrittive; ICNL COVID-19 Civic Freedom Tracker; Grogan, Joelle & Weinberg, Nyasha (agosto 2020) "Principles to Uphold the Rule of Law and Good Governance in Public Health Emergencies" (Principi per mantenere lo Stato di diritto e la buona governance nelle emergenze sanitarie pubbliche). RECONNECT Policy Brief; Appello internazionale "A Call to Defend Democracy", una lettera aperta.
(12) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(13) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(14) Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania e Romania: https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/04/01/statement-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-sweden
(15) Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
(16) Testi approvati, P9_TA(2020)0175.
(17) Testi approvati, P9_TA(2020)0176.
(18) Testi approvati, P9_TA(2020)0205.
(19) Testi approvati, P9_TA(2020)0240.
(20) Testi approvati, P9_TA(2020)0225.
(21) Testi approvati, P9_TA(2020)0251.
(22) Testi approvati, P9_TA(2020)0264.
(23) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651343/IPOL_BRI(2020)651343_EN.pdf
(24) Briefing n. 27, del marzo 2020, dal titolo "Adjustment of Parliamentary Activity to COVID-19 Outbreak and the prospect of remote sessions and voting" (Adeguamento dell'attività parlamentare all'epidemia di COVID-19 e prospettiva di sessioni e votazioni a distanza); Briefing n. 28, del marzo 2020, dal titolo "Preventive and sanitary measures in Parliaments" (Misure preventive e sanitarie nei parlamenti); Briefing n. 29, del luglio 2020, dal titolo "Emergency Laws and Legal measures against Covid-19" (Legislazione di emergenza e provvedimenti giuridici contro la COVID-19).
(25) EPRS, "States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States (Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Spain) (Stati di emergenza in risposta alla crisi COVID-19: situazione in alcuni Stati membri (Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Ungheria), 4 maggio 2020; EPRS, "States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States II (Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Spain) (Stati di emergenza in risposta alla crisi COVID-19: situazione in alcuni Stati membri II (Austria, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Malta, Romania, Slovenia), 13 maggio 2020; EPRS, "Tracking mobile devices to fight coronavirus" (Tracciamento dei dispositivi mobili per lottare contro il coronavirus), 2 aprile 2020; EPRS, "Tackling the coronavirus outbreak: Impact on asylum-seekers in the EU" (Affrontare la pandemia di COVID-19: impatto sui richiedenti asilo nell'UE), 22 aprile 2020; EPRS, "The impact of coronavirus on Schengen borders" (L'impatto del coronavirus sulle frontiere Schengen), 27 aprile 2020; EPRS, "The impact of coronavirus on media freedom" (L'impatto del coronavirus sulla libertà dei media), 8 maggio 2020; EPRS, "Coronavirus and elections in selected Member States" (Coronavirus ed elezioni in alcuni Stati membri), 17 giugno 2020; EPRS, "States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States IV (Stati di emergenza in risposta alla crisi COVID-19: situazione in alcuni Stati membri IV), 7 luglio 2020; EPRS, "Coronavirus and prisons in the EU: Member-State measures to reduce spread of the virus" (Coronavirus e prigioni nell'UE: misure degli Stati membri per ridurre la diffusione del virus), 22 giugno 2020; EPRS, "States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States IV (Stati di emergenza in risposta alla crisi COVID-19: situazione in alcuni Stati membri IV), 7 luglio 2020.
(26) FRA, Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications (Pandemia di coronavirus nell'UE – Implicazioni per i diritti fondamentali), Bollettino n. 1 e ricerca per paese, 7 aprile 2020; FRA, Pandemia di coronavirus nell'UE – Implicazioni per i diritti fondamentali – Bollettino n. 2: incentrato sulle applicazioni per la ricerca di contatti. e ricerca per paese, 28 maggio 2020; FRA, Pandemia di coronavirus nell'UE – Implicazioni per i diritti fondamentali – Bollettino n. 3: incentrato sulle persone anziane e sulla ricerca sul territorio, 30 giugno 2020; FRA, Pandemia di coronavirus nell'UE – Implicazioni per i diritti fondamentali – Bollettino n. 4, del 30 luglio 2020, incentrato su razzismo, asilo e migrazione, disinformazione, privacy e protezione dei dati; FRA, Coronavirus pandemic in the EU – Impact on Roma and Travellers (Pandemia di coronavirus nell'UE – Implicazioni per i rom e i travellers) – Bollettino n. 5, del 29 settembre 2020.
(27) Relazione LIBE/9/02808 del 10 luglio 2020.
(28) Raccolta di pareri e rapporti della Commissione di Venezia sullo stato di emergenza, CDL-PI(2020)003.
(29) Stato di emergenza costituzionale de jure, primavera 2020: Bulgaria, Repubblica ceca, Finlandia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Romania, Portogallo e Spagna.
(30) Germania, Lettonia, Francia, Italia e Slovacchia.
(31) Stato di emergenza de facto basato sulla legislazione ordinaria: 13 Stati membri non hanno dichiarato lo stato di emergenza de jure durante la crisi COVID-19, segnatamente: Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia e Svezia, oltre al Regno Unito.
(32) Commissione di Venezia, relazione interlocutoria sul tema "Measures taken in the EU Member States as a result of the COVID-19 crisis and their impact on democracy, the rule of law and fundamental rights" (Misure adottate negli Stati membri dell'UE a seguito della crisi COVID-19 e il loro impatto sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali, 8 ottobre 2020) (CDL-AD(2020)018), paragrafo 57.
(33) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_20_567
(34) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Parere della Commissione di Venezia, relazione interlocutoria sul tema "Measures taken in the EU Member States as a result of the COVID-19 crisis and their impact on democracy, the rule of law and fundamental rights" (misure adottate negli Stati membri dell'UE a seguito della crisi COVID-19 e il loro impatto sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali), parere n. 995/2020 (CDL-AD(2020)018), paragrafo 46.
(35) Croazia, Ungheria; Commissione di Venezia, relazione interlocutoria, paragrafo 47.
(36) Commissione di Venezia, relazione intermedia, paragrafo 48.
(37) Commissione di Venezia, relazione intermedia, paragrafo 49.
(38) Relazione LIBE/9/02808 del 10 luglio 2020.
(39) Testi approvati, P9_TA(2020)0175.
(40) https://www.ecpmf.eu/coalition-to-make-whistleblowing-safe-during-covid-19/
(41) Relazione LIBE/9/02808 del 10 luglio 2020.
(42) https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26083&LangID=E
(43) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf, bollettino n. 1, pag. 26.
(44) Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca, Polonia e Lettonia (elezioni straordinarie del consiglio comunale di Riga).
(45) Italia.
(46) Compendio dei pareri e delle relazioni della Commissione di Venezia sullo stato di emergenza, CDL-PI(2020)003.
(47) Commissione di Venezia, relazione intermedia dell'8 ottobre 2020 (CDL-AD (2020)018), paragrafi 19 e 21.
(48) Commissione di Venezia, relazione intermedia dell'8 ottobre 2020 (CDL-AD(2020)018), paragrafi 29-31.
(49) Commissione di Venezia, relazione intermedia dell'8 ottobre 2020 (CDL-AD(2020)018), paragrafi 59-62.
(50) Commissione di Venezia, relazione intermedia dell'8 ottobre 2020 (CDL-AD(2020)018), paragrafo 63.
(51) Commissione di Venezia, relazione intermedia dell'8 ottobre 2020 (CDL-AD(2020)018), paragrafo 75.
(52) GU L 114 del 14.4.2020, pag. 7.
(53) Organizzazione internazionale per le migrazioni, COVID-19 Analytical Snapshot # 19: Misinformation on migration & migrants (Informazioni inesatte su migrazione & migranti), 20 aprile 2020.
(54) FRA, Pandemia di coronavirus nell'UE — Conseguenze sui diritti fondamentali — Bollettino n. 1, 8 aprile 2020.
(55) Commissione di Venezia, Relazione sul rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto durante lo stato di emergenza: Riflessioni, 19 giugno 2020 (CDL-AD (2020) 014), paragrafo 96.
(56) Commissione di Venezia, relazione intermedia dell'8 ottobre 2020 (CDL-AD(2020)018), paragrafi 101, 114, 119, 122, 123.
(57) Testi approvati, P9_TA(2020)0205.

Ultimo aggiornamento: 21 agosto 2023Note legali - Informativa sulla privacy