Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione - Anno 2019 (2020)

 

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Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione

Analisi statistica dei dati - Anno 2019

 

 

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Premessa

 

Le misure alternative alla detenzione

Le misure alternative alla detenzione sono state introdotte dalla Legge 26 luglio 1975, n.354 recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e sono: l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà. La competenza a decidere sulla loro concessione è affidata al Tribunale di sorveglianza.

Le misure alternative alla detenzione mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l’imposizione di condizioni e/o obblighi, contenuti nel programma di trattamento, definito possibilmente d’intesa fra il condannato e l’Ufficio di esecuzione penale esterna che lo ha preso in carico .

 

Affidamento in prova al servizio sociale

È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.

L’applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l’ufficio di esecuzione penale esterna.

È regolamentata dall'art.47 dell'Ordinamento penitenziario, così come modificato dall'art. 2 della Legge n.165 del 27 maggio 1998 e consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare. L’affidamento in prova al servizio sociale è previsto anche:

• dall'art.94 Legge 309/1990 per quanto concerne i tossicodipendenti e alcooldipendenti,

• dall'articolo 47-quater per i soggetti affetti da aids o grave deficienza immunitaria.

Vi è poi una figura di affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare. È considerata misura alternativa alla detenzione anche l'espulsione dello straniero prevista dall'art.16 del d.lgs. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione.

La detenzione domiciliare

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla Legge n.663 del 10/10/1986, di modifica dell'Ordinamento penitenziario (art.47 ter). In seguito sono state aggiunte ipotesi di detenzione domiciliare per figure specifiche di condannati: per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art.47-quater) e per le condannate madri (art.47- quinquies).

La Legge 9 agosto 2013 n.94 ne ha ulteriormente esteso l’applicabilità eliminando gli automatismi che escludevano dal beneficio alcune categorie di soggetti, come i recidivi per piccoli reati e rendendone più agevole l’accesso per i condannati che al momento della irrevocabilità della sentenza fossero già liberi, a meno che non siano autori di gravi reati (come quelli in materia di criminalità organizzata o di maltrattamenti in famiglia).

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette. L'ordinamento prevede varie forme di detenzione domiciliare:

la detenzione domiciliare speciale, che consente alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli, (art.47 quinquies),

la detenzione domiciliare per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria, che consente l’accesso alle misure alternative ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids (art. 47-quater),

la detenzione domiciliare per le pene non superiori a diciotto mesi, introdotta dalla Legge 199/2010, che consente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi; il termine dei 18 mesi è stato modificato dal D.L. 211/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 9/2012.

La semilibertà

Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. È regolamentata dall'art.48 dell'Ordinamento penitenziario e consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di pena.

 

Roma,  settembre 2020 

â–ºVersione integrale dell'analisi (pdf,870kb)