Welfare. Bignami (Fi): Rivedere legge sul volontariato per correlare attività associazione con requisiti sede

A parere del consigliere, l’attuale norma, all’articolo 11, potrebbe generare “situazioni di contrasto: un’associazione, infatti, non è obbligata a richiedere il cambio d’uso dell’immobile dove ha sede, con il rischio che vengano riunite decine di persone in un immobile” non adeguato.

15/05/2017 15:42

L’articolo 11 della legge 8/2014, norma che “ha semplificato, dal punto di vista normativo, la disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale e servizio civile”, è da rivedere. Lo afferma Galeazzo Bignami (Fi) in un’interrogazione, dove evidenzia che, secondo questo articolo, “le organizzazioni di volontariato iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le relative attività. La sede delle organizzazioni di volontariato iscritte ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici. L’insediamento delle organizzazioni di volontariato iscritte è subordinato alla verifica dell’osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d’uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. È comunque fatta salva la facoltà dei Comuni di non autorizzare, con atto motivato, l’utilizzo in deroga”.

Dunque – commenta il consigliere – queste organizzazioni, una volta regolarmente iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, devono comunicare ai rispettivi Comuni di appartenenza la sede e i locali nei quali svolgono le attività, che – aggiunge – “sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso degli immobili definite dagli strumenti urbanistici, pertanto un’associazione, nell’immobile dove ha la sede, non deve operare cambi di destinazione d’uso dell’unità immobiliare esistente”, sebbene debba attenersi al “rispetto dei requisiti e della normativa igienico sanitaria e di sicurezza”.

Questo dispositivo, tuttavia, – segnala – “genererebbe un vuoto giuridico e legislativo, poiché la destinazione d’uso di un immobile utilizzato da una associazione/organizzazione di volontariato dovrebbe essere correlato all’attività svolta: basti pensare – aggiunge – a quanto è accaduto e sta accadendo con l’eventuale apertura di centri culturali islamici o di altre organizzazioni che potenzialmente potrebbero concentrare decine e decine di persone in un immobile”. Ne sono un esempio – sottolinea l’esponente di Fi –  i centri islamici che dovrebbero insediarsi in via Ristori 10 e in via Emilia Levante 11/F a Bologna, all’interno di un immobile con destinazione rispettivamente a magazzino e a officina artigianale, destinazioni d’uso non idonee alla concentrazione di decine e decine di persone”.

Di qui, la richiesta di una revisione della norma per “armonizzare e omologare lo scopo sociale di una organizzazione di volontariato con la destinazione d’uso delle unità immobiliari in cui eserciterà la propria attività”, anche in un’ottica di sicurezza.

Bignami, infine, vuole sapere se l’attuale normativa possa generare “situazioni di contrasto: un’associazione, infatti, non è obbligata a richiedere il cambio d’uso dell’immobile dove ha sede, con il rischio di ritrovarsi con decine e decine di persone all’interno di una struttura adibita a garage, magazzino oppure officina”.

(Tutti gli atti consiliari – dalle interrogazioni alle risoluzioni, ai progetti di legge – sono disponibili on line sul sito dell’Assemblea legislativa al link: http://www.assemblea.emr.it)

(Antonella Celletti)

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